Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 7 novembre 2025 della Corte d’appello di Ancona, che lo aveva condannato per avere violato più volte le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Osimo per tre anni (capo a), nonché per avere guidato un veicolo senza avere mai conseguito la patente (capo b). Con il primo motivo ha contestato l’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, dichiarata equivalente alle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non fosse stata accertata l’idoneità delle nuove condotte a rivelare una maggiore capacità a delinquere. Con il secondo motivo ha censurato i criteri di determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla recidiva: la sentenza d’appello aveva motivato specificamente che le condotte oggetto di condanna esprimevano attitudine delinquenziale e persistente disinteresse per le prescrizioni, e che la ricaduta nel reato manifestava indifferenza alla norma penale. Ha respinto anche la censura sulla quantificazione della pena, rilevando che il giudice di merito aveva applicato i criteri dell’art. 133 c.p. La Corte ha tuttavia annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo b), perché il fatto di guidare senza patente mai conseguita non è previsto dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena per le residue condotte del capo a) in dieci mesi di reclusione. Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato
La commisurazione della pena compete alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente quando dà conto dell’uso dei criteri legali anche mediante formule sintetiche o riferimenti alla gravità del reato.
Massime di principio
- La recidiva può essere ritenuta quando il giudice di merito motiva in concreto che la ricaduta nel reato esprime maggiore attitudine delinquenziale o persistente indifferenza alla portata precettiva della norma; non è sufficiente una contestazione meramente generica dell’imputato per infirmare una motivazione specifica.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’obbligo di motivazione può essere assolto dando conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 c.p. anche con espressioni sintetiche o richiamando la gravità del reato.
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