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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31921/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona prosciolta)

La controversia

La persona ricorrente era stata prosciolta dal reato contestato per totale incapacità d'intendere e di volere, con contestuale applicazione della misura di sicurezza personale residenziale del ricovero presso una struttura specializzata. Aveva proposto appello al Tribunale di sorveglianza chiedendo che fosse applicata una misura non residenziale, individuata nell'obbligo di frequentazione del Centro di salute mentale, in luogo della misura residenziale disposta. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo che la richiesta riguardasse soltanto una diversa modalità di esecuzione della misura, materia attribuita alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza, e non l'applicazione di una misura diversa. Il ricorrente ha dedotto: con il primo motivo, la violazione degli artt. 579, 680 e 591 c.p.p., sostenendo che l'impugnazione riguardasse proprio il tipo di misura di sicurezza, e non le modalità esecutive; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 591 c.p.p., per avere il Tribunale introdotto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, in contrasto con la tassatività delle cause di inammissibilità; con il terzo motivo, il vizio di motivazione, per la mancata spiegazione della distinzione tra misura diversa e diversa modalità di esecuzione, dell'incompetenza del magistrato di sorveglianza a svolgere il controllo di legittimità proprio dell'impugnazione e delle ragioni della decisione adottata. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo un nuovo giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza è competente, ai sensi dell'art. 680, comma 2, c.p.p., a decidere sull'impugnazione avverso il capo della sentenza di proscioglimento che applica una misura di sicurezza, quando la doglianza riguarda il tipo di misura applicato. Nel caso concreto, la richiesta di sostituire la misura residenziale con una misura non residenziale non concerneva una mera diversa modalità esecutiva, ma l'applicazione di una misura di sicurezza diversa, sulla base di una diversa valutazione dei relativi presupposti. Restano invece riservate al magistrato di sorveglianza, in sede esecutiva, le questioni relative all'attualità della pericolosità sociale, alla revoca della misura e alle modalità di esecuzione di una misura invariata quanto al tipo.

Norme richiamate

  • art. 579 c.p.p.

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta con il ricorso; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte considera rilevante il principio di tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione e ritiene non conforme a tale principio la declaratoria fondata su una causa non prevista dalla legge.

  • art. 680, comma 2, c.p.p.

    Il Tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento, concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere le impugnazioni contro le disposizioni sulle misure di sicurezza contenute nelle sentenze di condanna o proscioglimento, compresa la contestazione del tipo di misura applicato.

  • art. 679, comma 1, c.p.p.

    Riserva al magistrato di sorveglianza le ulteriori e diverse decisioni relative all'accertamento della pericolosità, alla revoca e all'applicazione di misure non disposte con la sentenza irrevocabile.

  • art. 679, comma 2, c.p.p.

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la sovrintendenza all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; tale competenza riguarda le questioni esecutive, inclusa la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale, e non sottrae al Tribunale di sorveglianza il giudizio sull'impugnazione del tipo di misura applicato in sentenza.

  • art. 215 c.p.

    La distinzione legislativa tra misure di sicurezza detentive e non detentive consente di qualificare il passaggio da una misura residenziale a una non residenziale come richiesta di applicazione di una misura diversa, e non come semplice modifica delle modalità esecutive.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di proscioglimento per totale infermità mentale applica una misura di sicurezza personale, il Tribunale di sorveglianza è competente a conoscere dell'impugnazione che contesti il tipo di misura applicato, sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel giudizio di merito.
  • La richiesta di sostituire una misura di sicurezza residenziale con una misura non residenziale riguarda il tipo di misura e non una mera modalità di esecuzione, poiché le misure detentive e non detentive appartengono a categorie distinte ai sensi dell'art. 215 c.p.
  • Al magistrato di sorveglianza spettano, in sede esecutiva, la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale, la revoca della misura e la determinazione delle modalità di esecuzione di una misura che resti invariata quanto al tipo.
  • Non può essere dichiarata inammissibile un'impugnazione sulla base di una causa non prevista dalla legge; le cause di inammissibilità sono tassative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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