Cassazione Penale, Sentenza n. 6731/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione Riesame che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare domiciliare disposta dal GIP del 15/07/2022. Le accuse riguardano cessioni di stupefacenti (capo 25: 80 g cocaina; capo 28: 1 kg cocaina in concorso con Domenico Del Genio) e detenzione/cessione di due pistole (capo 28 bis). Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 309 e 310 c.p.p.) per presunta mancanza di gravi indizi di colpevolezza, illogicità e carenza motivazionale e violazione del principio del ne bis in idem: sostiene che la nuova ordinanza si fonda sulle stesse intercettazioni già disponibili al momento del precedente riesame che aveva escluso i gravi indizi per taluni capi, senza che siano emersi elementi nuovi giustificativi della reiterazione della misura; evidenzia perquisizioni negative e contesta l'identificazione del soggetto soprannominato "Cicus" nel ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo rispetto ai motivi già svolti in sede di riesame, senza un confronto diretto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto infondato il rilievo sul ne bis in idem, osservando che il capo 28 bis non era oggetto del precedente provvedimento e che, per i capi di droga, il riesame ha considerato intercettazioni e atti non versati anteriormente nel fascicolo (quindi elementi valutabili come nuovi). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo travisamento della prova non dimostrato dal ricorrente. Esito pratico: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato gli indizi e la motivazione richiesta per la conferma della misura
art. 310 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sul riesame e alla necessità di motivazione: la Corte ha ritenuto che il riesame abbia fornito spiegazioni puntuali sulle intercettazioni e sugli elementi ritenuti nuovi
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato limitazione della deduzione dei motivi in cassazione; il ricorrente ha proposto i motivi nei limiti strettamente necessari, ma la Corte ha valutato comunque l'inammissibilità per genericità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 416-bis cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Citato dalla Corte a titolo di principio giurisprudenziale: la pronuncia richiamata spiega che intercettazioni versate successivamente possono costituire elementi nuovi idonei a rafforzare il quadro indiziario
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare direttamente la motivazione dell'ordinanza impugnata: ragioni generiche e reiterative sono inammissibili
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di merito riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene soltanto in caso di travisamento della prova decisivo e incontestabile
- Intercettazioni o atti versati successivamente al fascicolo della prima misura possono essere considerati "nuovi elementi" e giustificare una nuova misura: il giudice della misura deve indicare specificamente i nuovi elementi indizianti e il riesame motivare perché non opera la preclusione del precedente provvedimento
- La doglianza per violazione del principio del ne bis in idem richiede dimostrare l'identità del fatto e l'assenza di elementi nuovi; la mera riproposizione della stessa richiesta senza argomentazioni puntuali è inefficace
- Chi impugna deve indicare eventuale travisamento o discordanza oggettiva tra il contenuto delle intercettazioni e la loro ricostruzione: senza tale indicazione il sindacato di legittimità è limitato
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