Risoluzione n. 11 del 17/02/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione IRPEF del 19% per le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca, qualificandolo come corso di istruzione universitaria ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, entro i limiti previsti per le tasse e i contributi degli istituti statali.
Detraibilità IRPEF delle spese di iscrizione al dottorato di ricerca
Detraibilità delle spese per il dottorato di ricerca
La risoluzione esamina se le spese sostenute per l’iscrizione a un corso di dottorato di ricerca presso un’università possano beneficiare della detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il documento conclude in senso affermativo, ritenendo il dottorato di ricerca assimilabile a un corso di istruzione universitaria.
Quesito presentato dal contribuente
L’istante riferisce di aver sostenuto nell’anno 2008 spese per l’iscrizione a un corso di dottorato di ricerca presso l’Università di …, interamente a proprio carico e senza percezione di borsa di studio. Il CAF incaricato della compilazione del modello 730/2009 ha negato la detraibilità di tali spese. Da qui la richiesta di chiarimento sulla possibilità di portarle in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Posizione del contribuente
Il contribuente sostiene che le spese per il dottorato rientrino tra quelle per la frequenza di corsi di istruzione universitaria di cui all’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. A sostegno della tesi allega indicazioni tratte dai siti internet di alcune università italiane che ammettono la detrazione di tali oneri.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, secondo cui sono detraibili al 19% le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, entro il limite delle tasse e dei contributi degli istituti statali. Il comma 2 dello stesso articolo estende il beneficio anche agli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Viene inoltre richiamata la prassi amministrativa che ha già riconosciuto la detraibilità per:
- corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti dall’ordinamento universitario;
- corsi di perfezionamento;
- master assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, purché gestiti da istituti universitari pubblici o privati;
- scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario presso la sezione di Milano della SILSIS.
Inquadramento del dottorato nell’ordinamento universitario
Per verificare la riconducibilità del dottorato tra i corsi agevolati, la risoluzione richiama il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004. Tale decreto stabilisce che le università rilasciano, tra gli altri, i seguenti titoli:
- laurea;
- laurea magistrale;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master universitari di primo e secondo livello.
Il testo precisa che laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato sono conseguiti al termine dei corrispondenti corsi istituiti dalle università, mentre i master derivano da corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione.
Per il dottorato, il D.M. n. 270/2004 rinvia all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, secondo cui i corsi di dottorato forniscono le competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati. Le università disciplinano con proprio regolamento istituzione, accesso, obiettivi formativi, programma di studi, durata e contributo per l’accesso.
Motivazione della soluzione adottata
Sulla base del tenore normativo e della collocazione del dottorato nel sistema degli studi universitari, l’Agenzia ritiene che esso rappresenti uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire una preparazione avanzata per la ricerca. Di conseguenza, i corsi di dottorato di ricerca possono essere considerati "corsi di istruzione universitaria" ai fini dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR.
La soluzione è ritenuta coerente anche con la prassi precedente che aveva già ammesso la detrazione per spese di iscrizione a corsi di perfezionamento, specializzazione e master post-universitari, anch’essi contemplati dall’art. 3 del D.M. n. 270/2004 tra i titoli e corsi di studio universitari.
Esito e indirizzo applicativo
La risoluzione conclude che le spese di iscrizione al dottorato di ricerca sono detraibili nella misura del 19%, nei limiti previsti dalla norma per le tasse e i contributi degli istituti statali. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
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