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Risoluzione

Risoluzione n. 10 del 17/02/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quali diciture sono idonee a certificare, sullo scontrino o sulla fattura, la natura dei medicinali ai fini della deduzione o detrazione IRPEF. Ammette varie indicazioni equivalenti a "farmaco" o "medicinale" (tra cui "omeopatico", SOP, OTC, "med.", "f.co.", ticket) e conferma che non è più necessaria la conservazione della prescrizione medica.

Certificazione delle spese sanitarie per l'acquisto di medicinali

Certificazione delle spese sanitarie per l'acquisto di medicinali

La risoluzione affronta il tema della documentazione richiesta per fruire della deduzione o della detrazione IRPEF sulle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali. L'intervento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il significato dell'indicazione della "natura" del prodotto sul documento fiscale e i rapporti con la conservazione della ricetta medica.

Oggetto dell'istanza e quesiti posti

Un dottore commercialista, tramite il proprio Ordine professionale, chiede chiarimenti sull'applicazione degli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dalla legge n. 296 del 2006. In particolare, domanda se:

  • l'indicazione della natura del prodotto possa avvenire anche con diciture diverse da "farmaco" o "medicinale", come "OTC", "SOP", "omeopatia"/"omeopatico", "automedicazione", "fascia C", "preparazione", "galenico", "magistrale" o abbreviazioni come "med.", "f.co.", "omeo";
  • in presenza di un'indicazione indiretta della natura del bene sia ammessa una prova documentale integrativa da allegare allo scontrino;
  • sia ancora necessario conservare la prescrizione del medico.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia ricorda che, ai fini della deduzione e della detrazione, la spesa sanitaria per l'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale contenente:

  • la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni;
  • l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Viene richiamata la prassi già esistente in materia, in particolare:

  • risoluzione n. 156 del 2007;
  • circolare n. 30 del 2008;
  • circolare n. 34 del 2008;
  • circolare n. 40 del 2009.

Per la qualità del prodotto, la circolare n. 40 del 2009 aveva già precisato che è sufficiente il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato tramite lettura ottica del codice a barre, invece della denominazione del farmaco.

Indicazione della natura del prodotto

Con riferimento alla natura del prodotto acquistato, l'Agenzia ribadisce che, in linea generale, è sufficiente la dicitura generica "farmaco" o "medicinale". Tuttavia, ai fini del beneficio fiscale, possono essere ritenute idonee anche indicazioni diverse, purché chiaramente riferibili a medicinali.

Sono quindi considerate sufficienti le sigle, abbreviazioni o terminologie che consentano di ricondurre con certezza il bene alla categoria dei farmaci.

Diciture ritenute ammissibili

L'Agenzia fornisce alcune specificazioni puntuali:

  • la dicitura "omeopatico" è idonea, poiché i prodotti omeopatici sono qualificati come medicinali dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219;
  • per le preparazioni galeniche, la risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 218/E del 12 agosto 2009, che ammette l'indicazione "farmaco" o "medicinale" per la natura e "preparazione galenica" per la qualità;
  • la dicitura "ticket" soddisfa l'indicazione della natura del prodotto, perché riferibile soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario;
  • le sigle "SOP" e "OTC" sono ammissibili, in quanto riferite a medicinali non soggetti a prescrizione medica e disciplinate dal d.lgs. n. 219 del 2006;
  • le abbreviazioni "med." e "f.co." sono considerate equivalenti, nell'uso comune, a "medicinale" e "farmaco".

Limiti e documentazione integrativa

La risoluzione precisa che la normativa richiede che lo scontrino fiscale contenga già le indicazioni sulla natura e sulla qualità del farmaco. Non viene quindi affermata la possibilità di sostituire tali dati con documentazione esterna allegata allo scontrino per integrare il requisito fiscale.

Prescrizione medica e conservazione della ricetta

L'Agenzia conclude che, alla luce dei nuovi obblighi di certificazione introdotti, non è più necessario conservare la prescrizione medica. La natura e la qualità del prodotto risultano infatti dai dati riportati nei documenti di spesa emessi dalla farmacia.

Di conseguenza, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta del medico di base.

Vigilanza applicativa

La risoluzione si chiude con l'indicazione che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché i principi esposti siano applicati in modo uniforme.

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