Risoluzione n. 6 del 11/02/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6830 per consentire, tramite modello F24, la compensazione del credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci alle società e associazioni di cui all’art. 5 TUIR. Indica anche le modalità di compilazione del modello F24 e l’anno di riferimento da riportare.
Istituzione del codice tributo 6830 per la compensazione in F24 del credito IRPEF da ritenute residue riattribuite ai soggetti ex art. 5 TUIR
Istituzione del codice tributo 6830 per il credito IRPEF da ritenute residue riattribuite
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito IRPEF che deriva dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR. L’intervento si fonda sulle regole di imputazione dei redditi e di scomputo delle ritenute previste dal TUIR e sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 23 dicembre 2009, n. 56.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama in particolare:
- l’articolo 5 del TUIR, secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;
- l’articolo 22 del TUIR, introdotto dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che prevede lo scomputo delle ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti;
- la circolare n. 56 del 23 dicembre 2009, che ha chiarito la possibilità per soci o associati di consentire espressamente che le ritenute residue, una volta scomputate dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione per la compensazione di altre imposte e contributi mediante F24.
Contenuto della disposizione
Per consentire tale compensazione, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:
- 6830 – Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.
Il codice è quindi destinato all’utilizzo da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR che abbiano ricevuto la riattribuzione delle ritenute residue e intendano impiegare il relativo credito in compensazione.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo 6830 va indicato nella sezione "Erario";
- il dato va esposto in corrispondenza degli importi nella colonna "Importi a credito compensati";
- nel campo "Anno di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR;
- l’anno di riferimento va riportato nel formato "AAAA".
Finalità operativa
La risoluzione ha finalità essenzialmente operative: rende utilizzabile in compensazione, con uno specifico codice tributo, il credito IRPEF maturato per effetto della riattribuzione delle ritenute residue, fornendo istruzioni puntuali per la corretta esposizione nel modello F24.
Testo integrale
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