Risoluzione n. 9 del 16/02/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate riconosce la detraibilità della spesa per l'acquisto di una parrucca, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, quando la parrucca sia utilizzata per sopperire a un danno estetico conseguente a una patologia e a un grave disagio psicologico, come nel caso di caduta dei capelli da chemioterapia.
Detrazione IRPEF per l'acquisto di parrucca come spesa sanitaria
Detrazione per acquisto di parrucca come spesa sanitaria
La risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 affronta il tema della detraibilità, ai fini IRPEF, della spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca da parte di una contribuente che, a seguito di trattamenti chemioterapici per carcinoma infiltrante, aveva subito una perdita totale e repentina dei capelli. Il documento chiarisce in quali condizioni tale acquisto possa essere assimilato a una spesa sanitaria detraibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Quesito posto dalla contribuente
La contribuente chiede se il costo della parrucca possa essere considerato una spesa sanitaria detraibile. L’istanza si fonda sull’assunto che la parrucca, nel caso concreto, svolga una funzione assimilabile a quella di una protesi sanitaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la parrucca debba essere qualificata come protesi sanitaria e che, conseguentemente, il relativo costo rientri tra gli oneri detraibili previsti dalla normativa fiscale.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, che riconosce la detrazione del 19% sulla parte di spesa sanitaria eccedente euro 129,11. Le spese detraibili comprendono esclusivamente:
- spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR;
- spese chirurgiche;
- prestazioni specialistiche;
- protesi dentarie e sanitarie in genere.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, con cui l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nei casi dubbi, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità contenenti gli elenchi delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche e delle protesi.
Inquadramento della parrucca come protesi sanitaria
L’Agenzia osserva che la parrucca può essere compresa tra gli oneri detraibili solo se qualificabile come protesi sanitaria secondo i provvedimenti del Ministero competente. Tuttavia, rileva che la parrucca non è espressamente ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi allegato al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, relativo all’assistenza protesica nel Servizio sanitario nazionale.
Chiarimenti del Ministero della Salute
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, oggi Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha chiarito che la mancata inclusione nel Nomenclatore non impedisce di per sé la detraibilità fiscale. La ratio dei livelli essenziali di assistenza è infatti diversa da quella che giustifica la detrazione d’imposta.
Lo stesso Ministero sottolinea che la parrucca può assumere una funzione sanitaria quando:
- corregge un danno estetico derivante da una patologia;
- fornisce supporto in una condizione di grave disagio psicologico.
Riconducibilità ai dispositivi medici
Il Ministero richiama anche il D.Lgs. 46/1997, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, che disciplina i dispositivi medici. In particolare:
- l’art. 1, comma 2, lett. a), definisce dispositivo medico qualsiasi strumento o apparecchio destinato dal fabbricante a essere impiegato nell’uomo a scopo di attenuazione di malattie o lesioni;
- l’art. 3 stabilisce che i dispositivi possono essere immessi in commercio solo se conformi ai requisiti del decreto e utilizzati secondo la loro destinazione.
In questa prospettiva, anche una parrucca può rientrare nelle protesi sanitarie se fabbricata e commercializzata come dispositivo medico, con marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE.
Conclusione dell’Agenzia
Sulla base delle indicazioni ministeriali, l’Agenzia conclude che la parrucca è detraibile come spesa sanitaria quando serve a sopperire a un danno estetico conseguente a una patologia e a sostenere una condizione di grave disagio psicologico nella vita quotidiana.
Nel caso concreto, poiché dalla certificazione medica allegata risulta che la parrucca è stata acquistata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli causata da trattamenti chemioterapici, la spesa è considerata detraibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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