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Risoluzione

Risoluzione n. 7 del 12/02/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la detrazione IRPEF del 36% spetta per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale indicate dall'art. 1117 c.c., nn. 1, 2 e 3, superando il precedente orientamento restrittivo della risoluzione n. 84/2007.

Detrazione IRPEF 36% per lavori su parti comuni condominiali

Detrazione IRPEF 36% per lavori su parti comuni condominiali

La risoluzione affronta un dubbio interpretativo relativo all’applicazione della detrazione IRPEF del 36% prevista dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con particolare riferimento agli interventi edilizi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. L’obiettivo è chiarire se l’agevolazione riguardi solo alcune parti condominiali oppure tutte quelle indicate dal codice civile.

Quesito posto dall’associazione istante

L’associazione richiedeva chiarimenti sull’ambito oggettivo della detrazione per le spese sostenute in relazione agli interventi edilizi di cui all’art. 31 della legge n. 457 del 1978, eseguiti su parti comuni di edifici residenziali. In particolare, domandava se il beneficio spettasse soltanto per i lavori sulle parti comuni di cui all’art. 1117, n. 1, c.c. oppure anche per quelli sulle parti indicate nei successivi nn. 2 e 3.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricorda che la legge n. 449/1997 consente di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenute nell’anno per:

  • la ristrutturazione di case di abitazione;
  • la ristrutturazione di parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Sono agevolate, in particolare, le spese relative agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cioè:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • manutenzione edilizia.

Per le singole unità immobiliari residenziali, la detrazione riguarda invece gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo.

Individuazione delle parti comuni agevolabili

Sul punto centrale dell’interpretazione, la risoluzione evidenzia che:

  • l’art. 1 della legge n. 449/1997 rinvia alle parti condominiali indicate dall’art. 1117, n. 1, c.c.;
  • il regolamento di attuazione, adottato con D.I. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, richiama invece genericamente l’art. 1117 c.c.

L’art. 1117 c.c. individua come parti comuni:

  • n. 1: suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e, in genere, tutte le parti necessarie all’uso comune;
  • n. 2: locali per portineria, alloggio del portiere, lavanderia, riscaldamento centrale, stenditoi o altri servizi in comune;
  • n. 3: opere, installazioni e manufatti destinati all’uso e godimento comune, come ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico e impianti per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento e simili fino al punto di diramazione verso le unità esclusive.

Contrasto con la prassi precedente

La risoluzione ricostruisce il contrasto emerso nella prassi amministrativa:

  • alcune circolari, come la n. 57/E del 24 febbraio 1998 e la n. 121 dell’11 maggio 1998, avevano riconosciuto l’agevolazione anche per interventi riferiti a beni ricompresi nei nn. 2 e 3 dell’art. 1117 c.c., ad esempio la casa del portiere e la fognatura;
  • la risoluzione n. 84/2007, invece, aveva adottato un’interpretazione letterale, limitando la detrazione ai soli lavori sulle parti comuni indicate nel n. 1 dell’art. 1117 c.c. ed escludendo i nn. 2 e 3.

Soluzione adottata dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate supera l’orientamento restrittivo della risoluzione n. 84/2007 e ritiene che la detrazione debba essere riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978 realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale definite dall’art. 1117 c.c., nn. 1, 2 e 3.

La scelta interpretativa viene motivata richiamando il regolamento di attuazione n. 41/1998, ritenuto maggiormente coerente con la finalità della norma agevolativa, cioè incentivare la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente e favorire l’emersione della base imponibile fiscale.

Effetti operativi

La risoluzione conclude che:

  • la detrazione IRPEF del 36% spetta per i lavori condominiali eseguiti su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c., nn. 1, 2 e 3;
  • l’orientamento espresso dalla risoluzione n. 84/2007 è superato;
  • le Direzioni Regionali devono vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.

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