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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO  Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);  Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2);  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);  Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);  Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);  Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);  nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Prodifarm S.p.A. il 16/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO  Della Determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28/11/2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;  Della comunicazione della precedente Determinazione; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali  Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;  Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022;  Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;  Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022  nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE  Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 2016  Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019  Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,  Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze);  Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019  Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);  Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);  nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.

Giustizia amministrativa202214598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi e circolari attuativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimento regionale di individuazione dell’importo dovuto dall’impresa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha contestato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, deducendo vizi propri e derivati degli atti impugnati. In particolare, ha denunciato violazione della Costituzione, della legge n. 241/1990, della disciplina dei contratti pubblici e dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, difetto di ragionevolezza e di istruttoria, sviamento e cattivo uso del potere. Le censure riguardavano la fissazione nel 2019 dei tetti regionali per annualità già trascorse, la pretesa retroattività del meccanismo, la lesione del legittimo affidamento e dell’equilibrio economico dei contratti di fornitura, l’alterazione delle procedure di gara, il mancato rispetto dei termini normativi per la fissazione dei tetti, la certificazione del loro superamento e l’adozione delle linee guida, nonché la violazione dei principi eurounitari di tutela dell’affidamento, libertà d’impresa ed evidenza pubblica. Sono state inoltre prospettate questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione. Con motivi aggiunti, l’impresa ha impugnato il provvedimento regionale che individuava le aziende soggette al ripiano e quantificava la somma dovuta per gli anni 2015-2018.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto perché infondato. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback sui dispositivi medici ragionevole e proporzionato, compatibile con l’art. 23 Cost. e con i principi di irretroattività e tutela dell’affidamento. Secondo il giudice, già dal 2015 le imprese conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano in caso di sforamento; la successiva fissazione dei tetti regionali nel 2019 non ha introdotto un nuovo obbligo sostanziale, ma ha reso operativo un meccanismo già previsto dalla legge. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, sul fatturato complessivo dell’impresa, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle procedure di affidamento; non è stata dimostrata un’eccessiva riduzione dei margini di utile. È stata esclusa anche la disomogeneità tra il decreto-legge originario e le disposizioni introdotte in sede di conversione, essendo riconducibili alla comune natura finanziaria. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa. Il provvedimento regionale di riparto non esercita un potere autoritativo, ma svolge attività vincolata, tecnica e ricognitiva: verifica i dati contabili, individua le imprese e applica al fatturato la percentuale di ripiano già stabilita dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’obbligazione di pagamento e appartiene al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    Disciplina il concorso delle imprese fornitrici al ripiano del superamento del tetto di spesa, stabilendo le percentuali a carico delle aziende e il criterio proporzionale fondato sul fatturato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»

    Attribuisce alle regioni e alle province autonome, per gli anni 2015-2018, il compito di individuare le imprese soggette al ripiano e imporre il pagamento sulla base di presupposti e importi già definiti a monte.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria delle conseguenze del suo superamento.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato, dal 2014, il tetto nazionale per l’acquisto di dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Ha specificato i criteri di rilevazione del superamento del tetto e le relative scadenze, senza modificare l’obbligo sostanziale di ripiano.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato alle regioni e previsto una riduzione dell’importo dovuto dalle aziende fornitrici; la disciplina è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima in parte dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici […] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento»

    Prevede una definizione agevolata degli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 e la conseguente estinzione dell’obbligazione e delle controversie alle condizioni previste.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata dal giudice amministrativo privo di giurisdizione, entro il termine indicato in dispositivo.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, prestazione imposta e criteri generali di determinazione.

  • art. 41 Cost.

    Il meccanismo di payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha escluso l’illegittimità costituzionale del payback per gli anni 2015-2018 in relazione a libertà d’impresa, riserva di legge, irretroattività e tutela dell’affidamento.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, la libertà d’impresa, il principio di irretroattività o il legittimo affidamento quando l’obbligo di concorrere al ripiano e i relativi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima delle procedure di gara; gli atti successivi che determinano i tetti regionali e rendono operativo il sistema non introducono un nuovo obbligo sostanziale.
  • La successiva determinazione del tetto regionale di spesa non è retroattiva in senso lesivo dell’affidamento se il legislatore aveva già previsto il tetto nazionale e il meccanismo di ripiano, e il tetto regionale viene fissato nella medesima misura del parametro nazionale già conoscibile dagli operatori del settore.
  • Il payback opera esternamente ai contratti pubblici di fornitura e non altera, in quanto tale, l’esito delle gare, le quantità acquistate o il prezzo contrattuale, incidendo sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo distinto e prevedibile di compartecipazione alla spesa sanitaria.
  • Quando la regione o la provincia autonoma si limita, sulla base di dati contabili e percentuali già determinati dalla legge e da atti statali, a individuare le imprese soggette al ripiano e a calcolare matematicamente l’importo dovuto, l’attività è vincolata, tecnica e ricognitiva e non costituisce esercizio di potere autoritativo.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell’importo di payback imposto con il provvedimento regionale, in quanto attinente a un’obbligazione patrimoniale e a un diritto soggettivo non intermediato dall’esercizio di potere discrezionale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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