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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30263/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di rito abbreviato, per una fattispecie in materia di stupefacenti. In appello la procura generale aveva chiesto una riqualificazione più grave del fatto, mentre la difesa aveva insistito per l'assoluzione, per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in subordine per la riduzione della pena, l'esclusione della recidiva o il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti, nonché per la restituzione della somma sequestrata. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva confermato la qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, rideterminando però la pena. Con il nuovo ricorso per cassazione la difesa deduceva: omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la questione fosse tornata attuale dopo la riqualificazione del fatto; violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, per l'uso di una pena base prossima al massimo edittale senza adeguata giustificazione; illegalità della pena pecuniaria base perché fissata oltre il massimo previsto per la fattispecie applicata; omessa nuova valutazione della diminuzione per le attenuanti generiche, non potendo tale profilo considerarsi coperto da giudicato dopo la riqualificazione più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi del ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Ha ritenuto che, una volta riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, il giudice del rinvio dovesse valutare la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., non più preclusa dalla precedente qualificazione più grave; ha inoltre rilevato l'illegalità della pena pecuniaria base, fissata oltre il massimo edittale previsto per la fattispecie di lieve entità, e la necessità di una nuova motivazione sulla misura della diminuzione per le attenuanti generiche, non automaticamente riproducibile dal precedente giudizio sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    commi primo, quarto e quinto

    La diversa qualificazione del fatto tra le ipotesi di maggiore gravità e quella di lieve entità incide sia sulla punibilità sia sui limiti edittali della pena; non è sufficiente la sola diversità tipologica delle sostanze per escludere automaticamente il comma quinto.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere esaminata quando, a seguito della riqualificazione in una fattispecie meno grave, non sia più preclusa in radice dalla precedente qualificazione più severa.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alla decisione rescindente e deve attenersi al perimetro del rinvio, ma è tenuto a riesaminare le questioni che tornano attuali per effetto della nuova qualificazione del fatto.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena richiede una motivazione congrua e non illogica, specie quando il giudice si collochi vicino ai limiti edittali.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena devono essere esplicitati in modo coerente con la gravità concreta del fatto e con la personalità dell'agente.

Massime di principio

  • Quando il fatto viene riqualificato in una fattispecie meno grave, il giudice del rinvio deve rivalutare le questioni di punibilità e di trattamento sanzionatorio che risultino nuovamente pertinenti, non potendo opporre una preclusione derivante dalla precedente qualificazione più grave.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere omessa per il solo fatto che in origine la qualificazione giuridica escludeva l'istituto, se la nuova sussunzione rende invece astrattamente applicabile l'art. 131-bis c.p.
  • La pena deve essere determinata entro i limiti edittali della fattispecie effettivamente applicata; la fissazione di una pena base pecuniaria superiore al massimo previsto integra illegalità della sanzione.
  • La nuova qualificazione del fatto impone una ricalibratura motivata anche del bilanciamento o della misura delle attenuanti generiche, se la precedente modulazione sanzionatoria era costruita su una diversa e più grave base legale.
  • Il giudice del rinvio non può limitarsi a replicare il precedente trattamento sanzionatorio senza una autonoma e attuale motivazione sulla cornice edittale finalmente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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