Cassazione Civile, Ordinanza n. 35265/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Una condomina ha proposto azione per far dichiarare la nullità di una delibera assembleare con cui il condominio aveva ripartito tra i partecipanti una somma dovuta in forza di una precedente sentenza, chiedendo anche l’accertamento della non debenza della quota a lei addebitata. Il Tribunale di Bari ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo che ai fini della competenza dovesse considerarsi solo l’importo posto a carico dell’attrice, pari a euro 636,12, e non l’intero importo del riparto approvato dall’assemblea, pari a euro 9.435,86. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di domanda di nullità della delibera, il valore della causa dovesse essere commisurato all’intera delibera e quindi alla spesa complessiva ripartita, con competenza del tribunale. Il condominio ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Bari e ha dichiarato la competenza dello stesso Tribunale. Ha affermato che, nelle azioni di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale, il valore della causa va determinato sulla base dell’atto impugnato, cioè dell’intera deliberazione, e non sulla sola quota di spesa imputata al singolo attore. Ha inoltre fissato il termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c., demandando al Tribunale la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 7 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla competenza per valore
art. 8 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla competenza per valore
art. 9 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla competenza per valore
art. 10 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla determinazione del valore della causa
art. 12 c.p.c.
"il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione"
la Corte afferma che questa regola subisce deroga quando il giudice sia chiamato a decidere con efficacia di giudicato sull'esistenza o validità del rapporto, perché in tal caso il rapporto va considerato per intero ai fini del valore
art. 50 c.p.c.
richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente
art. 1223 c.c.
citato come parametro della domanda di nullità della delibera condominiale
art. 1226 c.c.
citato come parametro della domanda di nullità della delibera condominiale
Massime di principio
- Nell’impugnazione di una delibera condominiale, ai fini della competenza per valore, il valore della causa si determina in relazione all’intero atto impugnato e non alla sola quota economica gravante sul singolo condomino che agisce in giudizio.
- Quando la domanda mira a rimuovere con effetto caducatorio una deliberazione assembleare, l’oggetto del giudizio non coincide con la sola posizione obbligatoria individuale dell’attore, ma con la validità dell’intera deliberazione.
- La regola dell’art. 12 c.p.c. sulla determinazione del valore in base alla parte di rapporto in contestazione non opera allo stesso modo se la decisione investe con efficacia di giudicato la validità dell’intero rapporto o dell’atto contestato.
- Ai fini della competenza occorre avere riguardo al thema decidendum e non al solo quid disputandum, ma tale criterio non impedisce di valorizzare l’intero contenuto dell’atto quando la pronuncia richiesta ne comporta la caducazione unitaria.
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