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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31693/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (sentenza 24/11/2015, giudizio abbreviato) per i reati di detenzione ai fini di spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per il reato previsto dall'art. 455 c.p.. Il ricorso presentava tre motivi: 1) censura della valutazione probatoria sul reato di droga, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte valorizzato il silenzio dell'imputato e gli elementi raccolti (una sola dose rinvenuta, quantità della sostanza, mancanza di strumenti di frazionamento, rinvenimento del documento all'interno di una tenda) ritenendoli insufficienti a provare la destinazione allo spaccio; 2) censura sulla qualificazione del falso nummario, sostenendo la manifesta grossolanità delle banconote che avrebbe dovuto escludere il reato, e contestando che la ricorrenza di numeri di serie uguali non dimostri l'elemento soggettivo; 3) censura per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che l'esercizio del diritto di non rispondere (mancato interrogatorio) non poteva pregiudicare il riconoscimento delle attenuanti, soprattutto alla luce della giovane età e della portata dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valorizzato gli elementi di fatto (peso e quantità della sostanza, presenza di sostanze da taglio, contesto del rinvenimento in discoteca) ed abbia motivato congruamente il giudizio di destinazione allo spaccio, senza attribuire alcuna inversione dell'onere della prova per via del silenzio. Sul secondo motivo ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa la non grossolanità del falso alla luce delle circostanze di uso (spesa notturna in un locale) e ha ritenuto significativo che più banconote avessero lo stesso numero di serie. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione che le attenuanti generiche non fossero dimostrate da elementi positivi e che l'assenza di interrogatorio non comporti automaticamente l'attribuzione delle attenuanti (art. 62-bis, comma 3, c.p.). Per l'evidente inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma relativa alla detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte territoriale ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio sulla base degli elementi fattuali acquisiti (quantità, dosi ricavabili, sostanze da taglio, contesto di rinvenimento).

  • codice penale, art. 455

    Norma sul falso nummario; la valutazione della grossolanità del falso deve tener conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota ma anche delle modalità e circostanze del suo scambio (ictu oculi da persona di comune discernimento).

  • codice penale, art. 62-bis, comma 3

    Dispositivo che limita il valore automatico dell'incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti: l'assenza di precedenti non determina ex se la concessione delle attenuanti, che richiedono elementi positivi apprezzabili.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Prevede la possibilità per il Pubblico Ministero o il Procuratore generale di presentare requisitorie/conclusioni scritte in Cassazione; nella vicenda è stata depositata una requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale per chiedere l'inammissibilità del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente.

  • Direttiva 2016/343/UE

    Richiamata dal ricorrente in rapporto al diritto alla presunzione di innocenza e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova di violazioni dei principi invocati da parte dei giudici di merito.

Massime di principio

  • Il diritto al silenzio dell'imputato non può essere interpretato automaticamente come prova di colpevolezza, ma l'assenza di una plausibile ricostruzione alternativa può essere valutata dal giudice come elemento di supporto nella valutazione complessiva della prova.
  • In tema di falso nummario la 'grossolanità' del falso va valutata anche in relazione al luogo, al modo e alle circostanze dello scambio: un falso riconoscibile solo in condizioni di visione/controllo accurato può non integrare il reato impossibile.
  • La mera ripetizione di argomentazioni di merito o la richiesta di diverso apprezzamento dei fatti, senza denunciare un travisamento della prova o un vizio di diritto, rende il ricorso per cassazione inammissibile: la Cassazione non rivede i fatti se non per vizi di motivazione o travisamento.
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono necessari elementi positivi e apprezzabili; l'incensuratezza o il comportamento processuale (es. esercizio del diritto al silenzio) non determinano automaticamente la concessione delle attenuanti.
  • Un ricorso manifestamente infondato o privo della necessaria specificità può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende per responsabilità processuale.

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