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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25924/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva domandato la protezione internazionale e, in subordine, il permesso per motivi umanitari, riferendo di essere fuggito dalla Nigeria dopo aver ucciso per errore, nel corso di una battuta di caccia, il capo del villaggio e di temere per questo di essere ucciso senza difesa. Il tribunale aveva respinto l'opposizione al diniego della commissione territoriale e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo il racconto non credibile e insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 e vizio motivazionale, sostenendo che i giudici di merito non avevano valutato la vicenda narrata, le tradizioni del luogo, il dovere di applicare l'onere della prova attenuato, il beneficio del dubbio e fonti aggiornate sulla situazione in Nigeria. Con il secondo motivo ha lamentato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al mancato esame della propria situazione di estrema vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato specificamente con la decisione di appello e perché fondato anche su una formula di vizio motivazionale non più compatibile con il vigente art. 360, n. 5, c.p.c.; ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, poiché reiterava un vizio motivazionale in termini non più ammessi e non indicava un fatto storico decisivo omesso, limitandosi a dedurre in modo generico la vulnerabilità del richiedente senza raffronto tra quanto dedotto nei gradi di merito e quanto prospettato in cassazione. Nulla sulle spese per la tardiva e irrituale costituzione del Ministero, rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007

    La censura sul rischio derivante da violenza indiscriminata nel conflitto armato è stata ritenuta inammissibile per genericità e mancato confronto con la decisione impugnata; la norma non è stata applicata nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata giudicata generica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che, dopo la riforma, non sono più proponibili censure formulate come insufficiente o contraddittoria motivazione; è necessario indicare uno specifico fatto storico decisivo omesso.

  • art. 342 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con il motivo che sia stato specificamente coltivato in appello, altrimenti il controllo di legittimità resta precluso.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso inammissibile, sono risultati sussistenti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Citada quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale non è sufficiente riproporre in modo generico la propria versione dei fatti: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza d'appello e indicare in che punto essa sia erronea.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. post-riforma richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare; non sono più ammissibili censure formulate come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La mancata specificazione del nesso tra le censure svolte nei gradi di merito e quelle riproposte in cassazione può rendere il motivo inammissibile per genericità.
  • Il controllo di legittimità sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi presuppone che il ricorrente abbia dedotto e coltivato in modo specifico la relativa questione nei precedenti gradi di giudizio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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