Cassazione Civile, Ordinanza n. 05919/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell’amministrazione su un’istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, relativa all’IRPEF e all’ILOR versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, nell’ambito della definizione agevolata prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente aveva chiesto la restituzione della quota eccedente il 10% dell’imposta dovuta, avendo in passato versato integralmente le imposte sospese. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato, respingendo l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e della normativa UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che il contribuente non fosse legittimato al rimborso perché titolare di reddito di partecipazione in quanto socio di società di persone e quindi soggetto che svolge attività d’impresa, escluso dal beneficio; 2) violazione della medesima disciplina agevolativa e delle norme interne richiamate, sostenendo che il rimborso fosse riconoscibile solo ai contribuenti che non avessero ancora versato i tributi sospesi, non anche a chi li avesse già pagati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il rilievo secondo cui lo svolgimento di un’attività d’impresa, secondo la nozione eurounitaria di impresa/attività economica, costituisce limite all’operatività del beneficio fiscale. Ha richiamato la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 (C(2015) 5549 final), rilevando che la disciplina agevolativa va valutata anche alla luce della compatibilità con il diritto dell’Unione e, in particolare, della regola de minimis o delle altre condizioni di compatibilità previste dalla decisione europea. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito. Non ha deciso nel merito perché sarebbero stati necessari accertamenti fattuali incompatibili con il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%»
la disciplina agevolativa non è applicabile indiscriminatamente, ma va coordinata con i limiti derivanti dalla nozione di impresa e dalla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato nel ricorso come norma rilevante nel quadro del rimborso, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina euro-unitaria e la decisione della Commissione UE
art. 295 c.p.c.
invocato dall’Ufficio ai fini della sospensione per pregiudizialità con l’indagine della Commissione europea; la Corte non accoglie la tesi nei termini prospettati, ma fonda la decisione sulla rilevanza dello ius superveniens europeo
artt. 107 e 108 TFUE
la misura agevolativa deve essere verificata alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato; gli aiuti incompatibili non possono essere riconosciuti se non nei limiti e alle condizioni previste dal diritto UE
artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999
richiamati nel primo motivo in relazione al controllo sugli aiuti di Stato e alla pregiudizialità dell’esame europeo
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma non centrale nella ratio decidendi
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato nel secondo motivo, non decisivo ai fini dell’accoglimento
art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione
art. 2033 c.c.
richiamato nel secondo motivo come norma sul ripetibile dell’indebito, ma la Corte risolve la lite sul diverso piano dell’ammissibilità/compatibilità dell’agevolazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
esclusa la decisione nel merito in cassazione perché i necessari accertamenti fattuali sulla compatibilità de minimis non sono compatibili con il giudizio di legittimità
art. 6, commi 4-bis e 4-ter, d.l. 29 novembre 2008, n. 185
richiamato nel contesto fattuale come base dell’avvenuto versamento integrale delle imposte e della domanda di rimborso dell’eccedenza
art. 1 dell’ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
ha disposto la sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, contributivi, civilistici e amministrativi per i soggetti colpiti dal sisma
Decisione Commissione UE 14 agosto 2015, C(2015) 5549 final
considerata ius superveniens; vincola il giudice nazionale nella verifica della compatibilità degli aiuti di Stato e impone di accertare se il singolo vantaggio rientri nel de minimis o in altra ipotesi di compatibilità
Regolamento (CE) n. 1407/2013
richiamato come possibile base di compatibilità de minimis per l’aiuto individuale
Regolamento (CE) n. 717/2014
richiamato come possibile base di compatibilità de minimis per l’aiuto individuale
Direttiva 2006/112/CE
«chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività»
utilizzata per delineare la nozione eurounitaria di soggetto che esercita attività economica, rilevante ai fini dell’esclusione dal beneficio
Direttiva 77/388/CE
richiamata in parallelo alla direttiva IVA per la nozione di soggetto passivo
Direttiva 2004/18/CE
«una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato (...) lavori e/o opere, prodotti e servizi»
richiamata come conferma della nozione ampia di operatore economico
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
indicato come base di compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali
Massime di principio
- In materia di rimborsi fiscali collegati a misure agevolative post-calamità, il giudice nazionale deve verificare non solo la ricorrenza dei presupposti interni della norma agevolativa, ma anche la compatibilità della misura con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, tenendo conto di eventuali decisioni della Commissione UE sopravvenute nel corso del giudizio.
- La nozione di "impresa" rilevante ai fini del diritto UE coincide con quella di attività economica e comprende qualunque entità che offra beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica e dalle modalità di finanziamento; pertanto, chi svolge attività economica può essere escluso da determinati benefici fiscali riservati ai non imprenditori o comunque assoggettati a limiti specifici.
- Quando la compatibilità dell’agevolazione dipende dalla regola de minimis, non basta che l’importo richiesto nel singolo giudizio sia inferiore alla soglia: occorre verificare il cumulo degli aiuti nel periodo di riferimento e acquisire idonea prova o autocertificazione del mancato superamento del tetto complessivo.
- Se la verifica della spettanza del beneficio richiede accertamenti fattuali complessi sulla natura dell’attività svolta, sull’eventuale cumulo di aiuti e sulla compatibilità con il diritto UE, la Corte di cassazione non può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ma deve cassare con rinvio al giudice di merito.
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