Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/673

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/673 della Commissione, del 7 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/673 della Commissione determina i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, in applicazione del sistema del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei prodotti agricoli. I valori sono stabiliti nell'allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, e variano in funzione del prodotto e della provenienza. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Fissazione, per una specifica giornata, dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e, per ciascun prodotto, per specifico paese terzo di origine. I valori fissati servono ai fini del meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/673: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e del meccanismo di applicazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di fissare tali valori sulla base di dati giornalieri.

Base normativa e finalità

L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando richiamano il fatto che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione deve fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Poiché tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il regolamento entra in vigore immediatamente.

Oggetto dell'intervento

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione rilevanti ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato. Il meccanismo riguarda il calcolo del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC interessato e per i corrispondenti codici paese terzo. Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascuna voce sono indicati valori distinti in funzione dell'origine, tra cui paesi come Egitto, Marocco, Senegal, Tunisia, Turchia, Israele, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera e il codice 'ZZ' per 'altre origini'.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia l'8 aprile 2017. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente i destinatari del sistema doganale e commerciale interessato.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il provvedimento dà attuazione al sistema previsto per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dei prodotti ortofrutticoli.

Criterio di determinazione dei valori forfettari

I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, secondo quanto previsto dall'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori si riferiscono ai prodotti e ai periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

Valori applicabili per i prodotti interessati

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori per specifici codici NC di ortofrutticoli e per le relative origini paesi terzi, inclusa la categoria 'ZZ' per 'altre origini'.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio internazionaledazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.