Regolamento (UE) 2017/693
Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) di tre sostanze attive utilizzate in ambito fitosanitario, sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e delle valutazioni di rischio per i consumatori. Per il bitertanolo gli LMR vengono soppressi o portati al limite di determinazione, per il clormequat vengono ridefiniti alcuni valori con taluni LMR provvisori e per il tebufenpirad vengono ridotti i limiti per i peperoni e confermati o adattati quelli per altri prodotti. Il provvedimento introduce inoltre regole transitorie e termini di riesame per alcune categorie di prodotti.
Modifica i livelli massimi di residui di bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico ai residui delle sostanze attive bitertanolo, clormequat e tebufenpirad. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017; per il tebufenpirad nei peperoni si applica il limite di 0,01 mg/kg dalla data di applicazione del regolamento. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei livelli massimi di residui per bitertanolo, clormequat e tebufenpirad
Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per tre sostanze attive: bitertanolo, clormequat e tebufenpirad. La Commissione fonda l’intervento sui pareri motivati dell’EFSA, sulle revoche o limitazioni delle autorizzazioni fitosanitarie, sui dati di monitoraggio e sulle esigenze di tutela del consumatore, nonché sulle consultazioni svolte con i partner commerciali tramite l’OMC.
Ambito e impostazione generale
Il regolamento riguarda i residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Le modifiche incidono sugli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, con soppressione di alcune colonne, inserimento di nuove tabelle di LMR e ricollocazione di taluni valori nell’allegato V come limiti di base o di determinazione.
Bitertanolo
Per il bitertanolo il regolamento prende atto della revoca dell’approvazione della sostanza attiva e dell’assenza di autorizzazioni o impieghi autorizzati in paesi terzi. Di conseguenza, gli LMR fissati negli allegati II e III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 vengono soppressi. L’EFSA aveva inoltre proposto una diversa definizione del residuo, come somma di isomeri di bitertanolo, e la Commissione recepisce tale impostazione collocando nell’allegato V valori sostanzialmente al limite di determinazione per numerosi prodotti. Nella tabella è prevista anche una specifica nota per il barbaforte/rafano/cren, il cui LMR nel gruppo delle spezie è quello già fissato per la categoria degli ortaggi, tenendo conto della trasformazione per essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.
Clormequat
Per il clormequat la definizione del residuo viene aggiornata alla somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat. Il regolamento disciplina in modo dettagliato numerose categorie di prodotti, fissando LMR diversi in relazione ai dati di monitoraggio e alla valutazione del rischio. Tra i valori espressamente indicati figurano, tra gli altri, 0,07 mg/kg per le pere, 0,9 mg/kg per i funghi coltivati, 0,05 mg/kg per le uve da tavola, 7 mg/kg per i semi di colza e 0,7 mg/kg per i semi di cotone, oltre a vari limiti di 0,01 mg/kg corrispondenti al limite inferiore di determinazione analitica. Alcuni valori sono accompagnati da indicazioni di provvisorietà e da clausole di riesame, con particolare riferimento ai dati da presentare entro il 13 aprile 2021 per le pere e per altri prodotti e entro il 13 aprile 2019 per alcune informazioni relative ai funghi coltivati.
Tebufenpirad
Per il tebufenpirad l’EFSA segnala un rischio per i consumatori con riferimento ai peperoni, per i quali il regolamento abbassa il limite a 0,01 mg/kg. Per altre matrici, come albicocche, pesche, more di rovo, more selvatiche e fagioli con baccello, non essendo disponibili tutte le informazioni necessarie, la Commissione fissa LMR specifici o rinvia al limite di determinazione, prevedendo un riesame alla luce di ulteriori dati. In alcune categorie di prodotti, come frutta, ortaggi, semi oleaginosi, spezie e prodotti di origine animale, i valori sono riorganizzati nell’allegato II con la segnalazione delle ipotesi di liposolubilità e delle note tecniche pertinenti.
Disposizioni transitorie
Per evitare perturbazioni del mercato e consentire un adattamento ordinato, l’articolo 2 stabilisce che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017. Questa regola vale per bitertanolo e clormequat in relazione a tutti i prodotti e per il tebufenpirad per tutti i prodotti tranne i peperoni. Il considerando relativo al tebufenpirad nei peperoni precisa inoltre che il limite di 0,01 mg/kg si applica dalla data di applicazione del regolamento, poiché non può essere escluso un rischio per i consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 novembre 2017. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Profili pratici per operatori e consulenti
Per i professionisti del settore agroalimentare il regolamento comporta la necessità di verificare, per ciascun prodotto e ciascuna sostanza, il nuovo LMR applicabile, distinguendo tra disciplina vigente per i prodotti già ottenuti e disciplina nuova per quelli immessi sul mercato dopo il 3 novembre 2017. Particolare attenzione va prestata ai prodotti per i quali il regolamento prevede LMR provvisori, riesami futuri o limiti legati al livello di determinazione analitica, nonché ai casi in cui il valore deriva da considerazioni su contaminazione crociata, carry-over o dati di monitoraggio mirato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. In particolare, vengono soppressi o aggiornati gli LMR relativi a bitertanolo, clormequat e tebufenpirad.
Bitertanolo: soppressione degli LMR e definizione del residuo
Per il bitertanolo sono soppressi gli LMR contenuti negli allegati II e III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005; nell’allegato V è inserita una nuova colonna con LMR fissati al limite di determinazione per numerosi prodotti. La definizione del residuo è basata sulla somma degli isomeri di bitertanolo.
Clormequat: nuova definizione del residuo e nuovi LMR
Per il clormequat la definizione del residuo diventa la somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat. Sono fissati nuovi LMR in allegato II, con valori differenziati per taluni prodotti, tra cui pere (0,07 mg/kg), funghi coltivati (0,9 mg/kg), semi di colza (7 mg/kg), semi di cotone (0,7 mg/kg), uve da tavola (0,05 mg/kg) e vari prodotti di origine animale; per numerosi altri prodotti il limite è pari al limite di determinazione di 0,01 mg/kg o altro valore specifico. Alcuni LMR sono indicati come provvisori o soggetti a revisione.
Tebufenpirad: riduzione di taluni LMR e conferma di altri
Per il tebufenpirad la colonna dell’allegato III, parte A, è soppressa e i nuovi LMR sono inseriti nell’allegato II. Per i peperoni l’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori e il limite è ridotto a 0,01 mg/kg; per altri prodotti, tra cui albicocche, pesche, more di rovo, more selvatiche, fagioli con baccello, semi di cotone e alcuni prodotti di origine animale, sono fissati valori specifici o il limite di determinazione in attesa di ulteriori informazioni.
Prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017
L’articolo 2 prevede che, per bitertanolo e clormequat, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017. Lo stesso regime transitorio vale per il tebufenpirad in tutti i prodotti, ad eccezione dei peperoni, sempre per i prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.
Entrata in vigore e data di applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 novembre 2017.
Termini di riesame e clausole informative
Per il clormequat taluni LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni presentate entro il 13 aprile 2021; per i funghi coltivati e altre categorie il riesame tiene conto di dati da presentare entro il 13 aprile 2019. Per il tebufenpirad alcuni LMR saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, altri entro quattro anni, sulla base di ulteriori dati di monitoraggio, sperimentazioni sui residui o metodi di analisi.
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