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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/658

Regolamento (UE) 2017/658 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32017R0658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE verso la Corea del Nord, modificando il regolamento (CE) n. 329/2007 per recepire l’estensione delle misure disposta a livello PESC. Introduce un divieto specifico di prestazione di taluni servizi inerenti e di servizi informatici/collegati, amplia il divieto su joint venture, finanziamenti e servizi di investimento, e conferisce alla Commissione il potere di aggiornare l’elenco dei servizi vietati. Sono previste limitate deroghe/autorizzazioni per finalità civili, di sviluppo o di denuclearizzazione e alcune esclusioni per attività diplomatiche e contrattuali pregresse.

Modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 introducendo nuovi divieti e adattamenti delle misure restrittive dell’UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, in particolare su servizi, investimenti e beni/servizi collegati.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi, nonché alle imprese e agli operatori stabiliti nell’Unione che prestino, finanzino o facilitino attività vietate verso la Corea del Nord o per uso in Corea del Nord. Riguarda in particolare i servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, i servizi informatici e collegati, e le operazioni societarie/finanziarie con soggetti nordcoreani coinvolti in programmi o attività legati a armi nucleari, missili balistici, altre armi di distruzione di massa o in determinati settori industriali. Prevede eccezioni autorizzabili dalle autorità competenti degli Stati membri, siti internet indicati nell’allegato II, e deroghe per specifici usi civili, di sviluppo, di denuclearizzazione e per missioni diplomatiche/consolari e organizzazioni internazionali immuni. È direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; taluni divieti non si applicano ai servizi dovuti in base a contratti, accordi o obblighi sorti prima dell’8 aprile 2017, fino al 9 luglio 2017.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della Corea del Nord

Il regolamento (UE) 2017/658 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 per adeguare le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea alla decisione PESC 2017/666. L’intervento rafforza il divieto di sostegno economico e tecnologico a favore della Corea del Nord, con particolare attenzione ai servizi, agli investimenti e alle attività nei settori industriali sensibili.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento incide sull’operatività di imprese, operatori finanziari e prestatori di servizi dell’Unione che intrattengano rapporti con soggetti, entità od organismi presenti in Corea del Nord o destinati a usi in tale paese. Il perimetro materiale comprende i servizi inerenti ai comparti minerario e manifatturiero delle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, i servizi informatici e collegati, nonché le operazioni societarie e finanziarie collegate a soggetti coinvolti nei programmi nordcoreani relativi ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

Nuovo articolo 3 quater: divieto di prestazione di servizi

Il regolamento introduce l’articolo 3 quater nel regolamento (CE) n. 329/2007. È vietata la fornitura, diretta o indiretta, di:

  • servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione elencate nell’allegato VIII, parte A;
  • servizi informatici e servizi collegati elencati nell’allegato VIII, parte B.

Il divieto si applica quando i servizi siano resi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l’uso in tale paese.

Deroghe, autorizzazioni ed esclusioni

Per i servizi inerenti di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione quando i servizi siano destinati esclusivamente a:

  • sviluppo;
  • soddisfacimento diretto delle necessità della popolazione civile;
  • promozione della denuclearizzazione.

Per i servizi informatici e collegati, il divieto non opera quando essi siano destinati agli usi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari, oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità in Corea del Nord ai sensi del diritto internazionale. Inoltre, il divieto non si applica ai servizi informatici o collegati prestati da enti pubblici o da soggetti finanziati pubblicamente per finalità di sviluppo civile o di denuclearizzazione; in altri casi, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura se destinata esclusivamente a tali finalità.

È inoltre prevista una disciplina transitoria: i divieti non si applicano alle prestazioni dovute in forza di contratti o accordi conclusi, o di obblighi sorti, prima dell’8 aprile 2017, fino al 9 luglio 2017.

Investimenti, finanziamenti e servizi di investimento

Il regolamento sostituisce l’articolo 5 ter, paragrafo 2, ampliando i divieti già esistenti. In particolare, è vietato:

  • costituire un’impresa comune con soggetti coinvolti nei programmi o nelle attività della Corea del Nord connessi ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa, oppure in attività nei settori estrattivo, di raffinazione, chimico, metallurgico, aerospaziale o delle armi convenzionali;
  • acquisire o ampliare partecipazioni in tali soggetti;
  • concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a determinate persone giuridiche, entità od organismi, o allo scopo documentato di finanziarli;
  • prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle operazioni vietate.

Allegato VIII e classificazione dei servizi vietati

Il regolamento aggiunge al regolamento (CE) n. 329/2007 un nuovo allegato VIII, che elenca analiticamente i servizi soggetti al divieto. La Parte A comprende servizi inerenti legati ad attività minerarie e manifatturiere nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, con riferimento a specifici codici CPC; la Parte B riguarda i servizi informatici e i servizi collegati (CPC 84). L’allegato richiama la classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite e specifica che il divieto riguarda solo le parti dei codici CPC descritte.

Potere di aggiornamento dell’elenco

All’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta una nuova lettera h), che attribuisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato VIII per affinare o adeguare l’elenco dei beni e servizi, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle definizioni o linee guida della Commissione statistica delle Nazioni Unite, nonché per inserire ulteriori numeri di riferimento del sistema CPC.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova definizione di servizi inerenti

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 329/2007 viene aggiunto il punto 16, che definisce i "servizi inerenti" come servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché i servizi tipicamente collegati alla produzione di tali beni.

Divieto di prestazione di servizi verso la Corea del Nord

È inserito l’articolo 3 quater, che vieta: a) la fornitura, diretta o indiretta, di servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione elencate nell’allegato VIII, parte A; b) la fornitura, diretta o indiretta, di servizi informatici e servizi collegati di cui all’allegato VIII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l’uso in tale paese.

Deroghe e autorizzazioni per i servizi

Per i servizi di cui al punto a) l’autorità competente dello Stato membro può autorizzare la prestazione se destinata esclusivamente a sviluppo, soddisfazione diretta delle necessità della popolazione civile o promozione della denuclearizzazione. Per i servizi di cui al punto b) il divieto non si applica se i servizi sono destinati agli usi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni; inoltre non si applica ai servizi informatici e collegati prestati da enti pubblici o da soggetti finanziati pubblicamente per fini di sviluppo civile o denuclearizzazione, e in altri casi può essere concessa autorizzazione dall’autorità competente per tali finalità.

Disciplina transitoria

I divieti dell’articolo 3 quater non si applicano alla prestazione di servizi fino al 9 luglio 2017 quando tali servizi siano dovuti in forza di contratti o accordi conclusi, o di obblighi sorti, prima dell’8 aprile 2017.

Divieto su joint venture, partecipazioni, finanziamenti e servizi di investimento

L’articolo 5 ter, paragrafo 2, è sostituito e vieta: a) la costituzione di imprese comuni o l’acquisizione/ampliamento di partecipazioni in soggetti coinvolti in programmi o attività della Corea del Nord relativi ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzione di massa, ovvero operanti nei settori estrattivo, di raffinazione, chimico, metallurgico, aerospaziale o delle armi convenzionali; b) la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a determinate persone giuridiche, entità od organismi, o per il loro finanziamento documentato; c) la prestazione di servizi di investimento connessi a tali operazioni.

Aggiornamento dell’elenco dei beni/servizi vietati

All’articolo 13, paragrafo 1, viene aggiunta la lettera h), che consente alla Commissione di modificare l’allegato VIII per perfezionare o adeguare l’elenco dei beni, tenendo conto delle informazioni degli Stati membri e delle definizioni o linee guida della Commissione statistica delle Nazioni Unite, nonché per aggiungere numeri di riferimento del sistema CPC adottato da tale Commissione.

Allegato VIII: elenco dei servizi vietati

L’allegato del regolamento è aggiunto come allegato VIII del regolamento (CE) n. 329/2007 e contiene l’elenco dettagliato dei servizi soggetti al divieto dell’articolo 3 quater, distinto in Parte A (servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, con riferimenti CPC) e Parte B (servizi informatici e servizi collegati, CPC 84).

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionaleinvestimenti esteriservizi e telecomunicazioni

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