Regolamento (UE) 2017/719
Regolamento (UE) 2017/719 del Consiglio, del 7 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime di ripartizione delle possibilità di pesca stabilite dal protocollo UE-Mauritania, inserendo una nuova categoria di autorizzazione per pescherecci da traino congelatori. La modifica deriva dal riconoscimento, sulla base di valutazioni scientifiche e della decisione della commissione mista, di eccedenze disponibili per nasello, calamaro e seppia. La nuova quota viene assegnata alla Spagna e si applica per il periodo residuo di vigenza del protocollo.
Modifica la ripartizione tra gli Stati membri delle nuove possibilità di pesca per il nasello, il calamaro e la seppia nell’ambito del protocollo UE-Mauritania.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con attribuzione specifica alla Spagna di una nuova categoria di capacità di pesca per pescherecci da traino (congelatori) autorizzati a operare nelle acque della Mauritania. Riguarda il restante periodo di applicazione del protocollo concluso nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’UE e la Repubblica islamica di Mauritania, senza incidere su altri settori o su soggetti diversi da quelli abilitati alla pesca in base al regolamento (UE) 2015/2192. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica della ripartizione delle possibilità di pesca UE-Mauritania
Il regolamento interviene sul regime di ripartizione delle possibilità di pesca stabilito dal protocollo concluso nell’ambito dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania. La finalità è adeguare la ripartizione interna dell’Unione alla luce di nuove possibilità di pesca individuate per il restante periodo di applicazione del protocollo.
Contesto e presupposti della modifica
I considerando richiamano: il regolamento (CE) n. 1801/2006, con cui era stato concluso l’accordo di partenariato nel settore della pesca; la decisione (UE) 2016/870, relativa alla conclusione del protocollo valido per quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015; e il regolamento (UE) 2015/2192, che aveva già ripartito tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo.
La modifica discende da elementi scientifici: il comitato scientifico congiunto indipendente, istituito ai sensi dell’articolo 4 del protocollo, ha rilevato un’eccedenza di nasello; inoltre, il parere scientifico IMROP del 2014 ha confermato un’eccedenza di calamaro e seppia. Sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del protocollo, la commissione mista riunitasi a Nouakchott il 15 e 16 novembre 2016 ha quindi deciso di introdurre nuove possibilità di pesca, entro i limiti dell’eccedenza disponibile, per pescherecci da traino congelatori che pescano nasello come specie bersaglio primaria e calamaro e seppia come specie bersaglio secondarie.
Modifica sostanziale introdotta
L’articolo 1 aggiunge all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2192 una nuova lettera h), relativa alla categoria 2 bis. Tale categoria è riservata ai pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello ed è attribuita alla Spagna. Le quantità assegnate sono:
- nasello: 3 500 tonnellate;
- calamaro: 1 450 tonnellate;
- seppia: 600 tonnellate.
È inoltre previsto che nelle acque mauritane possano operare contemporaneamente al massimo sei navi di questa categoria.
Entrata in vigore e natura dell’atto
In ragione dell’impatto sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell’Unione, il regolamento dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di una nuova categoria di possibilità di pesca
L’articolo 1 modifica l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2192 aggiungendo la lettera h), relativa alla categoria 2 bis per pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello. La quota attribuita alla Spagna è pari a 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamaro e 600 tonnellate di seppia.
Limite al numero di navi autorizzate
Per la nuova categoria 2 bis nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei navi alla volta.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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