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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/659

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Normativa europea32017R0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, precisando che l’applicazione dei dazi antidumping individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida. Conferma inoltre le aliquote definitive per i produttori esportatori di Taiwan e della Repubblica popolare cinese e l’aliquota residuale per le altre imprese. La modifica si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 e si applica immediatamente in tutta l’Unione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 sui dazi antidumping definitivi applicabili a determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Cina e di Taiwan, con introduzione dell’obbligo di fattura commerciale valida per l’applicazione dei dazi individuali.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, finiti o non finiti, non flangiati, con specifiche tecniche individuate dall’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento modificato, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Riguarda gli importatori nell’UE, i produttori esportatori cinesi e taiwanesi elencati nella tabella dei dazi, nonché le autorità doganali degli Stati membri. Le aliquote individuali si applicano solo se è presentata una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regime antidumping per accessori per tubi in acciaio inossidabile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. La modifica interviene per rendere espressamente obbligatoria la presentazione di una fattura commerciale valida ai fini dell’applicazione dei dazi individuali, in linea con quanto già indicato nel considerando 285 del regolamento originario.

Fondamento normativo e contesto

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione europea, e in particolare dell’articolo 9, paragrafo 4. Le misure risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento base.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il dazio antidumping riguarda accessori per tubi da saldare testa a testa in acciaio inossidabile austenitico, nei gradi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e relativi equivalenti, con caratteristiche dimensionali e tecniche precise:

  • diametro esterno massimo pari o inferiore a 406,4 mm;
  • spessore delle pareti pari o inferiore a 16 mm;
  • rugosità media superficiale (Ra) non inferiore a 0,8 micrometri;
  • assenza di flange;
  • prodotti finiti o non finiti.

Il prodotto è classificato nei codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, corrispondenti ai codici TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 e 7307239025.

Aliquote antidumping applicabili

Il regolamento conferma un sistema di aliquote differenziate per produttore esportatore.

Per Taiwan:

  • 0,0% per King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. (C175);
  • 5,1% per Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd. (C176);
  • 12,1% per tutte le altre società (C999).

Per la Repubblica popolare cinese:

  • 55,3% per Zhejiang Good Fittings Co., Ltd. (C177);
  • 48,9% per Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd. (C178);
  • 30,7% per Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd. (C179);
  • 30,7% per Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd. (C180);
  • 41,9% per le società cinesi collaboranti non incluse nel campione indicate nel testo, ossia ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd. (C182), Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd. (C184), Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd. (C186), Yada Piping Solutions Co., Ltd. (C187) e Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd. (C188);
  • 64,9% per tutte le altre società (C999).

Condizione documentale per l’aliquota individuale

La novità centrale del regolamento è che l’aliquota individuale può essere applicata solo se l’importatore presenta alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve contenere una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico emittente, identificato con nome e funzione, con una formula testuale predeterminata che certifichi:

  • il volume del prodotto esportato nell’Unione oggetto della fattura;
  • il nome e l’indirizzo del fabbricante;
  • il relativo codice TARIC addizionale;
  • il paese interessato;
  • la completezza e l’esattezza delle informazioni.

Se tale fattura non è presentata, si applica automaticamente l’aliquota prevista per le "altre società".

Revisione dell’elenco dei produttori esportatori cinesi

Il regolamento prevede anche la possibilità di modificare la tabella delle aliquote aggiungendo un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese tra le società collaboranti non incluse nel campione. Ciò è possibile solo se il soggetto dimostra cumulativamente che:

  • non ha esportato il prodotto nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015;
  • non è collegato ad altri esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure;
  • ha esportato il prodotto nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo.

In tal caso, il nuovo soggetto può beneficiare del dazio medio ponderato applicabile alle società incluse nel campione, come società collaborante non campionata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Salvo diversa disposizione, restano applicabili le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento 2017/141

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 è sostituito integralmente per recepire la condizione, già richiamata nei considerando del regolamento originario, relativa alla prova documentale necessaria per beneficiare dei dazi individuali.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il dazio antidumping definitivo riguarda accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, con gradi corrispondenti ad AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e equivalenti, diametro esterno massimo pari o inferiore a 406,4 mm, spessore delle pareti pari o inferiore a 16 mm, rugosità media superficiale (Ra) non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, con codici TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015 e 7307239025.

Aliquote del dazio per Taiwan

Per Taiwan, l’aliquota è pari a 0,0% per King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. (codice TARIC addizionale C175), 5,1% per Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd. (C176) e 12,1% per tutte le altre società (C999).

Aliquote del dazio per la Repubblica popolare cinese

Per la Repubblica popolare cinese, le aliquote sono: 55,3% per Zhejiang Good Fittings Co., Ltd. (C177), 48,9% per Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd. (C178), 30,7% per Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd. (C179) e Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd. (C180). Per le altre società che hanno collaborato e non sono incluse nel campione, l’aliquota è 41,9% per ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd. (C182), Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd. (C184), Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd. (C186), Yada Piping Solutions Co., Ltd. (C187) e Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd. (C188). Per tutte le altre società, l’aliquota è 64,9% (C999).

Condizione per i dazi individuali: fattura commerciale valida

L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico emittente, con identificazione del firmatario per nome e funzione. La formula richiesta attesta che la quantità del prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione è stata fabbricata dalla società indicata, con relativo codice TARIC addizionale e paese interessato, e che le informazioni in fattura sono complete ed esatte. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota prevista per "tutte le altre società".

Possibile aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori cinesi collaboranti

Un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese può essere aggiunto alla tabella come società collaborante non inclusa nel campione, con applicazione del dazio medio ponderato delle società incluse nel campione, se dimostra cumulativamente: mancata esportazione nell’UE durante il periodo dell’inchiesta (1 ottobre 2014 - 30 settembre 2015); assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi già soggetti alle misure; effettiva esportazione nell’UE dopo il periodo dell’inchiesta oppure esistenza di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’UE.

Regole applicabili e decorrenza

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialeunione doganale

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