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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27473/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari di fabbricati confinanti. La proprietaria di uno degli immobili aveva convenuto gli altri proprietari chiedendo l'abbattimento, o in subordine l'arretramento a tre metri dal confine, di una sopraelevazione realizzata sulla loro costruzione, sostenendo che essi non avevano rispettato una scrittura privata del 1998 con cui era stato consentito l'intervento edilizio a condizione del mantenimento della distanza di tre metri dalla sua proprietà. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva parzialmente accolta, ordinando l'arretramento della sopraelevazione a tre metri dal confine. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1353, 1355 e 1360 c.c., sostenendo che la scrittura privata del 1998 contenesse una condizione risolutiva di inadempimento e fosse quindi già risolta, con conseguente impossibilità di fondare su di essa la decisione; 2) violazione dell'art. 1079 c.c., contestando la qualificazione della domanda come actio confessoria servitutis e sostenendo che mancasse una domanda di accertamento dell'esistenza della servitù; 3) violazione dell'art. 873 c.c., assumendo che, una volta dimostrata la risoluzione della scrittura del 1998, non si sarebbe potuto fondare l'arretramento sul contenuto dell'accordo tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una questione di risoluzione del contratto non trattata dalla sentenza impugnata e non adeguatamente dedotta e specificata nei gradi di merito; ha ritenuto non meritevole di accoglimento il secondo motivo perché la Corte d'appello non aveva qualificato la domanda come azione di accertamento della servitù, ma aveva semplicemente valorizzato l'effetto reale dell'accordo pattizio che imponeva un vincolo alla proprietà; ha dichiarato assorbito il terzo motivo, poiché dipendente dal presupposto, ritenuto non dimostrato, della risoluzione della scrittura privata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di condizione risolutiva della clausola contrattuale; la Corte non esamina nel merito tale profilo perché la questione è nuova e non trattata nei gradi di merito.

  • art. 1355 c.c.

    Invocato dai ricorrenti nel medesimo quadro argomentativo sulla condizione risolutiva; la Corte ne dichiara inammissibile il rilievo per novità della questione.

  • art. 1360 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di effetti della condizione; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di deduzione e specificazione nei gradi di merito.

  • art. 1079 c.c.

    La Corte esclude che la decisione d'appello abbia presupposto un'azione confessoria di servitù in senso tecnico; la qualificazione della domanda non viene ribaltata, perché il giudice d'appello ha valorizzato il contenuto reale dell'accordo pattizio.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in via subordinata dai ricorrenti; la censura resta assorbita poiché dipende dalla tesi, non accolta, della risoluzione della scrittura privata.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduce una questione giuridica o fattuale non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non allega e non indica specificamente di averla dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Quando una pattuizione privata attribuisce al fondo vicino un vantaggio e impone un vincolo reale alla proprietà altrui, la sua qualificazione giuridica può avvicinarsi allo schema della servitù, anche se la domanda giudiziale è formulata come richiesta di arretramento o di cessazione della violazione del vincolo pattizio.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, che può accogliere la tutela richiesta valorizzando il contenuto reale dell'accordo tra le parti senza dover necessariamente aderire alla qualificazione prospettata dai litiganti.
  • Una censura che dipenda integralmente dall'assunto preliminare della risoluzione di un accordo, ove tale assunto non sia stato validamente introdotto e scrutinato nei gradi di merito, resta priva di autonomia ed è destinata a essere assorbita o respinta.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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