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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/809

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 della Commissione del 13 aprile 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che le importazioni cinesi e taiwanesi di determinati accessori per tubi in acciaio inossidabile continuano a comportare dumping e rischiano di reiterare un pregiudizio all’industria dell’Unione in caso di cessazione delle misure. La Commissione ha inoltre applicato per la Cina il metodo fondato sulle distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, utilizzando la Thailandia come paese rappresentativo. Oltre a mantenere i dazi esistenti, il regolamento prevede regole operative per l’applicazione di aliquote individuali, l’obbligo di fattura commerciale e la possibile estensione a nuovi esportatori cinesi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, finiti o non finiti, con le caratteristiche tecniche indicate all’articolo 1, paragrafo 1, classificati ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 e ai corrispondenti codici TARIC. Sono interessati i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan; è inoltre prevista l’estensione del dazio al prodotto spedito dalla Malaysia, indipendentemente dall’origine dichiarata, per le ipotesi di elusione già accertate, con esclusioni specifiche per alcuni produttori malesi e per King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. per Taiwan. Le misure si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dazio antidumping definitivo su accessori per tubi in acciaio inossidabile da saldare testa a testa

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sugli accessori per tubi in acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della RPC e di Taiwan. La Commissione mantiene le misure ritenendo provata la persistenza del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di soppressione dei dazi.

Procedura e quadro normativo

Il procedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 11, paragrafo 2, relativo al riesame in previsione della scadenza. Nel corso dell’istruttoria la Commissione ha richiamato anche le regole sul campionamento, sull’uso dei dati disponibili in caso di mancata collaborazione e sulle informazioni riservate. Parallelamente è stata svolta un’inchiesta antielusione per il prodotto cinese spedito dalla Malaysia, con esito confermativo dell’elusione e successiva estensione delle misure al nuovo flusso commerciale.

Prodotto interessato e qualificazione merceologica

Il prodotto interessato è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa in acciaio inossidabile austenitico, con specifiche tecniche dettagliate nell’articolo 1, paragrafo 1, e classificazione NC/TARIC indicata nel regolamento. La Commissione conferma che il prodotto oggetto del riesame, il prodotto venduto sul mercato interno dei paesi interessati e il prodotto fabbricato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche essenziali e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping relativo alla RPC: uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

Per la RPC la Commissione applica la metodologia fondata sulle distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi. A causa della mancata collaborazione del governo e dei produttori esportatori cinesi, la determinazione del valore normale si basa su dati disponibili e su un paese rappresentativo, individuato nella Thailandia. La Commissione respinge le obiezioni circa l’incompatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con l’OMC e conclude che i prezzi/costi del prodotto e dei fattori produttivi in Cina sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale.

Scelta della Thailandia come paese rappresentativo

La Commissione considera la Thailandia un paese rappresentativo appropriato perché presenta un livello di sviluppo economico analogo, un’industria capace di esportare SSTPF in volumi significativi e dati pubblici utilizzabili per prezzi, energia, salari e indicatori finanziari. Sono state esaminate anche Indonesia, Malaysia e Turchia, ma la Malaysia è stata esclusa, tra l’altro, per il rischio che dazi e fenomeni di elusione compromettano l’affidabilità dei dati di mercato. La Commissione usa per SGAV e profitti i dati di due produttori thailandesi e costruisce il valore normale tipo per tipo.

Persistenza del dumping e rischio di reiterazione per la RPC

Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC sono proseguite e la Commissione accerta margini di dumping superiori al 100 % su base media, o pari al 63,3 % per gli accessori saldati e oltre il 100 % per quelli senza saldatura. Sul piano prospettico, la Commissione evidenzia una significativa capacità inutilizzata in Cina, pari a circa 51 000 tonnellate annue, e l’attrattiva del mercato dell’Unione, sia per dimensioni sia per livelli di prezzo. Ne deriva un forte rischio che, senza misure, le esportazioni cinesi aumentino e continuino a praticare dumping.

Taiwan: dumping persistente e rischio di reiterazione

Per Taiwan, l’unico produttore collaborante, Ta Chen, consente un calcolo puntuale del valore normale e del prezzo all’esportazione; il margine di dumping risulta pari al 39,67 %. La Commissione esamina anche le esportazioni verso Australia, Canada e Stati Uniti, rilevando dumping anche su quei mercati. A ciò si aggiungono una capacità inutilizzata taiwanese significativa e l’attrattiva del mercato dell’Unione: ne deriva il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

La Commissione riconosce che le importazioni dai paesi interessati restano non trascurabili e continuano a esercitare forte pressione sui prezzi, ma osserva che, nel periodo di riesame, l’industria dell’Unione ha recuperato dal precedente pregiudizio. Crescono produzione, vendite, quota di mercato e flusso di cassa, mentre la redditività torna su livelli soddisfacenti; per questo motivo la Commissione conclude che non vi è pregiudizio notevole nel PIR ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Interesse dell’Unione e misura finale

Non emergono elementi tali da rendere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento dei dazi. La Commissione ritiene che l’industria dell’Unione beneficerà della continuazione delle misure, mentre importatori e utilizzatori non hanno collaborato e non hanno fornito prova di un pregiudizio prevalente rispetto all’interesse dell’industria. Il regolamento chiude quindi confermando e aggiornando la disciplina antidumping, con regole anti-elusione, obblighi documentali e possibilità di adeguamento per nuovi esportatori cinesi.

Disposizioni principali

Mantenimento del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto descritto, originarie della RPC e di Taiwan. Il regolamento si fonda sul riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Aliquote applicabili per Taiwan

Per Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd. l’aliquota è del 5,1 % (codice TARIC C176); per tutte le altre società taiwanesi l’aliquota è del 12,1 % (codice TARIC C999). King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. è espressamente esclusa dall’applicazione del dazio (codice TARIC C175).

Aliquote applicabili per la Repubblica popolare cinese

Sono previste aliquote individuali per Zhejiang Good Fittings Co., Ltd. (55,3 %), Zhejiang Jnda Pipeline Industry Co., Ltd. (48,9 %), Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd. (30,7 %) e Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd. (30,7 %). Per alcune altre società che hanno collaborato, ma non incluse nel campione, è fissata un’aliquota del 41,9 %; per tutte le altre società cinesi l’aliquota è del 64,9 %.

Fattura commerciale come condizione per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni collegate è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione specificamente prescritta all’articolo 1, paragrafo 5. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Estensione del dazio alla Malaysia per elusione

L’aliquota del 64,9 % applicabile alle importazioni originarie della RPC è estesa alle importazioni del prodotto spedito dalla Malaysia, a prescindere dall’origine dichiarata, salvo per i prodotti fabbricati da Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd. e SP United Industry Sdn. Bhd., cui sono attribuiti specifici codici TARIC di esclusione.

Nuovi produttori esportatori cinesi

L’articolo 1, paragrafo 6, consente la modifica del regolamento per includere nuovi produttori esportatori della RPC, a condizione che dimostrino: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° ottobre 2014-30 settembre 2015), assenza di collegamento con esportatori/produttori soggetti alle misure, ed effettiva esportazione successiva o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Effetti giuridici e applicazione temporale

Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni doganali vigenti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

Testo integrale

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