Regolamento (UE) 2023/753
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/753 della Commissione del 12 aprile 2023 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «C(M)IT/MIT formulations» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/753 rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations", sulla base del parere favorevole dell’ECHA e della conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione consente la commercializzazione e l’uso della famiglia per una serie di impieghi industriali nei tipi di prodotto 6, 11 e 12, con specifiche condizioni tecniche, di sicurezza e ambientali. L’allegato disciplina in dettaglio composizione, formulazioni, usi autorizzati, dosaggi, dispositivi di protezione individuale, limitazioni allo scarico e condizioni di stoccaggio. L’autorizzazione è valida dal 3 maggio 2023 al 31 agosto 2032.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Solenis Switzerland GmbH quale titolare dell’autorizzazione e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations" nell’Unione europea e nel SEE. L’autorizzazione copre esclusivamente i tipi di prodotto 6, 11 e 12, per usi industriali e, per taluni impieghi finali, professionali, secondo il sommario delle caratteristiche del biocida allegato. Restano vincolanti le condizioni d’uso, le misure di mitigazione del rischio, i limiti di concentrazione e i requisiti ambientali e di smaltimento indicati nell’allegato; il prodotto così fornito è in più casi riservato all’uso industriale.
Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/753 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations" a favore di Solenis Switzerland GmbH. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e tiene conto del parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto la famiglia ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e conforme alle condizioni sostanziali previste dal regolamento quadro.
Presupposti e contesto regolatorio
La domanda di autorizzazione è stata presentata il 26 giugno 2017 da ERM Regulatory Services Limited per conto di Solenis Switzerland GmbH, per una stessa famiglia di biocidi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il parere alla Commissione il 26 gennaio 2021 e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida il 30 aprile 2021. La Commissione, condividendo il parere, ha ritenuto opportuno rilasciare l’autorizzazione.
Oggetto dell’autorizzazione e validità
L’autorizzazione riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi con numero EU-0025678-0000. La validità decorre dal 3 maggio 2023 e termina il 31 agosto 2032. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Composizione, titolare e fabbricazione
La famiglia di biocidi è basata su una miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (CMIT/MIT), principio attivo approvato a livello UE. L’allegato indica Solenis Switzerland GmbH quale titolare dell’autorizzazione e individua i fabbricanti dei biocidi e del principio attivo, con diversi siti produttivi situati in Svizzera, Germania, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Cina e Messico.
Tipi di prodotto e usi autorizzati
La famiglia è autorizzata per i tipi di prodotto 6, 11 e 12:
- tipo 6: preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio;
- tipo 11: preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale;
- tipo 12: preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi).
Gli usi coprono molteplici contesti industriali, tra cui conservazione di reticoli polimerici, fanghi minerali, fluidi funzionali, circuiti di raffreddamento chiusi e aperti, pastorizzatori, nastri trasportatori, lavatori d’aria, fluidi per lavorazione tessile e della pelle, sistemi di verniciatura e elettrodeposizione, impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso, processi petroliferi e produzione della carta.
Condizioni di impiego, dosaggi e destinatari
L’allegato disciplina i dosaggi massimi, che variano in funzione dell’uso: in alcuni casi sono espressi in percentuale di CMIT/MIT nel prodotto biocida, in altri in mg/kg, g/m3 di acqua o g/l di fluido. Per diversi usi il trattamento è preventivo o curativo, con tempi di contatto che possono arrivare a 24, 48 ore o 5 giorni. In molti casi il prodotto così fornito è riservato all’uso industriale, anche quando il prodotto finale trattato può essere destinato a utilizzatori professionali.
Misure di gestione del rischio e tutela ambientale
Il sommario delle caratteristiche del biocida impone misure stringenti di gestione del rischio: uso di guanti chimico-resistenti, tute protettive impermeabili di tipo adeguato, protezione per occhi e, se necessario, respiratore. Sono richieste inoltre automazione del processo, uso di pompe dosatrici, ventilazione adeguata, pulizia delle attrezzature e formazione del personale. Per alcuni impieghi sono previsti obblighi aggiuntivi, come il risciacquo del sistema prima della pulizia, il collegamento a un STP e il divieto di scarico diretto nelle acque superficiali.
Prescrizioni specifiche per la carta
Per il trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione e nella fase umida della produzione della carta, l’uso è soggetto a restrizioni particolarmente dettagliate. È consentito solo in impianti con determinate caratteristiche di trattamento delle acque reflue e con un livello minimo di diluizione nelle acque superficiali dopo il trattamento, al fine di limitare l’impatto ambientale.
Stoccaggio, pronto soccorso e smaltimento
Le istruzioni generali dell’allegato richiedono conservazione in luogo asciutto, fresco, ben ventilato, nell’imballaggio originale e al riparo dalla luce solare; la stabilità è indicata in 12 mesi. Sono fornite anche indicazioni di primo soccorso per contatto cutaneo, oculare, ingestione e inalazione, nonché regole per lo smaltimento: il prodotto non deve essere disperso nel terreno, nelle acque o nelle fognature e deve essere smaltito secondo la normativa locale insieme agli imballaggi e ai rifiuti correlati.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Allo Solenis Switzerland GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations", con numero di autorizzazione EU-0025678-0000, in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Durata di validità
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 3 maggio 2023 al 31 agosto 2032.
Base normativa e valutazione tecnica
La Commissione si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, e prende atto del parere ECHA del 26 gennaio 2021, che conclude per l’ammissibilità dell’autorizzazione dell’Unione e per il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito dei prodotti e dei principi attivi
La famiglia riguarda i tipi di prodotto 6, 11 e 12. Il principio attivo è una miscela di CMIT/MIT (5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one), inserita nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati.
Condizioni generali di uso e confezionamento
L’allegato prevede che il prodotto sia conservato e trasportato in luogo ventilato, spesso nel contenitore originale, con particolare attenzione alla possibile formazione di gas e all’obbligo di mantenere il contenitore in posizione verticale. Sono indicati i formati di imballaggio ammessi per utenti industriali e professionali.
Usi autorizzati e limiti di impiego
Sono autorizzati numerosi usi industriali, tra cui la conservazione di reticoli polimerici, fanghi minerali, fluidi funzionali, liquidi per sistemi di raffreddamento chiusi e aperti, fluidi di processo in pastorizzatori, nastri trasportatori, lavatori d’aria, cabine di verniciatura a spruzzo, sistemi di elettrodeposizione, impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso, polimeri per processi petroliferi e trattamenti slimicidi nel settore carta. Per alcuni usi è ammesso anche l’impiego professionale del prodotto finale, ma il prodotto biocida così come fornito è indicato come solo per uso industriale.
Misure di mitigazione del rischio
Per quasi tutti gli usi sono richiesti DPI e misure organizzative: minimizzazione delle fasi manuali, uso di dispositivi di dosaggio, pulizia regolare delle attrezzature, ventilazione adeguata, formazione del personale, guanti chimico-resistenti, tuta protettiva EN 14605 almeno tipo 3 o 4, protezione occhi e, se necessario, respiratore. Per alcuni impieghi sono imposti ulteriori requisiti, come il collegamento a un impianto di trattamento delle acque reflue (STP), il divieto di scarico diretto in acque superficiali e, per le torri di raffreddamento, l’obbligo di eliminatori di deriva con riduzione almeno del 99%.
Prescrizioni specifiche per la carta e per i circuiti chiusi
Per il trattamento slimicida nella fase umida della produzione della carta l’uso è limitato a trattamenti curativi in impianti collegati a un’acqua priva di slimicidi e a trattamenti preventivi, con condizione che le acque reflue siano depurate in un impianto industriale completo in loco di capacità minima 5000 m3/giorno e che si ottenga una diluizione di almeno 200 volte nelle acque superficiali dopo il trattamento.
Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione
L’allegato generale prevede conservazione in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, nel contenitore originale, al riparo dalla luce solare; la durata di conservazione indicata è di 12 mesi.
Come è indicizzato
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