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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/823

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione del 13 aprile 2023 recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE

Normativa europea32023R0823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta i criteri tecnici con cui la Commissione valuta l’equivalenza delle regole di comunicazione e scambio automatico di informazioni tra uno Stato membro e una giurisdizione non-UE nel contesto della disciplina DAC 7 sulle piattaforme digitali. La valutazione riguarda sia il contenuto sostanziale delle definizioni e degli obblighi, sia l’effettiva capacità di attuazione e controllo da parte della giurisdizione terza. Se l’equivalenza è riconosciuta, i gestori di piattaforma interessati possono beneficiare della registrazione e della comunicazione verso un solo Stato membro, evitando duplicazioni di adempimenti.

Stabilisce i criteri e la procedura con cui la Commissione valuta l’equivalenza, ai fini dello scambio automatico di informazioni sulle piattaforme digitali, tra il diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e un accordo con uno Stato membro, rispetto alla direttiva 2011/16/UE.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione europea quando deve determinare, su richiesta motivata di uno Stato membro o d’iniziativa, se le informazioni da scambiare automaticamente con una giurisdizione non-UE sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/16/UE, allegato V, sezione III, parte B. Riguarda il diritto nazionale della giurisdizione non-UE e gli accordi tra le autorità competenti di uno Stato membro e tale giurisdizione, con specifico riferimento ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, ai venditori oggetto di comunicazione, alle attività pertinenti, alle procedure di adeguata verifica, agli obblighi di comunicazione e all’efficace attuazione. In caso di equivalenza riconosciuta, la disciplina opera per l’accordo con quello Stato membro e si estende anche agli accordi con gli altri Stati membri nei confronti della medesima giurisdizione non-UE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/823: equivalenza delle informazioni nelle piattaforme digitali

Il regolamento attua l’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE e definisce il quadro con cui la Commissione valuta se il diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e l’eventuale accordo con uno Stato membro garantiscano informazioni automatiche equivalenti a quelle richieste dal regime UE sulle piattaforme digitali. Il contesto è quello della cooperazione amministrativa fiscale rafforzata dalla direttiva (UE) 2021/514, che ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di dati comunicati dai gestori di piattaforme, anche stranieri.

Finalità e contesto normativo

La disciplina mira a ridurre gli oneri amministrativi per i gestori di piattaforme e per le autorità fiscali quando una giurisdizione terza assicuri un flusso informativo sostanzialmente equivalente a quello dell’Unione. I considerando sottolineano la necessità di un approccio caso per caso, coerente con i modelli OCSE del 3 luglio 2020 e con il modulo facoltativo del 22 giugno 2021, che estende tali modelli alla vendita di beni e al noleggio di mezzi di trasporto. Poiché tali standard non sono minimi e possono essere recepiti in modo differente, la Commissione deve valutare sia il diritto nazionale sia, se pertinente, lo strumento bilaterale o la relazione di scambio con la singola giurisdizione.

Oggetto della valutazione di equivalenza

L’articolo 1 rinvia ai criteri degli articoli 2-7 per verificare l’equivalenza delle informazioni oggetto di scambio automatico rispetto a quelle dell’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE. La valutazione non è meramente formale, ma prende in considerazione l’intero impianto normativo della giurisdizione non-UE e dell’accordo con lo Stato membro interessato.

Definizioni rilevanti: gestori, venditori e attività

Per i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, la Commissione confronta le definizioni nazionali con quelle dell’allegato V, sezione I, parte A, punti 1-4. È prevista una limitazione importante: se la giurisdizione non-UE esclude dall’obbligo i gestori che facilitano attività pertinenti con corrispettivo aggregato annuo inferiore a 1 milione di EUR, l’equivalenza viene riconosciuta solo entro la nozione nazionale più ristretta.

Per i venditori oggetto di comunicazione, la comparazione avviene con l’allegato V, sezione I, parte B, punti 1-4, e parte C, punti 1 e 2. Quanto alle attività pertinenti, il regolamento richiede il raffronto con l’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10 e 11, e parte C, punto 9. Se una giurisdizione non-UE non include talune attività previste dalla disciplina UE, l’equivalenza vale solo per le attività effettivamente contemplate dal diritto nazionale terzo.

Due diligence fiscale, comunicazione e attuazione effettiva

La Commissione valuta poi le procedure di adeguata verifica in materia fiscale rispetto all’allegato V, sezione II, e alle definizioni collegate dell’allegato V, sezione I, parte C, punti 3-7. Analogamente, gli obblighi di comunicazione sono confrontati con l’allegato V, sezione III, parte A, punti 1, 2, 5, 6 e 7, e parte B, nonché con le definizioni di cui alla parte C, punti 3-8.

Un ulteriore livello di controllo riguarda l’efficace attuazione: l’articolo 7 impone di verificare norme e procedure amministrative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di verifica e comunicazione, in coerenza con l’allegato V, sezione IV, parti A-D, della direttiva 2011/16/UE. Ciò rende l’equivalenza dipendente non solo dal testo delle regole, ma anche dalla loro capacità di essere applicate concretamente.

Effetti della determinazione di equivalenza

Quando i criteri sono soddisfatti, l’articolo 8 dispone che le informazioni scambiate automaticamente in base all’accordo con la giurisdizione non-UE siano considerate equivalenti. La decisione produce effetto anche per gli accordi con altri Stati membri nei confronti della medesima giurisdizione, assicurando uniformità di trattamento nell’Unione.

La norma disciplina inoltre una soluzione residuale per i casi in cui la giurisdizione non-UE non qualifichi come soggetto obbligato un gestore di piattaforma che, secondo la direttiva, lo sarebbe: in tal caso il gestore deve registrarsi e comunicare a un solo Stato membro. La medesima logica si applica quando una certa attività pertinente non è riconosciuta dal diritto della giurisdizione non-UE: la registrazione e la comunicazione avvengono verso un unico Stato membro in relazione a quella specifica attività.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Criteri generali di valutazione dell’equivalenza

L’articolo 1 stabilisce che la Commissione applica i criteri di cui agli articoli 2-7 per verificare se le informazioni da scambiare automaticamente in base a un accordo tra autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle previste dall’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE.

Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione

L’articolo 2 prevede la valutazione delle definizioni nazionali del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione rispetto all’allegato V, sezione I, parte A, punti 1-4, della direttiva 2011/16/UE. Se la giurisdizione non-UE non include i gestori che facilitano attività pertinenti con corrispettivo aggregato inferiore a 1 milione di EUR nell’anno civile precedente, l’equivalenza si limita ai gestori definiti dal diritto nazionale di tale giurisdizione.

Venditori oggetto di comunicazione

L’articolo 3 dispone la valutazione delle definizioni di venditore oggetto di comunicazione rispetto all’allegato V, sezione I, parte B, punti 1-4, e parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE.

Attività pertinente

L’articolo 4 richiede di confrontare le definizioni di attività pertinente con l’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10 e 11, e parte C, punto 9. Se una o più attività non sono ricomprese nel diritto nazionale della giurisdizione non-UE, l’equivalenza opera solo per le attività effettivamente previste da tale diritto.

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

L’articolo 5 prevede la valutazione delle procedure di adeguata verifica e delle definizioni connesse rispetto all’allegato V, sezione II, e all’allegato V, sezione I, parte C, punti 3-7, della direttiva 2011/16/UE.

Obblighi di comunicazione

L’articolo 6 consente il confronto degli obblighi di comunicazione nazionali con quelli dell’allegato V, sezione III, parte A, punti 1, 2, 5, 6 e 7, e parte B, nonché con le definizioni dell’allegato V, sezione I, parte C, punti 3-8.

Efficace attuazione e controllo

L’articolo 7 valuta norme e procedure amministrative della giurisdizione non-UE per assicurare l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione, confrontandole con l’allegato V, sezione IV, parti A-D, della direttiva 2011/16/UE.

Determinazione dell’equivalenza e effetti

L’articolo 8 stabilisce che, se i criteri sono soddisfatti, le informazioni scambiate automaticamente sono considerate equivalenti. La determinazione vale per l’accordo tra uno Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata e si estende agli accordi tra la medesima giurisdizione e qualsiasi altro Stato membro. Lo stesso articolo prevede, in via residuale, che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non riconosciuto come tale dalla giurisdizione non-UE debba registrarsi e comunicare a un unico Stato membro, ai sensi dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE; analogo obbligo opera per le attività pertinenti non riconosciute dal diritto della giurisdizione non-UE, limitatamente a tali attività.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio di informazionifiscalità delle piattaforme digitalidiritto tributario internazionaleattività digitali e gig economy

Testo integrale

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