Regolamento (UE) 2023/752
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione del 12 aprile 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che le importazioni di gluconato di sodio dalla Cina continuano a essere oggetto di dumping e che, in caso di scadenza delle misure, sussisterebbe un elevato rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio. La Commissione ha costruito il valore normale ricorrendo all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, individuando la Colombia come paese rappresentativo. Viene quindi mantenuto un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per due operatori cinesi e un’aliquota generale del 53,2 % per tutte le altre società.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco originario della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di gluconato di sodio secco, identificato dal numero CUS 0023277-9 e dal numero CAS 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori dell’UE e i produttori esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame; prevede aliquote individuali per due società specificamente indicate e un’aliquota residuale per tutte le altre società. Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sul gluconato di sodio originario della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore sulle importazioni di gluconato di sodio secco dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene provati sia la persistenza del dumping nel periodo d’inchiesta sia il rischio concreto di reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione delle misure, e pertanto proroga il sistema daziario.
Procedura e antecedenti
Le misure iniziali erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 e prorogate con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/94. Il riesame in previsione della scadenza è stato avviato il 18 gennaio 2022 su richiesta di Jungbunzlauer SA, presentata per conto dell’industria europea del gluconato di sodio, sulla base del rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio ha riguardato il periodo 1° gennaio 2018-fine del periodo d’inchiesta.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è il gluconato di sodio secco, classificato al codice NC ex 2918 16 00 (TARIC 2918160010), utilizzato soprattutto nell’edilizia e in altre applicazioni industriali, ma anche nei settori alimentare e farmaceutico. La Commissione conferma che il prodotto esportato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta; anche importatori e utilizzatori non hanno fornito risposte ai questionari. Di conseguenza la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036 e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili, sulle informazioni del richiedente e su fonti pubbliche, inclusi Eurostat e Global Trade Atlas.
Valore normale e distorsioni significative nella RPC
La Commissione ha ritenuto appropriato applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con costruzione del valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni. Il regolamento richiama, in particolare, la presenza nella RPC di distorsioni significative nei settori chimico e petrolchimico, l’intervento pubblico sostanziale, la presenza statale nelle imprese, le distorsioni nei mercati finanziari, nel lavoro, nell’accesso alle materie prime e nei sistemi di pianificazione economica.
Paese rappresentativo: Colombia
Per la determinazione del valore normale la Commissione ha selezionato la Colombia come paese rappresentativo, ritenendola comparabile per livello di sviluppo economico e dotata di dati pubblici pertinenti. Per alcuni fattori produttivi ha utilizzato dati di importazione del GTA, per il lavoro statistiche ILO e per l’energia elettrica le tariffe del principale fornitore colombiano. Per SGAV e profitti sono stati utilizzati i dati di cinque produttori colombiani di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del gluconato di sodio, estratti da Orbis Bureau van Dijk.
Calcolo del dumping
Il valore normale è stato costruito a livello franco fabbrica sommando costi di produzione esenti da distorsioni, spese generali di produzione, SGAV e profitti. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sui dati Eurostat CIF, rettificati franco fabbrica. Il confronto ha portato a un margine di dumping significativo, superiore al 100 %, con conseguente conferma della prosecuzione di pratiche di dumping nel periodo d’inchiesta.
Capacità produttiva cinese e rischio di persistenza del dumping
La Commissione rileva una capacità produttiva molto elevata nella RPC e una rilevante capacità inutilizzata: circa 1.306.800 tonnellate di capacità e 605.400 tonnellate di capacità inutilizzata nel 2021, con tasso di utilizzo del 54 %. Tale capacità eccedente, unita alla limitata possibilità di assorbimento sul mercato interno cinese e alle restrizioni presenti in altri mercati, induce la Commissione a ritenere probabile un reindirizzamento delle esportazioni verso l’Unione in caso di scadenza delle misure.
Analisi del pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta da Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA, che coprono il 100 % della produzione unionale. Nel periodo in esame alcuni indicatori hanno mostrato miglioramenti: produzione (+6 %), utilizzo degli impianti, occupazione, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Tuttavia l’industria ha perso quota di mercato rispetto alle importazioni cinesi e ha subito un andamento negativo nei primi anni del periodo, con redditività inizialmente negativa e investimenti in forte contrazione. La Commissione conclude che l’industria si è avviata a una ripresa ma resta vulnerabile.
Interesse dell’Unione
La Commissione reputa che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, mentre l’impatto sugli importatori indipendenti e sugli utilizzatori sarebbe limitato o nullo, anche perché il gluconato di sodio rappresenta una quota ridotta del costo finale dei prodotti a valle. Non emergono quindi motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga.
Dispositivo e aspetti doganali
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per le società espressamente elencate e un’aliquota residuale del 53,2 % per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con la dichiarazione specificata nel regolamento; in assenza di tale documento si applica l’aliquota generale. Restano applicabili, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento delle misure
La Commissione conclude che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le pratiche di dumping sono proseguite e che, in caso di scadenza, vi sarebbe un forte rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio. Alla luce anche dell’interesse dell’Unione, le misure antidumping sono mantenute.
Definizione del prodotto interessato
Il prodotto oggetto del regolamento è il gluconato di sodio secco, numero CUS 0023277-9 e numero CAS 527-07-1, classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010).
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono istituiti dazi antidumping definitivi pari al 5,6 % per Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (codice addizionale TARIC A972), al 27,1 % per Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd (codice addizionale TARIC A973) e al 53,2 % per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999).
Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di uno Stato membro di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3; in mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Metodo di determinazione del valore normale
Poiché la Commissione ha riscontrato distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, il valore normale è stato costruito su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, con un congruo importo per SGAV e profitti, anziché sui prezzi interni cinesi.
Paese rappresentativo e fonti utilizzate
La Colombia è stata selezionata come paese rappresentativo, in quanto presenta un livello di sviluppo economico analogo e dati pubblici pertinenti. Per i fattori produttivi la Commissione ha usato dati GTA, informazioni ILO per il lavoro, tariffe dell’energia elettrica di Enel in Colombia e dati finanziari di produttori colombiani comparabili per SGAV e profitti.
Conclusioni sulla capacità produttiva cinese e rischio di reiterazione
La Commissione rileva notevole capacità inutilizzata nella RPC, attrattiva del mercato dell’Unione, prezzi di esportazione cinesi superiori verso l’UE rispetto ad altri mercati e l’esistenza di misure di difesa commerciale negli Stati Uniti; ciò conduce alla conclusione che, senza misure, le esportazioni cinesi verso l’UE aumenterebbero a prezzi di dumping.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, con impatto limitato o nullo su importatori e utilizzatori, e senza motivi contrari sufficienti a impedire la proroga delle misure.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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