Sentenza n. 1524/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania (Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 24.05.2024; nr domanda 30084)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania, presentata tramite il portale Istanze on Line il 24 maggio 2024. Il ricorso deduce la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il giudice ha verificato sia la sussistenza di una posizione legittimante del privato sia il decorso del termine per provvedere: oltre al termine generale previsto dalla l. 241/1990, è decorso il termine speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. 206/2007, che prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, nonché tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento, poiché esisteva un obbligo di provvedere e risultavano decorsi i termini applicabili, quantificati in un massimo di quattro mesi qualora fossero state richieste integrazioni documentali. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. L'amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento è decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, contribuendo a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
art. 117 c.p.a.
Il giudice, accertata l'inerzia, ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Massime di principio
- Quando un privato presenta un'istanza volta a ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione competente ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, purché sussista una posizione giuridica legittimante del richiedente.
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- La persistente mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge integra silenzio-inadempimento e legittima il giudice amministrativo ad accertare l'inerzia e a ordinare all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di provvedere, può essere nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente generale competente, con obbligo di provvedere personalmente, senza facoltà di delega e senza compenso.
- Nel decidere sul riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria in materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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