Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33520/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, sulla base di un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità dell'imputato per il reato ascritto al capo A e rideterminando la pena secondo quanto concordato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Tuttavia, la Suprema Corte rileva che l'impugnazione è proposta avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti, poiché le censure sulla responsabilità risultavano coperte da espressa rinuncia dei motivi di appello da parte dell'imputato, come riportato nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, trattandosi di sentenza resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., non erano proponibili censure sulla responsabilità dopo la rinuncia ai motivi di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello resa a seguito di concordato tra le parti limita i motivi deducibili in cassazione, rendendo non consentite le censure che investono l'affermazione di responsabilità quando i motivi di appello siano stati espressamente rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è trattato de plano quando l'impugnazione avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. è proposta per motivi non consentiti.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza sulla mancata rilevazione di cause di proscioglimento è stata ritenuta non scrutinabile nel caso concreto, poiché proposta nell'ambito di motivi non consentiti contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, tenendo conto dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando l'appello si conclude con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato, il ricorrente non può in cassazione riproporre censure sulla responsabilità se quei motivi risultano oggetto di espressa rinuncia in appello.
  • L'impugnazione proposta avverso una sentenza di concordato con motivi non consentiti è definita de plano e conduce alla dichiarazione di inammissibilità.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non supera il vaglio di ammissibilità se inserita in un ricorso che contesti profili di responsabilità non più deducibili per effetto della rinuncia ai motivi di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.