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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento adottato dalla Prefettura della -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione, senza numero, codice pratica -OMISSIS-, comunicato in pari data tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 5 febbraio 2024 a favore della lavoratrice, sig.ra -OMISSIS-, su istanza del datore di lavoro, sig. -OMISSIS-, presentata in data 4 dicembre 2023; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 2 dicembre 2025: - del provvedimento adottato dalla Prefettura della -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. -OMISSIS- del 18 giugno 2025, depositato nel fascicolo telematico del pendente procedimento n. r.g. 483/2025 in data 8 ottobre 2025, con cui è stata disposta nuovamente la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 5 febbraio 2024 a favore della lavoratrice, sig.ra -OMISSIS-, su istanza del datore di lavoro, sig. -OMISSIS-, presentata in data 4 dicembre 2023; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

Giustizia amministrativa202500483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 5 febbraio 2024, inizialmente per carenze documentali e successivamente per l'asserita presentazione della domanda prima della ricezione del riscontro del Centro per l'Impiego

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato dapprima il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, fondato su carenze documentali. A seguito del riesame disposto dal Tribunale, la Prefettura ha ritenuto superate tali carenze, ma ha nuovamente revocato il nulla osta sostenendo che il datore di lavoro, pur avendo richiesto al Centro per l'Impiego la verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, aveva presentato la domanda di nulla osta prima di ricevere la risposta del Centro. Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 27 settembre 2023, nonché eccesso di potere. La censura ritenuta decisiva riguardava l'inapplicabilità della revoca prevista dall'art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998 a una carenza documentale o procedurale relativa alla verifica presso il Centro per l'Impiego, quando tale circostanza era conoscibile al momento della presentazione della domanda e non costituiva un elemento ostativo sopravvenuto. La ricorrente ha inoltre prodotto la documentazione attestante il successivo riscontro negativo del Centro per l'Impiego.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché il primo provvedimento era stato superato dalla nuova determinazione prefettizia adottata nel riesame. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. 286/1998 subordini il rilascio del nulla osta al rispetto delle prescrizioni del comma 2, tra cui la previa verifica presso il Centro per l'Impiego, mentre l'art. 22, comma 5-quater, consente la revoca in caso di sopravvenuto accertamento di elementi ostativi. La nozione di sopravvenuto accertamento presuppone un controllo successivo all'emissione del nulla osta su un requisito la cui insussistenza emerga successivamente; non comprende invece una carenza documentale o una circostanza già agevolmente verificabile al momento della presentazione dell'istanza, come l'inosservanza del termine relativo alla previa verifica presso il Centro per l'Impiego. La successiva produzione della risposta negativa del Centro ha inoltre sanato la carenza. Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti è stato quindi annullato. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi era stata dedotta, ma il Tribunale ha ritenuto assorbente la censura relativa all'inapplicabilità della revoca e non l'ha esaminata.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata

    La previa verifica presso il Centro per l'Impiego costituisce una prescrizione da rispettare prima della presentazione della domanda di nulla osta.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 ... rilascia ... il nulla osta

    Il rilascio del nulla osta è subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal comma 2, compresa la previa verifica dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo ... conseguono la revoca del nulla osta e del visto

    La revoca presuppone il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, ossia l'esito di un controllo successivo all'emissione del nulla osta; non può essere utilizzata per una carenza documentale o procedurale già conoscibile al momento della domanda.

  • art. 9, comma 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023

    assenza di riscontro, da parte del Centro per l’Impiego ... decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro

    L'indisponibilità di un lavoratore può risultare dall'assenza di riscontro del Centro per l'Impiego dopo il decorso di quindici giorni lavorativi dalla richiesta del datore di lavoro.

  • art. 24-bis, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Resta ferma la possibilità ... di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure

    I controlli successivi richiamati dalla disciplina riguardano i requisiti e le procedure sottoposti a verifica da parte degli organi indicati, e non trasformano una carenza già conoscibile al momento della domanda in un elemento ostativo sopravvenuto.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall'art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998 presuppone il sopravvenuto accertamento di un elemento ostativo, cioè l'esito di un controllo successivo all'adozione del nulla osta su un requisito la cui insussistenza emerga successivamente.
  • La revoca del nulla osta non può essere disposta per una carenza documentale o procedurale già agevolmente verificabile al momento della presentazione della domanda, poiché tale carenza non integra un elemento ostativo sopravvenuto ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998.
  • La previa verifica presso il Centro per l'Impiego dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale è una prescrizione che deve essere rispettata prima della presentazione della domanda di nulla osta; tuttavia, la sua inosservanza iniziale non legittima automaticamente la revoca di un nulla osta già rilasciato secondo il meccanismo degli elementi ostativi sopravvenuti.
  • La successiva produzione della documentazione attestante la risposta negativa del Centro per l'Impiego può sanare la carenza relativa alla dimostrazione dell'indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàSopravvenuta carenza di interesse

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