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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7292/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/10/2022 che aveva confermato la condanna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Deduce tre motivi: 1) omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, sostenendo che è decorso il termine di sei anni tra la sentenza di primo grado del 12/08/2015 e l'atto interruttivo (decreto di citazione in appello del 29/06/2022); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla colpevolezza per il reato di resistenza, con la censura di mancata indicazione dell'atto d'ufficio ostacolato e della propria consapevolezza della qualità di carabinieri delle persone offese; 3) violazione di legge e vizi di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2, c.p.), da escludere per la presunta assenza di conoscenza della qualità di carabinieri dei soggetti percossi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo ammissibile e fondato: dalla verifica degli atti è risultato interamente decorso il termine di prescrizione di sei anni tra la sentenza di primo grado (12/08/2015) e il decreto di citazione per l'appello (29/06/2022). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili e manifestamente infondati, con la precisazione che, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice di legittimità non può sindacare la motivazione della sentenza impugnata quando la declaratoria estintiva impone l'annullamento senza rinvio; inoltre è richiamato il limite per cui il giudice può assolvere ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. solo se le circostanze che escludono il fatto o la sua rilevanza penale emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche se la declaratoria non è stata richiesta in sede di merito; il motivo e' ammissibile anche come unica doglianza.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione quando dagli atti emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee a escludere il fatto, la responsabilità dell'imputato o la rilevanza penale; tale potere non giustifica sindacato in Cassazione quando opera una causa estintiva della responsabilità.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Aggravante del nesso teleologico contestata dal ricorrente per mancata consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale delle persone offese; la questione non è stata esaminata nel merito per effetto della declaratoria di prescrizione.

  • Termine di prescrizione di sei anni (legge applicabile ratione temporis)

    Per i reati in contestazione, sulla base della legge applicabile nel periodo pertinente, il termine estintivo di prescrizione è risultato pari a sei anni; la decorrenza va calcolata rispetto alla sentenza di primo grado e all'atto interruttivo valido.

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta prima della pronuncia impugnata può essere dedotta in Cassazione anche se non sollevata in appello: il motivo e' ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
  • Se dalla verifica del fascicolo processuale emerge che il termine prescrizionale è interamente decorso rispetto all'atto interruttivo, la Suprema Corte annulla senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando sussiste una causa estintiva del reato, i motivi che attengono alla motivazione della condanna diventano inammissibili o irrilevanti in sede di legittimità perché la declaratoria estintiva impone l'annullamento senza rinvio.
  • Il giudice di merito o di legittimità può assolvere d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. solo se le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; altrimenti la declaratoria di estinzione prevale e richiede l'annullamento.
  • In contenziosi simili è fondamentale calcolare con precisione i termini e gli atti interruttivi della prescrizione (date delle sentenze, decreti di citazione, atti che hanno efficacia interruttiva), poiché un errore nel computo può determinare l'annullamento della condanna.

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