Corte di giustizia, Sentenza C-613/20
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021. — CS contro Eurowings GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Sciopero del personale della compagnia aerea – Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre. — Causa C-613/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che lo sciopero del personale di una compagnia aerea, anche se connesso a trattative di gruppo e a un’iniziativa di solidarietà verso la società madre, non integra normalmente una circostanza eccezionale. La controversia nasce dalla cancellazione di un volo Eurowings e dalla richiesta del passeggero di ottenere la compensazione di 250 euro prevista dal regolamento n. 261/2004. La Corte esclude anche rilievo decisivo alla sopravvenuta estensione dello sciopero oltre il termine preannunciato e al fatto che l’accordo con la società madre sia stato raggiunto nel frattempo.
Sciopero del personale di una compagnia aerea figlia, indetto per solidarietà con lo sciopero contro la società madre, e esclusione della qualifica di "circostanza eccezionale" ex regolamento n. 261/2004
La questione giuridica
Se lo sciopero del personale di un vettore aereo operativo, promosso per rivendicazioni salariali e/o sociali, in solidarietà con uno sciopero contro la società madre del gruppo, e protratto oltre il termine inizialmente annunciato nonostante un accordo con la madre, possa costituire una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004; e, in subordine, quali elementi probatori e misure ragionevoli debbano essere considerati per l’esonero dall’obbligo di compensazione.
Principio di diritto
Uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo non costituisce, di regola, una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 quando è finalizzato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali e si inserisce nel dialogo sociale interno al gruppo, anche se è stato indetto in solidarietà con uno sciopero contro la società madre e si è protratto oltre il termine inizialmente annunciato dopo il raggiungimento di un accordo con la madre. Tali conflitti sono inerenti alla normale attività del vettore e restano, almeno in parte, sotto il suo controllo; di conseguenza, il vettore non è esonerato dall’obbligo di compensare i passeggeri ai sensi dell’articolo 7.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sciopero del personale di una compagnia aerea figlia e compensazione passeggeri
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Salzburg nell’ambito di una controversia tra un passeggero e Eurowings GmbH, relativa al rifiuto del vettore di corrispondere la compensazione pecuniaria per la cancellazione di un volo. Il caso è ricondotto all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che esonera il vettore dall’obbligo di compensazione solo in presenza di circostanze eccezionali.
Fatti e procedimento principale
CS aveva prenotato un volo Salisburgo-Berlino, di distanza inferiore a 1500 km, cancellato da Eurowings il 20 ottobre 2019 a causa di uno sciopero del personale di cabina. Lo sciopero era stato inizialmente proclamato dal sindacato UFO contro Lufthansa AG, società madre di Eurowings, e poi esteso ai dipendenti di alcune società figlie, compresa Eurowings, per solidarietà con la protesta. La durata dello sciopero fu successivamente prorogata fino alla mezzanotte dello stesso giorno, con la conseguente cancellazione di 158 voli su 712 programmati.
CS ha chiesto la compensazione di 250 euro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda ritenendo lo sciopero una circostanza eccezionale; il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte sei quesiti, chiedendo in particolare se scioperi di questo tipo rientrino nella nozione di circostanza eccezionale e quali requisiti probatori e misure di mitigazione siano richiesti al vettore.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 1, 4, 14 e 15 del regolamento n. 261/2004, che evidenziano l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri e l’eccezione per eventi non evitabili nonostante tutte le misure del caso. Sono inoltre rilevanti:
- l’articolo 2, lettere b) e l), che definisce il vettore aereo operativo e la cancellazione del volo;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che prevede il diritto alla compensazione in caso di cancellazione;
- l’articolo 5, paragrafo 3, che disciplina l’esonero per circostanze eccezionali;
- l’articolo 7, paragrafo 1, che fissa gli importi della compensazione;
- l’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiamato per il diritto di sciopero.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la nozione di "circostanze eccezionali" va interpretata restrittivamente e riguarda eventi che, per natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore e sfuggono al suo effettivo controllo. Tali due condizioni sono cumulative.
Quanto allo sciopero, la Corte ribadisce che esso è una delle possibili espressioni della negoziazione sociale e, come tale, è normalmente inerente all’attività del datore di lavoro. Questo vale anche per un vettore aereo operativo, che può ordinariamente confrontarsi con conflitti collettivi sulle condizioni di lavoro e retribuzione del personale.
La Corte sottolinea poi che uno sciopero del personale di un vettore aereo diretto a ottenere miglioramenti salariali e/o sociali rientra nell’esercizio normale dell’attività dell’impresa, soprattutto se organizzato nel rispetto della legge. Il fatto che lo sciopero sia proclamato in solidarietà con quello contro la società madre non modifica la conclusione: nei gruppi di società, è prevedibile che conflitti sociali si estendano ad altre entità del gruppo e che il personale di una società figlia aderisca alla protesta.
Sotto il profilo del controllo, la Corte osserva che uno sciopero di questo tipo non sfugge interamente al controllo del vettore, poiché il verificarsi di conflitti sindacali è prevedibile e il datore di lavoro può, in linea di principio, prepararsi e attenuarne gli effetti. La Corte precisa inoltre che il fatto che lo sciopero si prolunghi oltre il termine originariamente annunciato, anche dopo un accordo con la società madre, non ne altera la qualificazione ai fini del regolamento: non è decisivo nemmeno un eventuale carattere illegittimo secondo il diritto nazionale.
La Corte richiama infine la propria giurisprudenza precedente, in particolare Krüsemann e Airhelp, per ribadire che distinguere tra scioperi leciti e illeciti secondo il diritto nazionale comprometterebbe l’armonizzazione perseguita dal regolamento e il livello uniforme di tutela dei passeggeri nell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che uno sciopero con le caratteristiche descritte non costituisce una circostanza eccezionale. Di conseguenza, Eurowings non può invocare tale disposizione per sottrarsi all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7.
Effetti pratici per gli operatori
Per i vettori aerei, la pronuncia conferma che gli scioperi del proprio personale legati a rivendicazioni salariali o sociali, anche nel contesto di un gruppo societario, rientrano normalmente nel rischio imprenditoriale e non giustificano l’esonero dalla compensazione. Restano quindi centrali, in caso di cancellazione, la verifica degli obblighi informativi ex articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’eventuale prova di cause davvero esterne e non controllabili, diverse dalle dinamiche del conflitto collettivo interno al vettore.
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