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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-52/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021. — Banco Santander SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento. — Causa C-52/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha respinto l’impugnazione di Banco Santander contro la sentenza del Tribunale relativa al regime spagnolo di ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per acquisizioni di partecipazioni estere. Ha confermato che la misura costituisce un aiuto di Stato per selettività, poiché deroga al sistema di riferimento individuato e favorisce alcune operazioni rispetto ad altre in situazioni comparabili. Pur riconoscendo un errore del Tribunale nell’identificare l’obiettivo del sistema di riferimento, la Corte ha ritenuto tale errore non decisivo ai fini del dispositivo. La Commissione ha quindi legittimamente ottenuto la conferma della decisione di incompatibilità e di recupero.

Aiuti di Stato e selettività fiscale: la Corte conferma che il regime spagnolo di ammortamento dell’avviamento finanziario per acquisizioni di partecipazioni estere è selettivo e dunque costituisce aiuto di Stato incompatibile, respingendo l’impugnazione di Banco Santander.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse commesso errori di diritto nell’applicazione del criterio della selettività di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare: nella definizione del sistema di riferimento, nell’individuazione dell’obiettivo rilevante per il raffronto comparativo, nella ripartizione dell’onere della prova, nell’esame della proporzionalità e della giustificazione della deroga, nonché nella valutazione della divisibilità del regime in funzione del grado di controllo acquisito.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato fiscali, la selettività va valutata individuando correttamente il sistema di riferimento e confrontando, alla luce dell’obiettivo di tale sistema e non della sola misura contestata, la situazione delle imprese favorite e di quelle escluse; una misura che deroga al regime fiscale normale introducendo un trattamento differenziato tra operatori in situazioni comparabili può costituire aiuto di Stato, salvo che lo Stato membro ne dimostri la giustificazione derivante dalla natura o dalla struttura del sistema, proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse commesso errori idonei a infirmare la conclusione di selettività della misura spagnola e ha pertanto respinto l’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009
  • Ley del Impuesto sobre Sociedades
  • Ley 24/2001
  • Real Decreto Legislativo 4/2004

Aiuti di Stato e ammortamento dell’avviamento finanziario nelle acquisizioni estere

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Banco Santander SA avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione relativa al regime fiscale spagnolo di ammortamento dell’avviamento finanziario derivante da acquisizioni di partecipazioni in società non residenti. La Corte, riunita in Grande Sezione, esamina esclusivamente la questione della selettività ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti e contenuto della decisione della Commissione

La misura controversa, introdotta nella legge spagnola sull’imposta sulle società, consentiva alle imprese soggette a imposta in Spagna di dedurre, mediante ammortamento, l’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di almeno il 5% di una società estera, purché la partecipazione fosse detenuta per almeno un anno. La Commissione, con decisione del 28 ottobre 2009 poi formalizzata nella decisione 2011/5/CE, ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime nella parte relativa alle acquisizioni di società stabilite nell’Unione e ha ordinato il recupero degli aiuti corrispondenti.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Banco Santander aveva chiesto l’annullamento della decisione della Commissione, ma il Tribunale ha respinto il ricorso. Il Tribunale ha ritenuto corretta l’analisi della Commissione in tre fasi: individuazione del sistema di riferimento, verifica della deroga rispetto al sistema normale e valutazione dell’eventuale giustificazione della differenza di trattamento. La società ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte deducendo un motivo unico articolato in sei censure.

Quadro normativo e metodo di analisi della selettività

La Corte ricorda che una misura costituisce aiuto di Stato quando ricorrono cumulativamente quattro elementi: imputabilità allo Stato o impiego di risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza. Per i regimi fiscali, la selettività richiede, in particolare:

  • l’individuazione del sistema di riferimento o regime fiscale normale;
  • la verifica se la misura deroga a tale sistema introducendo differenze tra operatori in situazioni comparabili;
  • la verifica se l’eventuale deroga sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale.

La Corte ribadisce inoltre che il sistema di riferimento deve essere ricostruito in modo oggettivo, sulla base del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme nazionali, senza estrapolare artificialmente singole disposizioni dal loro contesto sistematico.

Prima censura: definizione del sistema di riferimento

Banco Santander sosteneva che il Tribunale avesse sostituito la motivazione della Commissione definendo il sistema di riferimento come il "trattamento fiscale dell’avviamento" e non come il solo trattamento dell’avviamento finanziario. La Corte respinge la censura: pur con una terminologia non identica, il Tribunale si sarebbe limitato a interpretare la decisione della Commissione in modo coerente con essa, considerando che il riferimento non poteva essere circoscritto al solo avviamento finanziario, ma doveva comprendere anche le regole generali spagnole sul trattamento dell’avviamento.

La Corte conferma anche che il Tribunale ha correttamente escluso che la misura controversa costituisse un sistema di riferimento autonomo. La norma contestata appariva infatti come un’eccezione a un regime più ampio, nel quale l’ammortamento dell’avviamento è in linea di principio ammesso solo in caso di raggruppamento di imprese. Non vi è stata, quindi, alcuna illegittima sostituzione della motivazione della Commissione.

Seconda censura: obiettivo del sistema di riferimento e comparabilità

La ricorrente contestava la scelta del Tribunale di assumere come obiettivo del sistema di riferimento la coerenza tra trattamento fiscale e trattamento contabile dell’avviamento, sostenendo che il vero obiettivo fosse la neutralità fiscale. La Corte riconosce che il Tribunale ha, in questo punto, sostituito la propria motivazione a quella della Commissione, poiché la decisione impugnata non conteneva quell’obiettivo di coerenza contabile. Tuttavia, l’errore non comporta l’annullamento della sentenza, perché il dispositivo resta fondato su altre ragioni corrette.

La Corte osserva infatti che, secondo la giurisprudenza, il raffronto nella seconda fase della selettività va effettuato alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento e non di quello della misura. Nel caso concreto, anche assumendo come obiettivo la neutralità fiscale, le imprese che acquistano partecipazioni in società residenti e quelle che acquistano partecipazioni in società non residenti si trovano comunque in una situazione comparabile, poiché il regime controverso favorisce operazioni transfrontaliere anche quando non ricorrono i presunti ostacoli ai raggruppamenti di imprese invocati dalla ricorrente.

Terza e quarta censura: onere della prova e proporzionalità

Quanto alla pretesa inversione dell’onere della prova, la Corte ritiene che l’argomento sia inoperante: l’errore del Tribunale sull’obiettivo del sistema di riferimento non incide sulla conclusione che la misura rimane selettiva. La questione della proporzionalità, poi, è correttamente collocata nella terza fase dell’analisi della selettività, quando si esamina se la differenza di trattamento sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema. In questa fase, lo Stato membro deve dimostrare che la deroga non eccede quanto necessario per perseguire l’obiettivo del regime. La censura è dunque respinta.

Quinta censura: nesso tra impossibilità di fusione all’estero e acquisizioni di partecipazioni

La ricorrente lamentava che il Tribunale avesse richiesto la prova di un nesso di causalità tra l’impossibilità di procedere a fusione all’estero e l’acquisizione di partecipazioni estere. La Corte respinge la censura come inoperante: i passaggi contestati della sentenza impugnata erano solo uno dei fondamenti della decisione, che era comunque sorretta da ulteriori motivi autonomi. Anche a voler ammettere l’errore, esso non sarebbe idoneo a determinare l’annullamento.

Sesta censura: divisibilità della misura in base alla percentuale di controllo

La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto distinguere tra acquisizioni di minoranza e di maggioranza, nonché tra operazioni che comportano o meno il controllo della società acquisita. La Corte ritiene questa censura in parte inoperante e in parte infondata. Da un lato, il Tribunale aveva già respinto la doglianza con un motivo autonomo e sufficiente. Dall’altro, non spettava alla Commissione fissare condizioni applicative alternative della misura in modo da escluderne la qualificazione come aiuto; tale adeguamento spettava allo Stato membro nella fase di notifica del regime.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che nessuna delle censure dedotte da Banco Santander può essere accolta. L’impugnazione è quindi integralmente respinta e la società ricorrente è condannata alle spese del giudizio di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale.

Principi di interesse pratico

La sentenza conferma, in materia di fiscalità selettiva, alcuni punti di rilievo operativo:

  • il sistema di riferimento deve essere individuato in modo sostanziale e non artificioso;
  • la selettività può sussistere anche per misure fiscali apparentemente generali;
  • l’obiettivo rilevante ai fini della comparabilità è quello del sistema di riferimento, non della misura agevolativa;
  • la giustificazione della deroga compete allo Stato membro ed è sottoposta a un vaglio di proporzionalità nella terza fase dell’analisi.

Per i professionisti, la decisione conferma che regimi fiscali nazionali costruiti come eccezioni ad una disciplina generale dell’imposta sulle società sono altamente esposti alla qualificazione come aiuti di Stato selettivi quando producono vantaggi circoscritti a operazioni transfrontaliere.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statofiscalità direttaimposta sulle societàselettività fiscalerecupero di aiuti

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