Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-53/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021. — Banco Santander SA e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento». — Cause riunite C-53/19 P e C-65/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, respinge le impugnazioni di Banco Santander, Santusa e del Regno di Spagna contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sul regime spagnolo di ammortamento dell’avviamento finanziario per acquisizioni estere. Viene ribadita la metodologia in tre fasi per la selettività fiscale e chiarito che il sistema di riferimento non può essere definito in modo artificiosamente ristretto. La Corte conclude che la misura introduceva una deroga selettiva non giustificata e, quindi, un aiuto di Stato incompatibile, con condanna alle spese delle parti soccombenti.

Impugnazioni respinte sulla qualificazione come aiuto di Stato di un regime fiscale spagnolo sull’ammortamento dell’avviamento finanziario per acquisizioni di partecipazioni estere, con conferma della selettività della misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse commesso errori di diritto nell’analisi della selettività del regime fiscale spagnolo relativo all’ammortamento dell’avviamento finanziario, in particolare: (i) nella determinazione del sistema di riferimento; (ii) nell’individuazione dell’obiettivo del sistema ai fini del confronto tra imprese comparabili; (iii) nella ripartizione dell’onere della prova; (iv) nell’applicazione del principio di proporzionalità nella terza fase; (v) nell’esame del nesso tra ostacoli alle fusioni transfrontaliere e operazioni di acquisizione; (vi) nella valutazione della divisibilità della misura tra acquisizioni di minoranza e di maggioranza.

Principio di diritto

La Corte conferma che, per valutare la selettività di una misura fiscale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre identificare un sistema di riferimento obiettivo e coerente sulla base del diritto nazionale applicabile; il confronto va svolto rispetto all’obiettivo di tale sistema e non dell’agevolazione in sé. Nel caso di specie, il Tribunale non ha commesso errori decisivi nell’affermare che il regime spagnolo sull’ammortamento dell’avviamento finanziario derogava al sistema fiscale normale e introduceva un trattamento differenziato non giustificato dalla natura o struttura del sistema, sicché la misura costituiva aiuto di Stato. Le impugnazioni sono pertanto respinte integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Decisione 2011/282/UE della Commissione
  • Decisione 2011/5/CE della Commissione

Aiuti di Stato e ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per acquisizioni estere

La pronuncia riguarda due impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione relativa al regime fiscale spagnolo di ammortamento dell’avviamento finanziario. La questione centrale è la qualificazione della misura come aiuto di Stato per selettività fiscale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato un procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti della misura prevista dalla normativa spagnola sull’imposta sulle società, che consentiva alle imprese residenti di dedurre l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni almeno del 5% in società estere, con detenzione per almeno un anno. Con la decisione 2011/282/UE la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura nella parte applicabile alle acquisizioni di imprese stabilite al di fuori dell’Unione e aveva ordinato il recupero degli aiuti.

Giudizio del Tribunale

In primo grado Banco Santander e Santusa avevano chiesto l’annullamento della decisione; il Tribunale aveva respinto il ricorso dopo il rinvio conseguente alla sentenza della Corte nella causa Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P). Il Tribunale aveva ritenuto corretta l’analisi della Commissione: il sistema di riferimento era il trattamento fiscale dell’avviamento nel regime spagnolo dell’imposta sulle società; la misura controversa derogava a tale sistema; la deroga non era giustificata dalla natura o dall’economia del sistema.

Questioni sollevate in impugnazione

Le ricorrenti e il Regno di Spagna hanno dedotto un motivo unico, articolato in più censure, tutte riferite alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sotto il profilo della selettività. In sintesi, contestavano:

  • la definizione del sistema di riferimento;
  • la scelta dell’obiettivo da usare nel confronto tra imprese comparabili;
  • la ripartizione dell’onere della prova;
  • il ruolo del principio di proporzionalità nella terza fase;
  • il ragionamento sul nesso tra ostacoli alle fusioni transfrontaliere e acquisizioni di partecipazioni estere;
  • l’analisi della divisibilità della misura tra partecipazioni di minoranza e di controllo.

Metodo della Corte sulla selettività fiscale

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui una misura nazionale costituisce aiuto di Stato quando ricorrono quattro requisiti: intervento statale o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e distorsione della concorrenza. Per la selettività fiscale, la Commissione deve:

  • individuare il sistema di riferimento, cioè il regime fiscale normale nello Stato membro;
  • dimostrare che la misura vi deroga introducendo differenze tra operatori in situazioni comparabili;
  • verificare se l’eventuale deroga sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema.

La Corte ribadisce inoltre che l’identificazione del sistema di riferimento deve essere oggettiva, basata sul contenuto, sull’articolazione e sugli effetti concreti delle norme nazionali, senza estrapolare disposizioni da un quadro più ampio né fondarsi sugli obiettivi politici del legislatore nella prima fase dell’analisi.

Sistema di riferimento: nessuna sostituzione di motivazione

La Corte respinge la censura secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione nel definire il sistema di riferimento. Pur usando un’espressione più ampia (“trattamento fiscale dell’avviamento”), il Tribunale si era limitato a interpretare la decisione della Commissione, che faceva comunque riferimento al regime generale dell’imposta sulle società e alle norme sul trattamento dell’avviamento finanziario.

La Corte osserva che, nel contesto della decisione amministrativa, la Commissione aveva già considerato il trattamento dell’avviamento in generale come cornice pertinente, in quanto le disposizioni controverse si inserivano in un sistema in cui l’ammortamento dell’avviamento era in linea di principio ammesso solo in caso di aggregazione d’impresa. Non vi è quindi stata sostituzione indebita della motivazione.

Rifiuto del sistema di riferimento autonomo

La Corte conferma anche che la misura controversa non poteva costituire un sistema di riferimento autonomo. La Commissione non aveva escluso tale ipotesi per l’asserita assenza di ostacoli alle fusioni transfrontaliere, bensì perché la misura andava valutata alla luce di un insieme normativo più ampio, comprendente le regole generali sull’ammortamento dell’avviamento.

La Corte richiama inoltre il principio per cui la tecnica normativa scelta dallo Stato membro non è decisiva: una misura può essere selettiva anche se formalmente generale, quando in concreto deroga al regime fiscale normale. Nel caso concreto, la misura era un’eccezione alla regola secondo cui l’ammortamento dell’avviamento è ammesso, di regola, solo in caso di raggruppamento d’imprese.

Obiettivo del sistema di riferimento e comparabilità

La Corte rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’individuare l’obiettivo del sistema di riferimento nella coerenza tra trattamento fiscale e contabile dell’avviamento, obiettivo non enunciato dalla Commissione. Tuttavia, tale errore non comporta l’annullamento della sentenza, perché il dispositivo resta fondato per altri motivi.

La Corte ribadisce che il confronto nella seconda fase va fatto alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento, non dell’obiettivo della misura contestata. Applicando tale criterio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che le imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti e quelle che acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovano, rispetto al regime fiscale normale dell’avviamento, in una situazione di fatto e di diritto analoga. Gli asseriti ostacoli alle fusioni transfrontaliere non eliminano tale comparabilità, soprattutto perché la misura si applicava anche a operazioni minoritarie non necessariamente collegate a fusioni.

Onere della prova e principio di proporzionalità

La Corte respinge le censure sull’onere della prova: anche se il Tribunale ha errato nell’individuazione dell’obiettivo del sistema, non è stato dimostrato che l’obiettivo di neutralità fiscale escludesse la selettività nella seconda fase.

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte chiarisce che esso rileva nella terza fase dell’analisi della selettività, quando si verifica se la differenza di trattamento sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale e non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

Nesso con gli ostacoli alle fusioni e divisibilità della misura

La Corte ritiene inoperativa la censura relativa al preteso errore sul nesso di causalità tra impossibilità di fusioni transfrontaliere e acquisizione di partecipazioni estere, perché la sentenza impugnata si fondava anche su altri motivi autonomi.

È parimenti respinta la censura sulla mancata distinzione tra partecipazioni di minoranza e di maggioranza: la Commissione non era tenuta a modellare la misura notificata in modo da salvarne parzialmente la compatibilità; spetta allo Stato membro, nella fase di notifica, adeguare il contenuto o le condizioni di applicazione della misura se la giustificazione è solo parziale.

Dispositivo

Poiché nessuna delle censure dedotte è accolta, la Corte respinge integralmente le impugnazioni. Banco Santander, Santusa e il Regno di Spagna sono condannati alle spese, mentre la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

Principio affermato

In materia di aiuti di Stato fiscali, la selettività va accertata individuando in modo oggettivo il sistema di riferimento nel diritto nazionale e verificando se la misura vi deroghi a favore di talune imprese in situazioni comparabili; la mera generalità formale della misura o la tecnica normativa adottata non bastano a escludere la selettività. Una misura che consente un vantaggio fiscale in deroga al regime normale, senza giustificazione nella natura o struttura del sistema, costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statodiritto tributarioimposta sulle societàselettività fiscalerecupero degli aiuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.