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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-54/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2021. — Axa Mediterranean Holding, SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento. — Causa C-54/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha respinto integralmente l’impugnazione di Axa Mediterranean Holding SA contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sull’incompatibilità di un regime fiscale spagnolo relativo all’ammortamento dell’avviamento finanziario per acquisizioni di partecipazioni in società non residenti. La Corte ha ribadito i criteri di selettività in materia di aiuti di Stato fiscali, soffermandosi su sistema di riferimento, obiettivo del regime, comparabilità e giustificazione della deroga. Pur riconoscendo un errore del Tribunale nell’aver sostituito la propria motivazione a quella della Commissione sull’obiettivo del sistema, ha ritenuto la pronuncia comunque corretta nel dispositivo e ha confermato il rigetto del ricorso.

Aiuti di Stato e selettività di un regime fiscale spagnolo sull’ammortamento dell’avviamento derivante da acquisizioni di partecipazioni in società estere

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’applicare il criterio della selettività ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: in particolare nella definizione del sistema di riferimento, nell’individuazione dell’obiettivo del sistema ai fini del test di comparabilità, nella ripartizione dell’onere della prova, nell’esame della proporzionalità quale giustificazione della deroga e nel trattamento della divisibilità del regime in funzione della percentuale di controllo.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato fiscali, la selettività va valutata partendo dall’esatta individuazione del sistema di riferimento, ricostruito oggettivamente sulla base del diritto nazionale; il Tribunale può interpretare la decisione della Commissione ma non sostituirne la motivazione. Tuttavia, nella specie, pur avendo il Tribunale errato nell’individuare l’obiettivo del sistema di riferimento sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione, la sentenza è stata confermata perché il dispositivo restava fondato su altri motivi corretti: la misura spagnola sull’ammortamento dell’avviamento costituiva una deroga selettiva rispetto al regime ordinario e non era giustificata dalla natura o struttura del sistema fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Aiuti di Stato e selettività di un regime fiscale spagnolo sull’ammortamento dell’avviamento derivante da acquisizioni di partecipazioni in società estere

La Corte, in sede di impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, esamina la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Axa Mediterranean Holding SA contro la decisione 2011/282/UE della Commissione sull’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per acquisizioni di partecipazioni azionarie estere. La controversia riguarda la qualificazione della misura spagnola come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare sotto il profilo della selettività.

Fatti e iter amministrativo e giurisdizionale

La misura spagnola consentiva, a certe condizioni, alle imprese soggette all’imposta sulle società in Spagna di dedurre mediante ammortamento l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di almeno il 5% di una società estera, detenuto per almeno un anno. La Commissione ha avviato il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha adottato due decisioni: una del 28 ottobre 2009 relativa alle acquisizioni nell’Unione e la decisione controversa del 12 gennaio 2011, con la quale ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura nella parte applicabile alle acquisizioni di società stabilite al di fuori dell’Unione e ne ha ordinato il recupero.

Axa Mediterranean Holding SA ha impugnato la decisione davanti al Tribunale, che ha respinto il ricorso con sentenza del 15 novembre 2018. La società ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte, deducendo un motivo unico articolato in sei censure sulla selettività.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

La Corte richiama la nozione generale di aiuto di Stato dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ribadisce che il vantaggio selettivo è uno degli elementi costitutivi della qualificazione. Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sulla selettività delle misure fiscali, con particolare riferimento alle sentenze:

  • World Duty Free Group e Spagna/Commissione (C-20/15 P e C-21/15 P)
  • A-Brauerei (C-374/17)
  • Commissione/Polonia (C-562/19 P)
  • Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P)
  • Andres (fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione (C-203/16 P)
  • Paint Graphos (da C-78/08 a C-80/08)

Il metodo di analisi della selettività fiscale

La Corte ribadisce che, per una misura fiscale, l’analisi si svolge in tre fasi:

  • individuazione del sistema di riferimento o regime fiscale normale;
  • verifica se la misura deroga a tale sistema introducendo differenziazioni tra operatori in situazioni comparabili alla luce dell’obiettivo del sistema;
  • eventuale verifica della giustificazione della deroga in base alla natura o alla struttura del sistema fiscale.

La Corte precisa che il sistema di riferimento deve essere definito sulla base di un esame oggettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti del diritto nazionale, senza isolare artificialmente singole disposizioni dal contesto normativo complessivo. Inoltre, nella prima fase non occorre ancora tener conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale; tali obiettivi rilevano invece per la seconda fase, quando si confrontano situazioni comparabili.

Prima parte del motivo: sistema di riferimento

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse sostituito la propria motivazione a quella della Commissione, avendo ampliato il sistema di riferimento dal solo "avviamento finanziario" all’"avviamento" in generale e avendo illegittimamente escluso che la misura controversa fosse un sistema di riferimento autonomo.

La Corte respinge la censura. Pur rilevando una differenza terminologica tra la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione, afferma che il Tribunale si è limitato a interpretare correttamente la decisione controversa: la Commissione intendeva riferirsi alle norme spagnole sul trattamento fiscale dell’avviamento finanziario nel contesto più ampio del regime generale dell’imposta sulle società. Il Tribunale non ha quindi sostituito la propria motivazione a quella della Commissione.

Quanto al rifiuto di qualificare la misura come sistema di riferimento autonomo, la Corte ritiene che il Tribunale non si sia fondato unicamente sull’assenza di ostacoli giuridici alle fusioni transfrontaliere, ma sull’idea più ampia che la misura costituisse una deroga a un regime generale che consentiva l’ammortamento dell’avviamento solo in presenza di un raggruppamento d’imprese. Anche la censura sul carattere arbitrario della distinzione tra regola ed eccezione viene respinta: la regola generale, secondo il diritto spagnolo interpretato dal Tribunale, era che l’ammortamento dell’avviamento è normalmente ammesso solo in caso di fusione o aggregazione d’impresa.

Seconda parte del motivo: obiettivo del sistema di riferimento e comparabilità

La ricorrente contestava la scelta dell’obiettivo del sistema di riferimento: secondo la società, il vero obiettivo era la neutralità fiscale, non la coerenza tra trattamento fiscale e trattamento contabile dell’avviamento.

La Corte riconosce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, poiché ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione nell’individuare l’obiettivo del sistema di riferimento. Tuttavia, tale errore non comporta l’annullamento della sentenza, perché il dispositivo resta fondato su altri motivi corretti. In particolare, anche assumendo come obiettivo la neutralità fiscale, le imprese che acquistano partecipazioni in società residenti e quelle che acquistano partecipazioni in società non residenti si trovano, ai fini del trattamento fiscale dell’avviamento, in una situazione comparabile. La Corte rileva che la misura agevolava operazioni transfrontaliere anche quando non erano coinvolti i presunti ostacoli ai raggruppamenti transfrontalieri, sicché tali ostacoli non escludevano la comparabilità.

Terza e quarta parte del motivo: onere della prova e proporzionalità

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse invertito l’onere della prova e applicato male il principio di proporzionalità, rinviandolo alla terza fase dell’analisi della selettività.

La Corte respinge le censure. Ricorda che, una volta accertata una deroga rispetto al sistema di riferimento, spetta allo Stato membro dimostrare che la differenziazione è giustificata dalla natura o struttura del sistema fiscale. In tale terza fase, lo Stato può anche dimostrare che la misura è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito e non va oltre quanto necessario. Pertanto, il controllo di proporzionalità è correttamente collocato nella fase della giustificazione della deroga.

Quinta parte del motivo: nesso di causalità tra impossibilità di fusioni e acquisizioni estere

La ricorrente contestava al Tribunale di aver richiesto la prova di un nesso di causalità tra l’impossibilità di procedere a fusioni all’estero e l’acquisizione di partecipazioni all’estero.

La Corte dichiara la censura inoperante. I motivi contestati dalla ricorrente erano soltanto uno dei fondamenti della decisione del Tribunale, che aveva comunque fondato il proprio dispositivo su ulteriori ragioni autonome. Anche a voler ritenere fondata la censura, essa non sarebbe idonea a travolgere la sentenza impugnata.

Sesta parte del motivo: divisibilità della misura e partecipazioni di controllo

La ricorrente sosteneva che la Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto distinguere tra acquisizioni di minoranza e acquisizioni di maggioranza, poiché nel suo caso le operazioni comportavano l’acquisizione del controllo.

La Corte respinge la censura come inoperante e, comunque, infondata. Il Tribunale aveva già rilevato, con motivazione sufficiente, che la distorsione introdotta dalla misura sussisteva anche se essa fosse stata limitata alle acquisizioni di controllo. Inoltre, la Commissione non era tenuta a riscrivere la misura notificata fissando condizioni applicative diverse; era invece lo Stato membro, nel dialogo pre-notifica, a dover eventualmente modificare il contenuto del regime se solo parte di esso fosse giustificabile.

Decisione finale e spese

Poiché nessuna parte del motivo unico è stata accolta, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. Axa Mediterranean Holding SA è condannata alle spese del giudizio di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda della Commissione.

Principio affermato

In materia di aiuti di Stato fiscali, la selettività deve essere valutata sulla base del sistema di riferimento correttamente individuato, desumendolo oggettivamente dal diritto nazionale complessivo; il giudice può interpretare la decisione della Commissione ma non sostituire la sua motivazione. Tuttavia, un errore del Tribunale sull’obiettivo del sistema di riferimento non comporta annullamento se il dispositivo è comunque fondato su altri motivi corretti e sufficienti, come l’esistenza di una deroga selettiva non giustificata da natura o struttura del sistema fiscale.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statodiritto tributarioimposta sulle societàselettività fiscalerecupero degli aiuti

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