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direttiva

Direttiva 2004/105

Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

Normativa europea32004L0105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce i modelli standard dei certificati fitosanitari e dei certificati fitosanitari di riesportazione da accettare nell’Unione per i prodotti soggetti alla direttiva 2000/29/CE provenienti da paesi terzi. L’obiettivo è uniformare forma e contenuto dei documenti fitosanitari, in coerenza con la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e con la norma FAO n. 12. È inoltre previsto un periodo transitorio in cui possono ancora essere accettati i certificati conformi ai modelli precedenti. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2004.

Determinazione dei modelli di certificati fitosanitari ufficiali e di riesportazione che devono accompagnare vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in relazione all’accettazione alle frontiere dei certificati fitosanitari ufficiali e dei certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, provenienti da paesi terzi parti contraenti della CIPV. Rilevano sia i certificati per l’importazione sia quelli per la riesportazione; è previsto un regime transitorio per i modelli dell’allegato II fino al 31 dicembre 2009.

Modelli di certificati fitosanitari ufficiali e di riesportazione

La direttiva 2004/105/CE della Commissione definisce i modelli standard dei certificati fitosanitari e dei certificati fitosanitari di riesportazione da utilizzare per l’importazione nell’Unione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci disciplinate dalla direttiva 2000/29/CE. La finalità è garantire uniformità documentale e coerenza con la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) e con la norma internazionale FAO n. 12 sugli orientamenti per i certificati fitosanitari.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/29/CE. Dai considerando emerge che i certificati fitosanitari sono normalmente richiesti per i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da paesi terzi elencati nella disciplina fitosanitaria europea. La Commissione prende atto dell’evoluzione della CIPV e del fatto che i modelli aggiornati sono già utilizzati, o possono essere utilizzati su base volontaria, da molte parti contraenti.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli Stati membri in quanto autorità tenute ad accettare alla frontiera i certificati fitosanitari ufficiali o di riesportazione relativi alle merci elencate nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE. I certificati devono accompagnare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da paesi terzi che siano parti contraenti della CIPV. La direttiva opera dunque sul piano dell’accettazione documentale nel commercio internazionale di merci soggette a controllo fitosanitario.

Obbligo di accettazione dei certificati e contenuto minimo

L’articolo 1 impone l’accettazione dei certificati conformi ai modelli dell’allegato I. Tale obbligo riguarda sia il certificato fitosanitario ufficiale sia quello di riesportazione, e opera per le merci coperte dalla direttiva 2000/29/CE. L’accettazione è subordinata al rispetto della norma FAO n. 12, che richiede la compilazione secondo gli orientamenti internazionali per i certificati fitosanitari.

I modelli dell’allegato I richiedono, in sintesi:

  • identificazione dell’autorità fitosanitaria emittente e del destinatario;
  • descrizione della partita, con esportatore, imballaggi, marchi distintivi, luogo di origine, mezzi di trasporto, punto di entrata, prodotto, quantitativo e nome botanico;
  • attestazione di ispezione e/o test e dichiarazione di assenza di parassiti da quarantena e di conformità alle prescrizioni fitosanitarie applicabili;
  • eventuali dichiarazioni aggiuntive e indicazione dei trattamenti di disinfestazione e/o disinfezione;
  • timbro, luogo e data di rilascio, nome e firma del funzionario autorizzato;
  • clausola facoltativa di esclusione di responsabilità finanziaria dell’organismo emittente.

Per il certificato di riesportazione, il modello richiede inoltre l’indicazione del certificato fitosanitario originario, l’allegazione dell’originale o di una copia certificata conforme, nonché l’attestazione che la partita è stata reimballata, se del caso, e che non è stata esposta a rischio di infestazione o infezione durante il magazzinaggio.

Regime transitorio

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria: gli Stati membri accettano i certificati conformi ai modelli dell’allegato II fino al 31 dicembre 2009. Ciò consente la gestione dello stock di moduli già in uso presso gli organismi nazionali per la protezione delle piante, evitando un passaggio immediato e integrale ai modelli dell’allegato I.

Recepimento, notifiche e tecniche di attuazione

L’articolo 3 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2004. Gli Stati membri devono:

  • adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • comunicarle immediatamente alla Commissione;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra norme nazionali e direttiva;
  • inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali nel settore interessato.

La direttiva non armonizza direttamente le forme di organizzazione amministrativa interna, ma lascia agli Stati membri la scelta delle misure nazionali di attuazione, purché sia raggiunto il risultato richiesto: l’accettazione dei certificati secondo i modelli stabiliti e nei tempi previsti.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modelli di certificati da accettare

L’articolo 1 impone agli Stati membri di accettare, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, i certificati fitosanitari ufficiali e i certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, purché provenienti da paesi terzi parti contraenti della CIPV e conformi ai modelli dell’allegato I.

Conformità alla norma internazionale FAO n. 12

I certificati di cui all’articolo 1 sono accettati solo se compilati conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12 della FAO, relativa agli orientamenti per i certificati fitosanitari.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente agli Stati membri di accettare fino al 31 dicembre 2009 i certificati conformi ai modelli illustrati nell’allegato II, che rappresentano il formato transitorio rispetto ai modelli dell’allegato I.

Termine di recepimento

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione e trasmissione della tavola di concordanza.

Obblighi di rinvio e notifica

Sempre l’articolo 3 prevede che le norme nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 dispone che i destinatari siano gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàcommercio internazionaleagricolturacontrolli alle frontiere

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