Direttiva 2004/101
Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e Del consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di KyotoTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE per collegare il sistema UE di scambio delle quote di emissione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, consentendo l’uso di CER ed ERU nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dagli Stati membri. Introduce definizioni chiave, regole contro la doppia contabilizzazione, obblighi di trasparenza, coordinamento amministrativo e un quadro di riesame della Commissione. Il recepimento nazionale è imposto entro il 13 novembre 2005.
Direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE per integrare nel sistema UE di scambio delle quote di emissione i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (JI e CDM), disciplinando l’uso di CER ed ERU, le condizioni di ammissibilità e gli obblighi di trasparenza e coordinamento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per il tramite della modifica della direttiva 2003/87/CE, ai gestori di impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Riguarda inoltre le attività di progetto del Protocollo di Kyoto (attuazione congiunta/JI e meccanismo per lo sviluppo pulito/CDM), le CER e le ERU, nonché le attività di progetto svolte in paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo e i paesi ad economia in transizione. Prevede esclusioni e limiti rilevanti, in particolare per le CER/ERU generate da impianti nucleari e, fino al 31 dicembre 2012, per talune attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d’uso del territorio e silvicoltura (LULUCF); disciplina anche casi di doppia contabilizzazione e progetti localizzati in paesi firmatari di trattati di adesione con l’Unione.
Direttiva 2004/101/CE: modifica della direttiva 2003/87/CE per collegare l’ETS dell’Unione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto
La direttiva interviene sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE, con l’obiettivo di integrare i crediti derivanti dai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, in particolare l’implementazione congiunta (JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM). Il legislatore UE mira a migliorare l’efficacia dei costi e la liquidità del mercato, preservando al contempo l’integrità ambientale del sistema e la coerenza con UNFCCC, Protocollo di Kyoto e decisioni attuative.
Finalità e impostazione generale
La direttiva parte dal presupposto che l’uso di crediti internazionali possa rendere più efficiente il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I considerando sottolineano che il collegamento tra meccanismi di progetto e sistema ETS deve restare coerente con la disciplina internazionale e con la struttura della direttiva 2003/87/CE, evitando effetti distorsivi e assicurando che i meccanismi restino supplementari rispetto all’azione interna degli Stati membri.
Definizioni introdotte nel sistema ETS
All’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE vengono aggiunte quattro definizioni rilevanti:
- "parte inclusa nell’allegato I", ossia una parte elencata nell’allegato I della UNFCCC che ha ratificato il Protocollo di Kyoto;
- "attività di progetto", ossia un’attività approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi degli articoli 6 o 12 del Protocollo di Kyoto;
- "ERU", unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo;
- "CER", riduzione delle emissioni certificata rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo.
Uso di CER ed ERU nel sistema comunitario
Il nuovo articolo 11 bis consente agli Stati membri di autorizzare i gestori a utilizzare CER ed ERU nell’ambito del sistema comunitario entro una percentuale della quota assegnata a ciascun impianto, percentuale che deve essere indicata nel piano nazionale di assegnazione. La sostituzione avviene tramite rilascio e immediata cessione di una quota di emissione in cambio del credito detenuto nel registro nazionale.
Per le CER, gli Stati membri possono autorizzare l’uso già nel periodo 2005-2007; per le ERU, l’uso è previsto dal 2008. La disciplina dei registri e delle procedure di utilizzo è rimessa anche al regolamento sui registri adottato dalla Commissione ai sensi della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE.
Limiti, esclusioni e principio di supplementarità
La direttiva ribadisce che l’uso dei crediti di progetto deve rispettare il principio di supplementarità rispetto all’azione nazionale. Per questo ciascuno Stato membro determina il limite di utilizzo di CER ed ERU, tenendo conto delle regole del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.
Sono previste importanti esclusioni:
- non possono essere utilizzate CER ed ERU generate da impianti nucleari per adempiere agli obblighi del Protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE;
- restano escluse, salvo future evoluzioni, le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d’uso del territorio e silvicoltura (LULUCF).
Prevenzione della doppia contabilizzazione
L’articolo 11 ter disciplina il caso delle attività di progetto che incidono su impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. In linea generale, gli Stati membri ospitanti non devono rilasciare ERU o CER per riduzioni o limitazioni delle emissioni ottenute in impianti soggetti all’ETS.
Fino al 31 dicembre 2012:
- per progetti JI o CDM che riducono direttamente le emissioni di un impianto ETS, il rilascio di ERU/CER è consentito solo se un numero corrispondente di quote è cancellato dal gestore dell’impianto;
- per progetti che producono riduzioni indirette, il rilascio è consentito solo se un numero corrispondente di quote è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU/CER.
La finalità è evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni.
Attività di progetto nei paesi aderenti e responsabilità degli Stati membri
Per i paesi che hanno firmato un trattato di adesione con l’Unione, gli Stati membri devono assicurare che le condizioni di riferimento dei progetti siano coerenti con l’acquis comunitario, comprese eventuali deroghe temporanee previste nel trattato.
Lo Stato membro che autorizza enti pubblici o privati a partecipare a un progetto resta responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dalla UNFCCC e dal Protocollo di Kyoto. Deve inoltre garantire la coerenza della partecipazione con le linee guida, modalità e procedure internazionali applicabili.
Progetti idroelettrici e criteri ambientali/sociali
Per i progetti di energia idroelettrica con capacità superiore a 20 MW, gli Stati membri devono verificare, in sede di approvazione, il rispetto dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, inclusi quelli contenuti nella relazione della World Commission on Dams del novembre 2000. I considerando richiamano anche la necessità di considerare, in un riesame futuro, gli impatti ambientali e sociali dei grandi progetti idroelettrici.
Trasparenza, accesso alle informazioni e coordinamento amministrativo
La direttiva rafforza la trasparenza: le decisioni di assegnazione delle quote, le informazioni sui progetti e le notifiche delle emissioni detenute dall’autorità competente devono essere rese accessibili al pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
È inoltre richiesto il coordinamento tra:
- il punto di contatto designato per l’approvazione delle attività di progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto;
- le autorità nazionali designate per l’attuazione dell’articolo 12 del Protocollo.
Monitoraggio, registri e relazioni della Commissione
La modifica dell’articolo 19, paragrafo 3, impone che il regolamento sui registri disciplini anche l’impiego e l’identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario, nonché il monitoraggio del livello di impiego raggiunto.
L’articolo 21 è rafforzato in chiave di reporting: la relazione della Commissione deve prestare particolare attenzione a quote, utilizzo di crediti, registri, monitoraggio, verifiche, conformità e, se del caso, trattamento fiscale delle emissioni. La Commissione deve inoltre organizzare uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri su tutti questi aspetti.
Capacity building e sviluppo sostenibile
Il nuovo articolo 21 bis impegna Commissione e Stati membri a sostenere attività di rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, per consentire un uso pieno ed efficace dei meccanismi JI e CDM a supporto delle rispettive strategie di sviluppo sostenibile. Il testo evidenzia anche la necessità di facilitare il coinvolgimento delle entità interessate nello sviluppo e nell’attuazione dei progetti.
Riesame futuro e questioni aperte
L’articolo 30, come modificato, amplia le materie che la Commissione deve esaminare in sede di riesame, tra cui:
- l’uso dei crediti derivanti da attività di progetto e l’armonizzazione dell’uso autorizzato di ERU e CER;
- l’impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, specie per progetti idroelettrici di grande capacità con possibili effetti ambientali o sociali negativi;
- il sostegno al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione;
- le modalità e procedure di approvazione dei progetti nazionali e di rilascio di quote dal 2008;
- le disposizioni tecniche sui crediti temporanei e sul limite di ammissibilità dell’1% per i progetti LULUCF, oltre alla valutazione dei rischi legati a OGM e specie invasive nei progetti di afforestazione e riforestazione.
Piani nazionali di assegnazione e supplementarità
L’allegato III, punto 12, richiede che ciascun piano nazionale di assegnazione specifichi l’importo massimo di CER ed ERU utilizzabile dai gestori, espresso come percentuale delle quote assegnate a ogni impianto. Tale percentuale deve essere coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni attuative della UNFCCC.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 13 novembre 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i suoi destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto
La direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE per collegare al sistema comunitario le attività di progetto approvate ai sensi degli articoli 6 e 12 del Protocollo di Kyoto. L’obiettivo è aumentare l’efficacia dei costi nella riduzione delle emissioni, salvaguardando l’integrità ambientale del sistema UE e consentendo l’uso di crediti CER ed ERU per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE.
Nuove definizioni nel sistema ETS
All’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE sono inserite le definizioni di: "parte inclusa nell’allegato I", "attività di progetto", "unità di riduzione delle emissioni (ERU)" e "riduzione delle emissioni certificate (CER)", tutte collegate al Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate in attuazione della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.
Utilizzo di CER ed ERU nel sistema comunitario
Il nuovo articolo 11 bis consente agli Stati membri di autorizzare i gestori a usare CER ed ERU nel sistema comunitario entro una percentuale della quota assegnata a ciascun impianto, da indicarsi nel piano nazionale di assegnazione. La conversione avviene mediante rilascio e immediata cessione di una quota in cambio di una CER o ERU detenuta nel registro nazionale. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’uso delle sole CER nel periodo 2005-2007; le CER/ERU utilizzate devono essere cancellate secondo le regole del sistema.
Limitazioni e esclusioni all’uso dei crediti
Sono utilizzabili solo i crediti ammessi ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni. Restano esclusi i crediti generati da impianti nucleari: gli Stati membri devono astenersi dall’utilizzare CER ed ERU prodotte da tali impianti per il periodo 2005-2007 e per il primo periodo quinquennale successivo. Sono inoltre escluse, salvo disciplina successiva, le CER/ERU derivanti da attività LULUCF.
Regole sulle attività di progetto nei paesi che hanno firmato un trattato di adesione
Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di riferimento delle attività di progetto svolte in paesi firmatari di un trattato di adesione all’Unione siano pienamente conformi all’acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee previste nel trattato di adesione.
Divieto di doppia contabilizzazione e cancellazione di quote
Per le attività di progetto che riducono direttamente o indirettamente le emissioni di impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE, il rilascio di ERU o CER è subordinato, fino al 31 dicembre 2012, alla cancellazione di un numero corrispondente di quote: dal gestore dell’impianto se la riduzione è diretta, oppure dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o CER se la riduzione è indiretta. La finalità è evitare la doppia contabilizzazione.
Responsabilità dello Stato membro e coordinamento amministrativo
Lo Stato membro che autorizza enti pubblici o privati a partecipare ad attività di progetto resta responsabile degli obblighi assunti nell’ambito della UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e deve assicurare la coerenza della partecipazione con linee guida, modalità e procedure internazionali. È inoltre richiesto il coordinamento tra il punto di contatto designato per l’approvazione delle attività di progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le autorità nazionali designate per l’articolo 12 del Protocollo.
Criteri per i progetti idroelettrici
Per i progetti di produzione di energia idroelettrica con capacità superiore a 20 MW, gli Stati membri devono garantire, in sede di approvazione, il rispetto dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli della relazione finale della World Commission on Dams del novembre 2000, "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making". La Commissione è chiamata a riesaminare anche i profili ambientali e sociali dei grandi progetti idroelettrici.
Accesso del pubblico alle informazioni
Le decisioni sull’assegnazione delle quote, le informazioni sulle attività di progetto e le notifiche delle emissioni previste dall’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra detenute dall’autorità competente devono essere rese accessibili al pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
Monitoraggio, registri e scambio di informazioni
L’articolo 19, paragrafo 3, viene integrato per prevedere che il regolamento sui registri disciplini anche l’impiego e l’identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e il monitoraggio del livello di impiego. La Commissione deve inoltre organizzare uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri su assegnazione, impiego dei crediti, registri, monitoraggio, comunicazioni, verifiche e conformità.
Riesame della Commissione e relazione periodica
La relazione della Commissione di cui all’articolo 21 deve dedicare particolare attenzione all’assegnazione delle quote, all’impiego di ERU e CER, ai registri, al monitoraggio, alle verifiche, alla conformità e al trattamento fiscale delle emissioni, se del caso. Sono previste relazioni periodiche anche sul rapporto tra azione interna e uso dei meccanismi di progetto.
Sostegno alla capacity building
Il nuovo articolo 21 bis impegna la Commissione e gli Stati membri a sostenere attività di rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, per consentire il pieno utilizzo dei meccanismi JI e CDM a sostegno dello sviluppo sostenibile e favorire il coinvolgimento delle entità nei progetti.
Revisione dell’articolo 30 e profili futuri
Tra le questioni che la Commissione deve esaminare figurano l’impiego dei crediti da attività di progetto, l’armonizzazione dell’uso autorizzato di ERU e CER, l’impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, il sostegno alla capacity building, le modalità di approvazione dei progetti nazionali e le disposizioni tecniche sui crediti temporanei e sul limite di ammissibilità dell’1% per progetti LULUCF, nonché la valutazione dei rischi connessi a OGM e specie invasive nei progetti di afforestazione e riforestazione.
Piani nazionali di assegnazione e limite percentuale
L’allegato III, punto 12, richiede che il piano nazionale di assegnazione specifichi l’importo massimo di CER ed ERU utilizzabile dai gestori, espresso come percentuale delle quote assegnate a ciascun impianto. La percentuale deve essere coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in attuazione della UNFCCC.
Termine di recepimento e obblighi di attuazione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 13 novembre 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle norme interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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