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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con un unico motivo: vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 603-bis, comma 2, cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74/2000 con specifica censura sulla confisca; la difesa ha lamentato che il GUP ha disposto la confisca dei beni per equivalente senza fornire prova della sussistenza e della quantificazione del profitto del reato (in particolare per il capo c) relativo a intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ha contestato che i calcoli prodotti dalla polizia giudiziaria (riferiti a posizioni retributive/previdenziali delle persone offese) non possano automaticamente costituire prova del profitto del reato; inoltre la difesa ha sostenuto l'assenza di prova di sproporzione tra beni e redditi dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo fondato solo con riferimento alla confisca relativa al capo c) (reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ha annullato la sentenza limitatamente a quella statuizione, con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione per nuovo giudizio sulla confisca. Ha rigettato il ricorso per il resto: sono state confermate le statuizioni di condanna e le confische relative ai reati fiscali (art. 10-bis e art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e confisca ai sensi dell'art. 12-bis) ritenendo che per i reati fiscali il profitto si identifichi con l'intero ammontare delle ritenute/tributo non versato e che la confisca per equivalente sia legittima; nessuna condanna alle spese in favore delle parti civili. Decisione resa il 12 dicembre 2023.

Norme richiamate

  • art. 603-bis, cod. pen.

    Riferito al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; la Corte richiede un accertamento e una motivazione specifica e non meramente apparente quando venga disposta la confisca del profitto derivante da questo reato: la quantificazione del profitto non può essere ricavata automaticamente dall'imputazione e deve risultare da un accertamento richiamato in motivazione.

  • art. 603-bis, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla confisca obbligatoria per il reato di sfruttamento; la Corte ha ritenuto che, per questo tipo di illecito, la confisca richieda prova e motivazione specifica del profitto.

  • art. 10-bis, d.lgs. n. 74/2000

    In tema di omesso versamento di ritenute, la Corte conferma che il profitto del reato si identifica con l'intero ammontare del tributo non versato e che la confisca anche per equivalente dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità è legittima.

  • art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000

    Con riferimento all'indebita compensazione di crediti d'imposta, la giurisprudenza (richiamata) individua il profitto del reato nell'intero importo dell'imposta evasa, idoneo ad essere oggetto di sequestro preventivo e confisca per equivalente.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria per i reati fiscali; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca per equivalente per i tributi non versati secondo i criteri giurisprudenziali richiamati.

  • art. 444, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la pronuncia della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento); qui contestata nella parte relativa alla confisca applicata con la pena concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento; la Corte precisa che dopo la novella è comunque possibile il ricorso in cassazione avverso la confisca ritenuta illegale o per vizi di motivazione, nei limiti previsti.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina generale dei motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina quando la confisca presenta carenza motivazionale.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la illegittimità della misura di sicurezza o della misura ablativa rileva come violazione di legge, giustificando l'esame in cassazione anche dopo modifiche procedurali.

Massime di principio

  • Per i reati fiscali di omesso versamento di ritenute e indebita compensazione, il 'profitto del reato' può essere identificato con l'intero ammontare del tributo non versato: la confisca per equivalente dell'intero importo è legittima e non richiede la prova di una diretta causalità tra singole somme confiscate e il reato, data la natura fungibile del denaro.
  • Per i reati connessi allo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis), la quantificazione del profitto del reato non può essere desunta automaticamente dall'imputazione: il giudice deve indicare e motivare l'accertamento del profitto e la sua misura; l'assenza di tale motivazione comporta l'annullamento della misura ablativa.
  • Nelle sentenze di patteggiamento la possibilità di ricorrere in cassazione è limitata, ma resta aperta in presenza di illegittimità della misura di sicurezza/ablativa o di carenza di motivazione sulla confisca.
  • Quando si contesta una confisca per equivalente è necessario valutare se la norma penale specifica individua il profitto come somma determinabile automaticamente (es. tributi non versati) oppure richiede un accertamento complesso (es. profitto derivante dallo sfruttamento), e costruire il motivo di impugnazione di conseguenza.
  • Nel formulare contestazioni difensive relative alla confisca, è importante indicare chiaramente elementi alternativi di prova o di incongruenza (mancanza di nesso, sproporzione tra beni e redditi, insufficienza del calcolo della PG) affinché la censura non risulti aspecifica.

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