Cassazione Penale, Sentenza n. 32/2024 del 02/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 603-bis, comma 2, cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74/2000 con specifica censura sulla confisca; la difesa ha lamentato che il GUP ha disposto la confisca dei beni per equivalente senza fornire prova della sussistenza e della quantificazione del profitto del reato (in particolare per il capo c) relativo a intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ha contestato che i calcoli prodotti dalla polizia giudiziaria (riferiti a posizioni retributive/previdenziali delle persone offese) non possano automaticamente costituire prova del profitto del reato; inoltre la difesa ha sostenuto l'assenza di prova di sproporzione tra beni e redditi dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo fondato solo con riferimento alla confisca relativa al capo c) (reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ha annullato la sentenza limitatamente a quella statuizione, con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione per nuovo giudizio sulla confisca. Ha rigettato il ricorso per il resto: sono state confermate le statuizioni di condanna e le confische relative ai reati fiscali (art. 10-bis e art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e confisca ai sensi dell'art. 12-bis) ritenendo che per i reati fiscali il profitto si identifichi con l'intero ammontare delle ritenute/tributo non versato e che la confisca per equivalente sia legittima; nessuna condanna alle spese in favore delle parti civili. Decisione resa il 12 dicembre 2023.
Norme richiamate
art. 603-bis, cod. pen.
Riferito al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; la Corte richiede un accertamento e una motivazione specifica e non meramente apparente quando venga disposta la confisca del profitto derivante da questo reato: la quantificazione del profitto non può essere ricavata automaticamente dall'imputazione e deve risultare da un accertamento richiamato in motivazione.
art. 603-bis, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla confisca obbligatoria per il reato di sfruttamento; la Corte ha ritenuto che, per questo tipo di illecito, la confisca richieda prova e motivazione specifica del profitto.
art. 10-bis, d.lgs. n. 74/2000
In tema di omesso versamento di ritenute, la Corte conferma che il profitto del reato si identifica con l'intero ammontare del tributo non versato e che la confisca anche per equivalente dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità è legittima.
art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000
Con riferimento all'indebita compensazione di crediti d'imposta, la giurisprudenza (richiamata) individua il profitto del reato nell'intero importo dell'imposta evasa, idoneo ad essere oggetto di sequestro preventivo e confisca per equivalente.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca obbligatoria per i reati fiscali; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca per equivalente per i tributi non versati secondo i criteri giurisprudenziali richiamati.
art. 444, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la pronuncia della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento); qui contestata nella parte relativa alla confisca applicata con la pena concordata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento; la Corte precisa che dopo la novella è comunque possibile il ricorso in cassazione avverso la confisca ritenuta illegale o per vizi di motivazione, nei limiti previsti.
art. 606, cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina generale dei motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina quando la confisca presenta carenza motivazionale.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la illegittimità della misura di sicurezza o della misura ablativa rileva come violazione di legge, giustificando l'esame in cassazione anche dopo modifiche procedurali.
Massime di principio
- Per i reati fiscali di omesso versamento di ritenute e indebita compensazione, il 'profitto del reato' può essere identificato con l'intero ammontare del tributo non versato: la confisca per equivalente dell'intero importo è legittima e non richiede la prova di una diretta causalità tra singole somme confiscate e il reato, data la natura fungibile del denaro.
- Per i reati connessi allo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis), la quantificazione del profitto del reato non può essere desunta automaticamente dall'imputazione: il giudice deve indicare e motivare l'accertamento del profitto e la sua misura; l'assenza di tale motivazione comporta l'annullamento della misura ablativa.
- Nelle sentenze di patteggiamento la possibilità di ricorrere in cassazione è limitata, ma resta aperta in presenza di illegittimità della misura di sicurezza/ablativa o di carenza di motivazione sulla confisca.
- Quando si contesta una confisca per equivalente è necessario valutare se la norma penale specifica individua il profitto come somma determinabile automaticamente (es. tributi non versati) oppure richiede un accertamento complesso (es. profitto derivante dallo sfruttamento), e costruire il motivo di impugnazione di conseguenza.
- Nel formulare contestazioni difensive relative alla confisca, è importante indicare chiaramente elementi alternativi di prova o di incongruenza (mancanza di nesso, sproporzione tra beni e redditi, insufficienza del calcolo della PG) affinché la censura non risulti aspecifica.
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