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Direttiva 2006/119

Direttiva 2006/119/CE della Commissione, del 27 novembre 2006 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2001/56/CE per allinearne i requisiti tecnici al regolamento UN-ECE n. 122, introducendo in particolare prescrizioni per gli impianti di riscaldamento a GPL e per alcuni veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Stabilisce inoltre un regime transitorio con date precise dal 1° ottobre 2007 e dal 1° aprile 2008 per il riconoscimento delle omologazioni e per i divieti di rifiuto di vendita o immatricolazione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2007.

Direttiva di adeguamento tecnico della direttiva 2001/56/CE sui sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore e dei rimorchi, con particolare riguardo agli impianti a GPL e ai veicoli che trasportano merci pericolose.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’atto e, sul piano materiale, ai tipi di veicoli a motore e ai loro rimorchi già disciplinati dalla direttiva 2001/56/CE, nonché ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti. Le modifiche introdotte riguardano in particolare gli impianti di riscaldamento alimentati a GPL destinati all’uso su strada o solo all’uso stazionario e, tramite il nuovo allegato IX, taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX) soggetti a prescrizioni specifiche per il trasporto di merci pericolose. Sono rilevanti anche le disposizioni transitorie per omologazione, immatricolazione, vendita e messa in circolazione dal 1° ottobre 2007 e dal 1° aprile 2008.

Direttiva 2006/119/CE della Commissione: adeguamento tecnico della disciplina sui riscaldamenti dei veicoli

La direttiva interviene sulla direttiva 2001/56/CE, che fa parte del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, per adeguarne i requisiti tecnici al progresso tecnico e al regolamento UN-ECE n. 122. L’intervento è motivato dall’esigenza di armonizzare le prescrizioni europee con quelle internazionali, in particolare per gli impianti di riscaldamento alimentati a GPL e per i veicoli che trasportano merci pericolose.

Obiettivo e contesto normativo

La direttiva 2001/56/CE disciplinava i requisiti per l’omologazione dei veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione e dei dispositivi stessi come componenti. Con la presente direttiva la Commissione aggiorna tale disciplina, inserendo nel testo della direttiva madre i requisiti richiamati dal regolamento UN-ECE n. 122, entrato in vigore il 18 gennaio 2006, in modo da mantenere coerenza tra normativa comunitaria e standard UN-ECE applicabili nella Comunità.

Modifica della direttiva 2001/56/CE

L’articolo 1 stabilisce una modifica generale della direttiva 2001/56/CE secondo il testo contenuto nell’allegato alla direttiva 2006/119/CE. Il cuore dell’intervento è l’introduzione di nuove regole tecniche sugli impianti a GPL e di un nuovo allegato IX dedicato a veicoli speciali definiti dalla direttiva 94/55/CE.

Disposizioni transitorie e obblighi per gli Stati membri

L’articolo 2 disciplina una fase transitoria molto precisa:

  • dal 1° ottobre 2007 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione, per veicoli con impianto di riscaldamento a GPL conformi alla direttiva modificata;
  • sempre dal 1° ottobre 2007, analogo divieto opera per i dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in quanto componenti;
  • dal 1° aprile 2008 gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE, e possono rifiutare quella nazionale, per i veicoli o componenti non conformi.

La direttiva distingue quindi tra una prima fase in cui le autorità nazionali non possono ostacolare i prodotti conformi e una seconda fase in cui devono bloccare quelli non conformi ai requisiti armonizzati.

Recepimento

Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 settembre 2007. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza, nonché trasmettere le principali disposizioni di diritto interno nel settore disciplinato. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.

Modifiche tecniche all’allegato VIII della direttiva 2001/56/CE

L’allegato della direttiva modifica l’allegato VIII della direttiva 2001/56/CE. Viene distinto il regime degli impianti:

  • impianti di riscaldamento a GPL destinati all’uso su strada dei veicoli a motore;
  • impianti di riscaldamento a GPL destinati solo all’uso stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Tra le prescrizioni tecniche più rilevanti figura la regola secondo cui non deve avvenire un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale: occorre prevedere mezzi atti a fermare il flusso del GPL mediante dispositivi collocati immediatamente dopo, o all’interno, del regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio, oppure, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e con un secondo dispositivo dentro o dopo il regolatore.

Nuovo allegato IX: veicoli per merci pericolose

L’allegato IX, aggiunto alla direttiva 2001/56/CE, si applica ai veicoli per i quali vigono disposizioni specifiche sugli impianti di riscaldamento a combustione previste dalla direttiva 94/55/CE. Le definizioni rilevanti sono quelle dei veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX di cui al capitolo 9.1 dell’allegato B della direttiva 94/55/CE.

Le prescrizioni tecniche stabiliscono, in sintesi, che:

  • i riscaldamenti a combustione e i relativi impianti di scarico devono essere progettati, collocati, protetti o coperti in modo da evitare rischi inaccettabili di riscaldamento o incendio del carico;
  • tale requisito si considera soddisfatto se il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore rispettano le prescrizioni specifiche sui serbatoi e sugli scarichi;
  • la conformità deve essere verificata sul veicolo completo;
  • i serbatoi di alimentazione devono consentire, in caso di perdita, il deflusso del carburante a terra senza contatto con parti roventi;
  • i serbatoi contenenti benzina devono avere un tagliafiamma efficace all’apertura di riempimento o una chiusura ermetica;
  • le parti dello scarico sotto il serbatoio diesel devono avere almeno 100 mm di luce o una protezione termica;
  • il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente e sono vietati dispositivi di programmazione.

Per i veicoli EX/II ed EX/III non sono consentiti riscaldatori a combustione alimentati con carburanti gassosi.

Per i veicoli FL, la disattivazione dei riscaldatori deve avvenire almeno mediante uno dei seguenti metodi:

  • spegnimento manuale dall’abitacolo del conducente;
  • arresto del motore, con possibilità di riavvio manuale del dispositivo;
  • accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo per le merci pericolose trasportate.

Dopo la disattivazione è ammesso un funzionamento inerziale; nei casi di disattivazione tramite arresto del motore o accensione della pompa, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi l’alimentazione dell’aria di combustione deve essere interrotta con mezzi adeguati. Inoltre, possono essere utilizzati solo riscaldatori per i quali sia stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.

Rilievo pratico per gli operatori

Per i professionisti, la direttiva è rilevante soprattutto sotto il profilo dell’omologazione e della conformità tecnica dei veicoli e dei componenti. L’elemento centrale è che gli Stati membri non dispongono di margini per attenuare gli standard armonizzati una volta decorse le date transitorie: devono riconoscere i prodotti conformi e rifiutare quelli non conformi secondo il calendario fissato. Le imprese del settore automotive e i consulenti che seguono omologazioni, immissione sul mercato e veicoli per merci pericolose devono quindi verificare la conformità agli allegati modificati e alle nuove prescrizioni sui sistemi a GPL e sui riscaldatori installati su veicoli speciali.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 2001/56/CE

L’articolo 1 dispone che la direttiva 2001/56/CE sia modificata secondo il testo contenuto nell’allegato alla direttiva 2006/119/CE, con l’obiettivo di adeguare la disciplina al progresso tecnico e di armonizzarla con il regolamento UN-ECE n. 122.

Disposizioni transitorie per impianti a GPL

Dal 1° ottobre 2007 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti i sistemi di riscaldamento, rifiutare l’omologazione CE o nazionale né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione di veicoli muniti di impianto di riscaldamento a GPL conformi alla direttiva modificata; lo stesso vale per i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL in quanto componenti.

Obbligo di rifiuto dell’omologazione per non conformità

Dal 1° aprile 2008 gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE, e possono rifiutare quella nazionale, per i veicoli o componenti con impianti di riscaldamento a GPL che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/56/CE come modificata.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Nuove prescrizioni tecniche per impianti a GPL

L’allegato modifica l’allegato VIII della direttiva 2001/56/CE, distinguendo tra impianti a GPL destinati all’uso su strada e quelli destinati solo all’uso stazionario; introduce inoltre prescrizioni tecniche specifiche sul contenimento del rilascio incontrollato di GPL, con dispositivi di interruzione del flusso posizionati in punti determinati.

Nuovo allegato IX per veicoli che trasportano merci pericolose

Viene inserito un nuovo allegato IX applicabile ai veicoli disciplinati dalla direttiva 94/55/CE. Esso contiene norme su campo di applicazione, definizioni dei veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX, e prescrizioni tecniche relative a prevenzione di incendio/riscaldamento del carico, serbatoi di alimentazione, sistemi di scarico, accensione manuale e disattivazione dei riscaldatori.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza dei veicolimerci pericolosearmonizzazione tecnica

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