Direttiva 2006/98
Direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/98/CE è un atto di adattamento tecnico-legislativo connesso all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Non introduce un nuovo regime fiscale sostanziale, ma modifica numerose direttive tributarie per includere le nuove realtà nazionali, aggiornare gli elenchi delle società e adeguare alcune regole transitorie e di cambio. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione di Bulgaria e Romania, ossia il 1º gennaio 2007.
Adeguamento di talune direttive fiscali dell’UE all’adesione della Bulgaria e della Romania, mediante aggiornamento di definizioni, elenchi di società e regole transitorie/di cambio in materia tributaria.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e impone l’adeguamento di una serie di direttive fiscali già vigenti per tener conto dell’adesione di Bulgaria e Romania al 1º gennaio 2007. Gli effetti riguardano, in particolare, imposte indirette sulla raccolta di capitali, IVA, cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette e assicurative, rimborso IVA ai non residenti, franchigie per importazione temporanea di mezzi di trasporto, regime fiscale delle fusioni/scissioni/conferimenti/scambi intracomunitari, regime madre-figlia, tassazione dei redditi da risparmio e dei pagamenti di interessi e canoni tra società consociate. Le modifiche sono di natura tecnica e si applicano agli ambiti territoriali e soggettivi definiti dalle direttive modificate, con estensione a soggetti e forme societarie bulgare e rumene ivi elencati.
Adeguamento di talune direttive fiscali all’adesione della Bulgaria e della Romania
La direttiva 2006/98/CE del Consiglio è una direttiva di adattamento tecnico collegata al trattato di adesione della Bulgaria e della Romania. Essa mira a mantenere coerente l’assetto normativo fiscale dell’Unione dopo il 1º gennaio 2007, aggiornando una serie di direttive tributarie per includere i nuovi Stati membri, le loro imposte e le loro forme societarie.
Obiettivi e contesto normativo
Il preambolo richiama l’articolo 56 dell’atto di adesione, secondo cui gli adattamenti degli atti dell’Unione che restano validi dopo il 1º gennaio 2007, se non già disciplinati dall’atto di adesione o dai suoi allegati, devono essere adottati dal Consiglio. La direttiva dà quindi seguito all’accordo politico sugli adattamenti necessari, con l’intento di integrare e aggiornare gli atti esistenti alla luce dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva non introduce una disciplina autonoma e completa, ma interviene su nove atti fiscali già esistenti, modificandone il contenuto per riflettere l’ingresso di Bulgaria e Romania nell’Unione. Le modifiche riguardano, in particolare:
- imposte indirette sulla raccolta di capitali;
- armonizzazione IVA e rimborsi ai non residenti;
- cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette e premi assicurativi;
- franchigie fiscali per importazioni temporanee di mezzi di trasporto;
- regimi fiscali di neutralità per riorganizzazioni societarie transfrontaliere;
- tassazione dei redditi da risparmio;
- regime fiscale di interessi e canoni tra società consociate.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 contiene l’obbligo centrale di trasposizione. Gli Stati membri devono mettere in vigore, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del rinvio sono rimesse agli Stati membri, segno di un margine di discrezionalità formale nella tecnica di recepimento.
IVA: aggiornamenti sulle misure transitorie e sui tassi di cambio
Nella sesta direttiva IVA 77/388/CEE viene sostituito l’articolo 28 quaterdecies, che disciplina il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu. La regola generale continua a riferirsi ai tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 1991, ma per Bulgaria e Romania, così come per altri nuovi Stati membri, si applicano i tassi di cambio vigenti alla data di adesione.
Viene inoltre aggiornato il titolo del capo XVI quater, che ora comprende espressamente le misure transitorie applicabili anche all’adesione della Bulgaria e della Romania il 1º gennaio 2007. Nell’articolo 28 septdecies:
- il riferimento ai 'nuovi Stati membri' viene esteso agli Stati aderenti nel 1995, nel 2004 e nel 2007;
- si precisa che, per Bulgaria e Romania, la condizione relativa alla prima messa in servizio del mezzo di trasporto è soddisfatta quando tale data è anteriore al 1º gennaio 1999;
- resta ferma l’ipotesi in cui l’imposta dovuta all’importazione sia insignificante.
Cooperazione amministrativa e imposte dirette
La direttiva 77/799/CEE viene aggiornata per includere le imposte bulgare e rumene nell’ambito dell’assistenza reciproca fra autorità competenti. L’articolo 1, paragrafo 3, viene integrato con un elenco di tributi nazionali rilevanti in Bulgaria e Romania. L’articolo 1, paragrafo 5, viene aggiornato indicando l’autorità competente bulgara e il Ministerul Finanţelor Publice rumeno, o un suo rappresentante autorizzato.
Rimborso IVA ai soggetti non residenti
Nella direttiva 79/1072/CEE, relativa al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti, l’allegato C viene adattato inserendo Bulgaria e Romania. Vengono inoltre aggiunti i codici valutari BGN e RON, così da consentire l’operatività delle regole di rimborso in relazione alle nuove monete nazionali.
Franchigie fiscali per importazione temporanea di mezzi di trasporto
La direttiva 83/182/CEE viene modificata inserendo nell’allegato le imposte nazionali pertinenti in Bulgaria e Romania. L’effetto pratico è quello di aggiornare il perimetro delle franchigie fiscali applicabili all’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, tenendo conto dei tributi interni vigenti nei due nuovi Stati membri.
Regimi fiscali per operazioni straordinarie e gruppi societari
Per la direttiva 90/434/CEE sul regime fiscale comune per fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni tra società di Stati membri diversi, la modifica consiste nell’inserimento delle imposte societarie bulgara e rumena e delle corrispondenti forme societarie nazionali nell’allegato. In questo modo le società dei due Stati possono rientrare nel regime di neutralità fiscale previsto per le riorganizzazioni transfrontaliere.
Per la direttiva 90/435/CEE sul regime madre-figlia, vengono aggiornati sia il riferimento alle imposte societarie sia l’allegato contenente l’elenco delle società ammesse. La sostituzione integrale dell’allegato amplia il novero delle forme societarie rilevanti includendo espressamente le società bulgare e rumene.
Per la direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni tra società consociate, vengono aggiunte le imposte societarie dei due nuovi Stati membri e le relative società di diritto interno nell’allegato, con l’effetto di consentire l’estensione del regime fiscale comune anche a rapporti infragruppo connessi a Bulgaria e Romania.
Tassazione dei redditi da risparmio
Nella direttiva 2003/48/CE, relativa alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, l’allegato viene integrato con enti e soggetti pubblici bulgari e rumeni. L’inserimento riguarda in particolare comuni e fondi di previdenza sociale bulgari e le autorità della pubblica amministrazione locale rumene.
Discrezionalità residua degli Stati membri
Pur trattandosi di una direttiva tecnica di armonizzazione, gli Stati membri conservano un margine limitato di scelta nella forma del recepimento. In particolare, possono decidere le modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali. Per il resto, il risultato da raggiungere è predeterminato: adeguare l’ordinamento interno al contenuto delle modifiche entro la data di adesione di Bulgaria e Romania.
Termine di trasposizione e decorrenza
Il termine di recepimento coincide con la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, indicata nel testo come 1º gennaio 2007. La direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, con riserva di tale entrata in vigore. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva e devono assicurare la piena efficacia delle modifiche dal momento dell’adesione.
Disposizioni principali
Finalità generale di adeguamento alle nuove adesioni
L’articolo 1 dispone la modifica, conformemente all’allegato, delle direttive 69/335/CEE, 77/388/CEE, 77/799/CEE, 79/1072/CEE, 83/182/CEE, 90/434/CEE, 90/435/CEE, 2003/48/CE e 2003/49/CE. La direttiva attua gli adattamenti necessari per l’adesione della Bulgaria e della Romania, in coerenza con l’articolo 56 dell’atto di adesione.
Recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Il paragrafo 2 prevede l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
IVA: tassi di cambio e misure transitorie per i nuovi Stati membri
Nella direttiva 77/388/CEE, l’articolo 28 quaterdecies è sostituito: per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel titolo, gli Stati membri usano i tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 1991; Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia usano invece i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione. È inoltre sostituito il titolo del capo XVI quater, che include ora anche le misure transitorie per Bulgaria e Romania dal 1º gennaio 2007. Nell’articolo 28 septdecies, paragrafo 1, il secondo trattino definisce i 'nuovi Stati membri' includendo i territori degli Stati aderenti il 1º gennaio 1995, il 1º maggio 2004 e il 1º gennaio 2007. Nell’articolo 28 septdecies, paragrafo 7, ultimo comma, si precisa quando la condizione relativa alla prima messa in servizio del mezzo di trasporto si considera soddisfatta: per Bulgaria e Romania se la data è anteriore al 1º gennaio 1999, oltre al caso di importo d’imposta insignificante.
Cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette e premi assicurativi
Nella direttiva 77/799/CEE l’articolo 1, paragrafo 3, è integrato con l’elenco delle imposte in Bulgaria e Romania che rientrano nella disciplina della reciproca assistenza tra autorità competenti. L’articolo 1, paragrafo 5, è aggiornato indicando, per la Bulgaria, l’organo competente (Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите) e, per la Romania, il Ministerul Finanţelor Publice o un suo rappresentante autorizzato.
Rimborso IVA ai non residenti
Nella direttiva 79/1072/CEE, allegato C, punto D, sono aggiunte Bulgaria e Romania; ai punti I, primo e secondo capoverso, sono aggiunte le rispettive valute BGN e RON, per consentire l’aggiornamento delle regole di rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti.
Franchigie fiscali per importazione temporanea di mezzi di trasporto
Nella direttiva 83/182/CEE l’allegato è integrato con le imposte/tributi vigenti in Bulgaria e Romania relativi ai mezzi di trasporto: per la Bulgaria, данък върху превозните средства; per la Romania, taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal, art. 261-265) e accize per autoturisme e autoturisme de teren, inclusive rulate (Codul Fiscal, art. 208, alin. 5 e art. 210, alin. 1(b)).
Regime fiscale comune per fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni
Nella direttiva 90/434/CEE, all’articolo 3, lettera c), sono aggiunti il riferimento al корпоративен данък in Bulgaria e all’impozit pe profit in Romania. Nell’allegato sono inserite le società di diritto bulgaro e rumeno ammesse al regime, con specificazione delle forme societarie commerciali rilevanti nei due ordinamenti.
Regime madre-figlia
Nella direttiva 90/435/CEE, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono aggiunte le imposte societarie bulgara e rumena rilevanti ai fini dell’applicazione del regime. L’allegato è sostituito integralmente con un nuovo elenco delle società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comprendente, oltre agli Stati già elencati, anche le società bulgare e rumene nelle forme giuridiche indicate.
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi
Nella direttiva 2003/48/CE l’allegato è integrato con nuovi organismi/enti per Bulgaria e Romania: per la Bulgaria, общините (comuni) e социалноосигурителни фондове (fondi di previdenza sociale); per la Romania, autorităţile administraţiei publice locale (autorità della pubblica amministrazione locale).
Pagamenti di interessi e canoni tra società consociate
Nella direttiva 2003/49/CE, all’articolo 3, lettera a), punto iii), sono aggiunte l’imposta societaria bulgara e, per la Romania, l’impozit pe profit e l’impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi. Nell’allegato sono inserite le società di diritto bulgaro e rumeno che possono beneficiare del regime, con elenco delle forme societarie commerciali corrispondenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/96
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/97
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/99
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/100
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/101
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/102
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →