Direttiva 2006/96
Direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/96/CE adegua numerose direttive settoriali dell’Unione, soprattutto in materia di omologazione e regolazione tecnica dei prodotti, per incorporare Bulgaria e Romania dopo la loro adesione. Gli interventi consistono prevalentemente in modifiche di allegati e appendici, aggiornando codici paese, denominazioni nelle lingue nazionali e riferimenti agli organismi nazionali di normazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania e informare la Commissione delle misure adottate.
Adeguamento di numerose direttive UE sulla libera circolazione delle merci per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a una pluralità di atti dell’Unione in materia di libera circolazione delle merci, con particolare incidenza sui settori dell’omologazione dei veicoli a motore e dei trattori agricoli/forestali, della metrologia legale e dei preimballaggi, degli apparecchi a pressione, dei tessili e calzature, del vetro, delle misure orizzontali e procedurali, e dei prodotti chimici. Gli adeguamenti riguardano gli Stati membri e incidono sull’aggiornamento di allegati, elenchi, codici paese, denominazioni linguistiche e riferimenti tecnici per includere Bulgaria e Romania. Non introduce un regime materiale autonomo di prodotto, ma modifica il contenuto applicativo di direttive già vigenti, con efficacia subordinata all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.
Adeguamento di determinate direttive sulla libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
La direttiva 2006/96/CE del Consiglio interviene come atto di adattamento tecnico conseguente al trattato di adesione della Bulgaria e della Romania. Il suo scopo non è introdurre nuove regole di merito, ma rendere coerenti numerose direttive già vigenti con l’allargamento dell’Unione al 1° gennaio 2007, aggiornando allegati, codici paese, riferimenti linguistici e organismi nazionali indicati in atti di armonizzazione tecnica.
Base giuridica e finalità dell’intervento
L’atto si fonda sull’articolo 56 dell’atto di adesione Bulgaria-Romania, che disciplina gli adattamenti degli atti dell’Unione rimasti validi dopo il 1° gennaio 2007 quando tali adattamenti non siano già previsti dall’atto di adesione o dai relativi allegati. I considerando richiamano inoltre l’accordo politico raggiunto dalle parti contraenti sugli adattamenti necessari e la necessità di aggiornare tali adattamenti in funzione dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
Ambito materiale delle modifiche
La direttiva modifica un elenco molto ampio di atti dell’Unione, principalmente nell’area della libera circolazione delle merci. Gli interventi riguardano in particolare:
- omologazione dei veicoli a motore e dei trattori agricoli o forestali;
- emissioni, frenatura, dispositivi di sicurezza, illuminazione e componenti dei veicoli;
- metrologia legale e preimballaggi;
- apparecchi a pressione;
- tessili e calzature;
- vetro cristallo;
- procedure di normazione tecnica;
- classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
Modifiche alle direttive sui veicoli e sui trattori
La parte più estesa dell’allegato riguarda le direttive in materia di omologazione dei veicoli e dei trattori. In numerosi allegati e appendici viene inserito il riferimento specifico ai nuovi codici paese:
- «34 per la Bulgaria»;
- «19 per la Romania».
Tali inserimenti compaiono, a seconda dei casi, in allegati relativi a omologazione, codici distintivi, tabelle tecniche, note a piè di pagina, colonne di modelli e repertori di paesi. Tra le direttive interessate figurano, tra le altre, le direttive 70/156/CEE, 70/157/CEE, 70/220/CEE, 70/221/CEE, 70/388/CEE, 71/127/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/61/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 75/322/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/536/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 78/318/CEE, 78/764/CEE, 78/932/CEE, 79/622/CEE, 86/298/CEE, 87/402/CEE, 89/173/CEE, 91/226/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 2000/25/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2002/24/CE, 2003/37/CE, 2003/97/CE, 2005/66/CE.
In alcuni casi le modifiche non si limitano ai codici ma riguardano anche aggiornamenti delle diciture, come nell’articolo 5 della direttiva 2001/85/CE, dove sono aggiunte le espressioni in bulgaro e romeno, oppure nella direttiva 2003/97/CE, dove l’allegato è aggiornato per inserire «19 per la Romania» e «34 per Bulgaria» in punti specifici dell’appendice.
Metrologia legale, preimballaggi e apparecchi a pressione
Nella direttiva 71/316/CEE vengono aggiornati i riferimenti di paese con l’inserimento di «BG per la Bulgaria» e «RO per la Romania» nei punti relativi alle disposizioni comuni agli strumenti di misura. Analogamente, la direttiva 76/767/CEE sugli apparecchi a pressione recepisce gli stessi nuovi codici paese negli allegati relativi ai metodi di controllo.
Per la direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura, l’articolo 23 viene integrato con un paragrafo relativo al periodo transitorio, stabilendo che i valori monetari per Bulgaria e Romania, ai fini del punto 4.8.1 del capitolo IV dell’allegato della direttiva 71/348/CEE, sono fissati come segue:
- 1 stotinka;
- 1 nuovo leu.
Tessili, calzature e vetro
Nel settore calzaturiero, la direttiva 94/11/CE è modificata con l’inserimento, nei relativi elenchi multilingue, delle espressioni in bulgaro e romeno per le principali parti della calzatura e per i materiali rilevanti, tra cui:
- tomaia;
- fodera e sottopiede;
- suola;
- cuoio con pelo naturale;
- cuoio con rivestimento;
- tessile;
- altri materiali.
Per la direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile viene aggiunta all’articolo 5, paragrafo 1, la denominazione «необработена вълна» e la corrispondente espressione romena «lână virgină».
La direttiva 69/493/CEE sul vetro cristallo è adattata inserendo nuove dizioni in bulgaro e romeno nelle categorie del vetro cristallo previste dall’allegato I, colonna b), punti 1-4.
Normazione tecnica e organismi nazionali
La direttiva 98/34/CE, che istituisce la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, presenta una modifica strutturale importante: l’allegato II è sostituito integralmente per includere gli organismi nazionali di normalizzazione di tutti gli Stati membri, compresi quelli della Bulgaria e della Romania. Per questi due Stati sono indicati, rispettivamente, i relativi istituti nazionali di standardizzazione.
Prodotti chimici
La direttiva 1999/45/CE sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi è aggiornata nell’allegato VI, parte A, punto 5, con la sostituzione dell’elenco dei paesi, che ora comprende anche Bulgaria e Romania. Si tratta di un aggiornamento di natura tecnico-elencativa coerente con l’allargamento dell’Unione.
Obblighi di recepimento e cooperazione con la Commissione
Gli Stati membri devono adottare entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate;
- trasmettere una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva;
- informare la Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
La direttiva lascia agli Stati membri il potere di scegliere le modalità del richiamo alla direttiva negli atti nazionali, purché il riferimento sia inserito nella pubblicazione ufficiale o accompagni l’atto recepito.
Entrata in vigore e destinatari
L’entrata in vigore della direttiva è subordinata all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, e coincide con tale data. I destinatari formali dell’atto sono gli Stati membri.
Indicazione operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come atto di raccordo dell’acquis UE all’allargamento del 2007. Il suo impatto concreto è prevalentemente documentale e tecnico, ma richiede attenzione nei dossier di conformità, etichettatura, omologazione e documentazione di prodotto, perché modifica allegati e modelli che possono incidere su certificazioni, codici nazionali, formulari e riferimenti regolatori applicabili a operatori economici e autorità di controllo.
Disposizioni principali
Adeguamento di numerose direttive settoriali
L’articolo 1 dispone la modifica, conformemente all’allegato, di un ampio elenco di direttive sulla libera circolazione delle merci, tra cui direttive su veicoli a motore e trattori, metrologia legale, apparecchi a pressione, tessili, vetro, norme tecniche e prodotti chimici. Le modifiche sono puntuali e riguardano soprattutto allegati tecnici, elenchi di codici, indicazioni linguistiche e riferimenti a Bulgaria e Romania.
Recepimento nazionale entro la data di adesione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza; quando recepiscono, gli Stati devono inserire un riferimento alla direttiva o corredare gli atti pubblicati di tale riferimento, secondo modalità scelte dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata all’adesione
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato. L’efficacia dell’atto è quindi collegata all’adesione dei due nuovi Stati membri.
Destinatari
L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Aggiornamenti tecnici più rilevanti negli allegati
L’allegato introduce, in molte direttive sui veicoli, i codici «34 per la Bulgaria» e «19 per la Romania» negli allegati, nelle note, nelle colonne dei modelli e nelle appendici. In altri casi aggiorna denominazioni linguistiche e dizioni nazionali, ad esempio nei settori calzature, tessile, vetro, strumenti di misura e classificazione dei preparati pericolosi. Nell’ambito della direttiva 98/34/CE l’allegato II è sostituito per inserire gli organismi nazionali di normalizzazione di Bulgaria e Romania. In materia di prodotti chimici, l’allegato VI, parte A, punto 5, sostituisce l’elenco dei paesi includendo Bulgaria e Romania.
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