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Direttiva 2006/99

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/99/CE ha una funzione essenzialmente tecnica e di coordinamento: adegua talune direttive storiche in materia di diritto societario e contabilità alle conseguenze giuridiche dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea. L’intervento consiste principalmente nell’inserimento, negli articoli e negli allegati delle direttive modificate, delle forme societarie bulgare e rumene corrispondenti alle categorie già disciplinate dal diritto UE. Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro la data di adesione di Bulgaria e Romania, cioè entro il 1 gennaio 2007, e informare la Commissione.

Adeguamento di alcune direttive UE in materia di diritto societario e contabilità alle adesioni di Bulgaria e Romania, mediante l’inserimento delle corrispondenti forme societarie nazionali negli allegati e nelle definizioni rilevanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione al recepimento degli adattamenti delle direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE, 78/660/CEE, 78/855/CEE, 83/349/CEE e 89/667/CEE. Gli effetti materiali riguardano, in particolare, le società di diritto bulgaro e rumeno individuate negli allegati della direttiva come equivalenti alle forme societarie già contemplate dal diritto UE; non introduce una disciplina generale autonoma, ma modifica il perimetro soggettivo di direttive esistenti per tener conto dell’adesione di Bulgaria e Romania al 1 gennaio 2007.

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio: adeguamenti in materia di diritto societario per l’adesione di Bulgaria e Romania

La direttiva ha natura meramente adattativa e tecnica. Essa interviene sulle principali direttive europee in materia di diritto societario e contabilità per includere, nei testi e negli allegati, le forme societarie bulgare e rumene equivalenti a quelle già contemplate dal diritto dell’Unione, in vista dell’adesione dei due Stati al 1 gennaio 2007.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si colloca nel quadro dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania e dà attuazione all’articolo 56 di tale atto, che consente al Consiglio di adottare gli adattamenti necessari per gli atti dell’Unione che restano validi dopo il 1 gennaio 2007 e che richiedono modifiche conseguenti all’allargamento. Il preambolo richiama anche l’accordo politico raggiunto dalle Alte Parti contraenti sugli adattamenti da adottare prima dell’adesione.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente alcune direttive del diritto societario e contabile già in vigore:

  • direttiva 68/151/CEE, sulle garanzie richieste alle società per proteggere soci e terzi;
  • direttiva 77/91/CEE, sulla costituzione delle società per azioni e sulla salvaguardia del capitale;
  • direttiva 78/855/CEE, sulle fusioni delle società per azioni;
  • direttiva 89/667/CEE, sulle società a responsabilità limitata con un unico socio;
  • direttiva 78/660/CEE, sui conti annuali;
  • direttiva 83/349/CEE, sui conti consolidati.

L’effetto materiale è l’ampliamento delle categorie societarie rilevanti per Bulgaria e Romania, con l’inserimento delle rispettive denominazioni nazionali negli articoli e negli allegati interessati.

Modifiche in materia di diritto societario

Per le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE e 78/855/CEE, la modifica consiste nell’aggiunta delle forme societarie bulgare e rumene all’elenco delle società cui si applicano le rispettive discipline. In particolare:

  • per la Bulgaria: акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, a seconda della direttiva;
  • per la Romania: societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni, a seconda della direttiva.

Per la direttiva 89/667/CEE, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, vengono aggiunte le forme pertinenti per Bulgaria e Romania, includendo la società a responsabilità limitata rumena e le forme bulgare corrispondenti.

Modifiche in materia contabile

La quarta direttiva 78/660/CEE e la settima direttiva 83/349/CEE sono adeguate per includere le nuove tipologie societarie ai fini dei conti annuali e dei conti consolidati. In particolare, la direttiva 78/660/CEE viene integrata con ulteriori categorie di società di persone e di capitali, in modo da coprire anche:

  • in Bulgaria: събирателно дружество e командитно дружество, oltre alle forme di capitali già menzionate;
  • in Romania: asocietate în nume colectiv e societate în comandită simplă, oltre alle forme di capitali già menzionate.

Anche la direttiva 83/349/CEE viene modificata per riflettere le nuove categorie societarie ai fini del perimetro dei bilanci consolidati.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli adattamenti introdotti. È richiesto inoltre:

  • l’invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali;
  • la trasmissione di una tavola di concordanza;
  • la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, con riserva che tale trattato entri effettivamente in vigore. Non è quindi prevista una scadenza ordinaria di recepimento sganciata dall’allargamento, ma un adeguamento coordinato con la data di adesione.

Rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come atto di coordinamento dei riferimenti soggettivi nelle direttive societarie e contabili. Essa non introduce nuovi obblighi sostanziali per le imprese, ma garantisce che le società bulgare e rumene siano correttamente ricomprese nei regimi europei relativi a pubblicità societaria, tutela del capitale, fusioni, bilanci annuali e consolidati.

Disposizioni principali

Oggetto e tecnica di adeguamento

L’articolo 1 dispone che le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE, 78/660/CEE, 78/855/CEE, 83/349/CEE e 89/667/CEE siano modificate conformemente all’allegato. La direttiva non riscrive in modo sostanziale la disciplina, ma aggiorna l’elenco delle forme societarie rilevanti e le corrispondenze terminologiche con gli ordinamenti bulgaro e rumeno.

Termine e modalità di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza; quando adottano le misure nazionali, queste devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Obbligo di comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore subordinata all’adesione

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Destinatari

L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Modifiche alla prima direttiva 68/151/CEE

Nell’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE vengono aggiunte, come forme societarie di Bulgaria e Romania, rispettivamente: in Bulgaria, акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции; in Romania, societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni.

Modifiche alla seconda direttiva 77/91/CEE

All’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/91/CEE vengono aggiunte, tra le società interessate: in Bulgaria, акционерно дружество; in Romania, societate pe acţiuni.

Modifiche alla terza direttiva 78/855/CEE

All’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE vengono aggiunte: in Bulgaria, акционерно дружество; in Romania, societate pe acţiuni.

Modifiche alla dodicesima direttiva 89/667/CEE

All’articolo 1 della direttiva 89/667/CEE vengono aggiunte, per Bulgaria e Romania, le forme societarie rilevanti per le società a responsabilità limitata con un unico socio: in Bulgaria, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество; in Romania, societate cu răspundere limitată.

Modifiche alla quarta direttiva 78/660/CEE

Per la direttiva sui conti annuali di taluni tipi di società, l’allegato inserisce all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e al secondo comma nuove lettere per le forme societarie bulgare e rumene, includendo anche società di persone e di capitali equivalenti: in Bulgaria, акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, nonché събирателно дружество e командитно дружество; in Romania, societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni, nonché asocietate în nume colectiv e societate în comandită simplă.

Modifiche alla settima direttiva 83/349/CEE

Per i conti consolidati, l’articolo 4, paragrafo 1, è integrato con le nuove categorie societarie di Bulgaria e Romania, allineando l’ambito soggettivo della direttiva alle nuove forme presenti negli Stati aderenti.

Come è indicizzato

Materiediritto societariocontabilità societariabilancifusioni societarieallargamento dell'unione europea

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