Direttiva 2006/120
Direttiva 2006/120/CE della Commissione, del 27 novembre 2006 , che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rettifica alcuni errori della direttiva 2005/30/CE e ne chiarisce l'applicazione ai convertitori catalitici di ricambio nuovi. Stabilisce che, per questi prodotti conformi, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né vietarne vendita o installazione a decorrere dal 18 maggio 2006. Introduce inoltre un divieto, dal 1° gennaio 2009, di vendita o installazione di convertitori catalitici di ricambio non omologati secondo la normativa tecnica richiamata.
Rettifica e modifica della direttiva 2005/30/CE in materia di omologazione e commercializzazione dei convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore a due o tre ruote.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con riferimento ai nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli a motore a due o tre ruote omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e della direttiva 2002/24/CE. Incide sulle procedure di omologazione CE, sulla vendita e sull'installazione su veicoli di tali convertitori; dal 1° gennaio 2009 introduce un divieto per i convertitori di ricambio non omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE come modificata.
Rettifica e modifica della direttiva 2005/30/CE sui convertitori catalitici di ricambio per veicoli a due o tre ruote
La direttiva della Commissione del 27 novembre 2006 interviene sulla direttiva 2005/30/CE per correggere errori materiali, chiarire la portata retroattiva di una disposizione e introdurre una regola espressa sul divieto di commercializzazione di convertitori catalitici non omologati. Il testo è adottato nel quadro delle direttive 97/24/CE e 2002/24/CE sull'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e si fonda sugli articoli 7 e 17 di tali atti.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la Commissione ha ritenuto necessario:
- correggere errori presenti nella direttiva 2005/30/CE;
- chiarire che l'articolo 3, paragrafo 1, riguarda, con effetto retroattivo, i nuovi convertitori catalitici di ricambio conformi alle prescrizioni tecniche modificate;
- apportare correzioni redazionali all'allegato I;
- introdurre una disposizione che vieti, dopo un periodo transitorio, la vendita o l'installazione di convertitori catalitici di ricambio non omologati.
Ambito di applicazione materiale
La disciplina riguarda i convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati a essere montati su veicoli già omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE. Il testo incide sia sulla fase di omologazione CE sia sulla successiva circolazione commerciale del prodotto, in particolare quanto a vendita e installazione su veicoli.
Rettifica dell'articolo 3, paragrafo 1
La disposizione sostitutiva chiarisce che, per i nuovi convertitori catalitici di ricambio conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE, come modificata dalla direttiva 2005/30/CE, gli Stati membri non possono, a decorrere dal 18 maggio 2006:
- rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE;
- vietarne la vendita;
- vietarne l'installazione su un veicolo.
Si tratta di un obbligo di risultato che limita la discrezionalità nazionale: una volta verificata la conformità del prodotto alle prescrizioni tecniche richiamate, gli Stati membri devono ammetterne l'omologazione e la commercializzazione nei termini indicati.
Correzione redazionale dell'allegato I
La direttiva sostituisce, nell'intero testo dell'allegato I della direttiva 2005/30/CE, il rinvio a "allegato VI, punto 5" con il rinvio a "allegato VI, punto 4 bis". La modifica ha natura tecnica e di coordinamento normativo.
Nuovo divieto dal 1° gennaio 2009
È aggiunto all'articolo 3 della direttiva 2005/30/CE un nuovo paragrafo 3, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati membri devono rifiutare la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non siano del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, come modificata dalla presente direttiva.
La norma introduce quindi un passaggio da una fase transitoria a un divieto pieno, lasciando agli Stati membri solo la scelta delle modalità interne di attuazione, non del risultato.
Recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 settembre 2007. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli stessi Stati membri;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori del settore e per i consulenti che assistono imprese o autorità nazionali, il testo è rilevante perché:
- conferma la libera ammissione, dal 18 maggio 2006, dei convertitori catalitici di ricambio nuovi conformi alle prescrizioni tecniche europee richiamate;
- impone, dal 1° gennaio 2009, l'esclusione dal mercato dei convertitori non omologati;
- richiede un attento coordinamento tra disciplina tecnica dell'omologazione, norme nazionali di recepimento e controlli sul mercato.
La direttiva non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma affida agli Stati membri l'attuazione delle misure necessarie entro il termine di trasposizione, nel rispetto del risultato imposto dal legislatore unionale.
Disposizioni principali
Rettifica dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/30/CE
Per i nuovi convertitori catalitici di ricambio conformi alla direttiva 97/24/CE, come modificata, e destinati a veicoli già omologati, gli Stati membri non possono, a decorrere dal 18 maggio 2006, rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE né vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.
Correzione redazionale dell'allegato I
Nell'allegato I della direttiva 2005/30/CE, il rinvio "allegato VI, punto 5" è sostituito in tutto il testo con "allegato VI, punto 4 bis".
Nuovo divieto dal 1° gennaio 2009
È aggiunto all'articolo 3 della direttiva 2005/30/CE un paragrafo 3 che impone agli Stati membri, dal 1° gennaio 2009, di rifiutare la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non siano del tipo omologato conformemente alla direttiva 97/24/CE, come modificata dalla presente direttiva.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 settembre 2007 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tabella di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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