Sentenza del 07/08/2015 n. 16617 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Versamenti diretti - Portata generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso degli acconti d'imposta sul TFR relativi al 1997, versati il 31 luglio e il 31 dicembre 1997. Sosteneva che, avendo cessato l'attività e non avendo più dipendenti dal 22 settembre 2000, i versamenti fossero divenuti privi di causa e integrassero un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., anziché al termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 si applica in via generale a ogni richiesta di rimborso relativa a versamenti diretti non dovuti, indipendentemente dalla causa dell'indebito, inclusi gli errori riguardanti l'esistenza stessa dell'obbligazione tributaria o l'ammontare dell'imposta. L'istanza presentata il 12 novembre 2004, rispetto ai versamenti del 1997, era quindi tardiva. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto ... ha l'onere di presentare ... istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale del relativo obbligo.
La norma ha portata generale e si applica a qualsiasi indebito collegato a un versamento diretto, sia che riguardi errori materiali o di calcolo, sia che riguardi l'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria.
Art. 2033 del codice civile
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
La qualificazione del pagamento come indebito oggettivo non consente di sostituire il termine decadenziale tributario con il termine ordinario di prescrizione quando il rimborso riguarda un versamento diretto d'imposta disciplinato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
Art. 2946 del codice civile
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Il termine decennale non trova applicazione quando una disciplina tributaria speciale prevede uno specifico termine decadenziale per chiedere il rimborso.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
La ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Per i rimborsi relativi a versamenti diretti d'imposta, l'istanza deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento, anche quando si sostiene che l'imposta fosse totalmente inesistente o non dovuta.
- La qualificazione civilistica del pagamento come indebito oggettivo non consente, di regola, di applicare il termine decennale di prescrizione in luogo del termine speciale di decadenza tributaria.
- Il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 comporta la perdita del diritto di chiedere il rimborso e rende irretrattabile il rapporto tributario, salvo diverse specifiche discipline applicabili.
- In situazioni analoghe è necessario individuare la data esatta di ciascun versamento e calcolare separatamente il termine di 48 mesi per ogni pagamento.
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