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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8984/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa per compressione del termine di 48 ore per esaminare gli atti e presentare deduzioni al giudice della convalida, atteso che la convalida è stata disposta dopo circa 3 ore e 15 minuti dalla richiesta del PM; 2) difetto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza della misura (mancata adeguata esplicitazione dei presupposti e della congruità della durata). La misura contestata era il provvedimento del Questore che imponeva un divieto di accesso a luoghi di manifestazioni calcistiche per cinque anni e, contestualmente, l'obbligo di presentarsi al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine delle partite della L.R. Vicenza.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine di 48 ore) e ne ha dichiarato l'assorbimento del secondo. Ha osservato che il controllo giurisdizionale del GIP sulla convalida è circoscritto alla prescrizione che incide sulla libertà personale (l'obbligo di presentazione), mentre il divieto di accesso agli impianti sportivi attiene alla libertà di circolazione e ricade sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Considerato che il provvedimento del Questore era stato notificato il 26/07/2022 alle ore 18:05 e la richiesta di convalida del PM è stata presentata l'11:00 del 28/07/2022, mentre il GIP ha depositato l'ordinanza nello stesso giorno senza rispettare il termine utile per permettere al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa, l'ordinanza è stata annullata senza rinvio. È stata inoltre dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore, limitatamente alla parte che impone l'obbligo di presentazione al Commissariato di P.S.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana, art. 13

    La restrizione della libertà personale (obbligo di presentazione) è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale del giudice ordinario ai sensi dell'art. 13 Cost.; pertanto la convalida deve essere valutata dal GIP con tutti i presupposti di legittimità.

  • Costituzione italiana, art. 16

    Le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno (divieto di accesso agli impianti sportivi) attengono all'ambito della libertà di movimento e ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo, non nella convalida del GIP.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate dalla sentenza)

    Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004; Sez. U., n. 4441 del 29/11/2005; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016

    La giurisprudenza stabilisce che: il controllo del GIP sulla convalida deve riguardare compiutamente i presupposti di legittimità della misura e la congruità della sua durata; il termine di 48 ore per l'esame degli atti e per le deduzioni del destinatario e per la richiesta del PM è vincolante; la fissazione di un termine dilatorio prima della decisione è un presidio di garanzia del diritto di difesa e non un mero adempimento formale.

Massime di principio

  • Se la misura impone un obbligo di presentazione o altre limitazioni della libertà personale, il GIP esercita il controllo di convalida e deve rispettare il termine di 48 ore per permettere al destinatario di esaminare gli atti e difendersi; la violazione di questo termine può determinare l'annullamento della convalida e l'inefficacia della misura nella parte relativa alla libertà personale.
  • I provvedimenti che limitano solo la libertà di circolazione (es. divieto di accesso a impianti sportivi) ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo; tali profili vanno impugnati davanti al TAR/giudice amministrativo, non tramite la convalida penale del GIP.
  • La motivazione del GIP non può essere formale o apparente: deve affrontare i presupposti di necessità e urgenza e valutare la congruità della durata della misura; in mancanza di motivazione adeguata, è possibile impugnare l'ordinanza per vizio di motivazione.
  • La fissazione di un termine dilatorio prima della decisione sulla convalida è una tutela effettiva del diritto di difesa; il giudice non dovrebbe decidere senza aver prima garantito il tempo utile per l'esame degli atti e per le deduzioni del difensore.
  • In una situazione analoga, il difensore dovrebbe verificare tempestivamente i tempi di notifica e i termini per la convalida; se la convalida avviene troppo rapidamente, è consigliabile proporre ricorso per violazione del diritto di difesa e per annullamento della convalida relativamente alle misure che incidono sulla libertà personale.

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