Cassazione Penale, Sentenza n. 8984/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa per compressione del termine di 48 ore per esaminare gli atti e presentare deduzioni al giudice della convalida, atteso che la convalida è stata disposta dopo circa 3 ore e 15 minuti dalla richiesta del PM; 2) difetto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza della misura (mancata adeguata esplicitazione dei presupposti e della congruità della durata). La misura contestata era il provvedimento del Questore che imponeva un divieto di accesso a luoghi di manifestazioni calcistiche per cinque anni e, contestualmente, l'obbligo di presentarsi al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine delle partite della L.R. Vicenza.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine di 48 ore) e ne ha dichiarato l'assorbimento del secondo. Ha osservato che il controllo giurisdizionale del GIP sulla convalida è circoscritto alla prescrizione che incide sulla libertà personale (l'obbligo di presentazione), mentre il divieto di accesso agli impianti sportivi attiene alla libertà di circolazione e ricade sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Considerato che il provvedimento del Questore era stato notificato il 26/07/2022 alle ore 18:05 e la richiesta di convalida del PM è stata presentata l'11:00 del 28/07/2022, mentre il GIP ha depositato l'ordinanza nello stesso giorno senza rispettare il termine utile per permettere al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa, l'ordinanza è stata annullata senza rinvio. È stata inoltre dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore, limitatamente alla parte che impone l'obbligo di presentazione al Commissariato di P.S.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 13
La restrizione della libertà personale (obbligo di presentazione) è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale del giudice ordinario ai sensi dell'art. 13 Cost.; pertanto la convalida deve essere valutata dal GIP con tutti i presupposti di legittimità.
Costituzione italiana, art. 16
Le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno (divieto di accesso agli impianti sportivi) attengono all'ambito della libertà di movimento e ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo, non nella convalida del GIP.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate dalla sentenza)
Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004; Sez. U., n. 4441 del 29/11/2005; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009; Sez. 3, n. 36276 del 04/05/2011; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016
La giurisprudenza stabilisce che: il controllo del GIP sulla convalida deve riguardare compiutamente i presupposti di legittimità della misura e la congruità della sua durata; il termine di 48 ore per l'esame degli atti e per le deduzioni del destinatario e per la richiesta del PM è vincolante; la fissazione di un termine dilatorio prima della decisione è un presidio di garanzia del diritto di difesa e non un mero adempimento formale.
Massime di principio
- Se la misura impone un obbligo di presentazione o altre limitazioni della libertà personale, il GIP esercita il controllo di convalida e deve rispettare il termine di 48 ore per permettere al destinatario di esaminare gli atti e difendersi; la violazione di questo termine può determinare l'annullamento della convalida e l'inefficacia della misura nella parte relativa alla libertà personale.
- I provvedimenti che limitano solo la libertà di circolazione (es. divieto di accesso a impianti sportivi) ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo; tali profili vanno impugnati davanti al TAR/giudice amministrativo, non tramite la convalida penale del GIP.
- La motivazione del GIP non può essere formale o apparente: deve affrontare i presupposti di necessità e urgenza e valutare la congruità della durata della misura; in mancanza di motivazione adeguata, è possibile impugnare l'ordinanza per vizio di motivazione.
- La fissazione di un termine dilatorio prima della decisione sulla convalida è una tutela effettiva del diritto di difesa; il giudice non dovrebbe decidere senza aver prima garantito il tempo utile per l'esame degli atti e per le deduzioni del difensore.
- In una situazione analoga, il difensore dovrebbe verificare tempestivamente i tempi di notifica e i termini per la convalida; se la convalida avviene troppo rapidamente, è consigliabile proporre ricorso per violazione del diritto di difesa e per annullamento della convalida relativamente alle misure che incidono sulla libertà personale.
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