Cassazione Civile, Ordinanza n. 34484/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2005 e 2006, ritenendo il tributo non dovuto perché la sua attività professionale di avvocato non sarebbe stata svolta con autonoma organizzazione. L'Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR, accogliendo l'appello principale dell'Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo invece sussistente l'autonoma organizzazione sulla base del fatto che il professionista si avvaleva di beni e servizi propri e in associazione con altri professionisti. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che mancavano i presupposti dell'IRAP: egli operava come semplice collaboratore esterno di uno studio legale, senza poteri direttivi né qualifica di associato, utilizzando soltanto beni messi a disposizione dallo studio (ufficio, pc, telefoni, segreteria).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la CTR aveva desunto la debenza dell'IRAP in modo troppo generico, senza verificare i due requisiti rilevanti secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite: che il professionista sia responsabile dell'organizzazione e non inserito in una struttura altrui, e che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia della mera segreteria/esecuzione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è invocato come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
individua il presupposto dell'IRAP nell'autonoma organizzazione
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione
Cass. Sez. Un. 10 maggio 2016, n. 9451
"il requisito dell'autonoma organizzazione ... ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione ... b) impieghi beni strumentali eccedenti ... oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui ..."
fissa il criterio applicativo del presupposto IRAP per i professionisti
d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
è la disciplina dell'IRAP su cui si incentra la controversia
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, per i professionisti l'autonoma organizzazione non può essere affermata in modo astratto o per formule generiche, ma va accertata in concreto verificando se il contribuente sia effettivo responsabile dell'organizzazione oppure sia inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
- Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre solo se il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività senza organizzazione, oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui oltre la soglia di collaborazioni meramente esecutive o di segreteria.
- Quando il giudice di merito omette di verificare i criteri sostanziali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e si limita a richiamare genericamente l'uso di beni e servizi o la collaborazione con altri professionisti, la decisione è censurabile per errata applicazione della disciplina dell'IRAP.
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