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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01111/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva versato l'IRAP per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 e aveva chiesto il rimborso di quanto versato, sostenendo che la propria attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN era svolta con i soli mezzi strumentali minimi e tipici della professione, senza una autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto dell'imposta. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva agito in giudizio. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, ma la C.T.R. aveva riformato la decisione ritenendo sussistente il presupposto dell'IRAP per la presenza di personale dipendente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 e la violazione degli artt. 23 e 53 Cost., sostenendo che la presenza del dipendente non bastasse a integrare l'autonoma organizzazione; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la C.T.R. non avesse considerato che il quid pluris richiesto per l'IRAP del professionista è la maggiore capacità di arricchimento derivante dall'organizzazione autonoma.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha richiamato il principio per cui il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Applicando tale criterio al caso concreto, ha rilevato che il medico non utilizzava beni strumentali eccedenti il minimo necessario e si avvaleva di un solo dipendente, con costo non incompatibile con un ordinario rapporto di studio professionale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo del contribuente, con riconoscimento del diritto al rimborso IRAP. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'IRAP è dovuta solo in presenza dell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; il mero lavoro autonomo non basta.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità nella censura di errata applicazione dell'imposta.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di capacità contributiva nella censura sull'assoggettamento all'IRAP.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso relativo a violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre solo quando il professionista sia responsabile della struttura organizzativa e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui in misura apprezzabile.
  • La presenza di un solo dipendente con mansioni esecutive, di regola, non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione, se non emerge un apporto organizzativo ulteriore e significativo.
  • Nel giudizio di rimborso dell'IRAP, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza dei presupposti impositivi, compresa la mancanza di autonoma organizzazione.
  • L'accertamento dell'autonoma organizzazione è rimesso al giudice di merito, ma in cassazione è censurabile quando la motivazione si discosti dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità o faccia cattivo governo dei relativi principi.
  • Per il medico convenzionato con il SSN, l'utilizzo di mezzi ordinari di studio, di strutture di supporto o di un limitato ausilio lavorativo non equivale automaticamente a autonoma organizzazione, se tali elementi servono solo a rendere più agevole l'esercizio della professione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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