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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 328/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanne per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (in concorso, art. 110 c.p., con riferimento all'art. 12 d.lgs. 286/1998): si contestava l'organizzazione di trasferte (prenotazione volI, accompagnamento di cittadini albanesi muniti di documenti italiani falsi o denunciati smarriti, e il ritorno in Italia dei documenti per riutilizzo). Ursomarso deduceva insufficienza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sua effettiva presenza sui voli, alla prova della consapevolezza del possesso di documenti falsi e alla sussistenza dell'aggravante della pluralità degli agenti; chiedeva inoltre il riconoscimento dell'attenuante della partecipazione minima e delle generiche e censurava il trattamento sanzionatorio. Marinelli deduceva travisamento della prova e carenza di elementi probatori (in particolare sulla testimonianza del teste Forcella e sul fatto che i titoli di viaggio trovati non dimostrerebbero la sua responsabilità né la sua consapevolezza), nonché l'assenza di riscontri empirici del suo coinvolgimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati o inammissibili. Ha confermato la ricostruzione dei fatti svolta dai giudici di merito: prenotazioni unitary, reperimento di carte di imbarco e documenti falsi/denunciati come smarriti, rinvenimento di copie delle carte di imbarco nei messaggi sul cellulare di un coimputato, collegamenti logici tra le trasferte e ripetuto utilizzo degli stessi documenti. Ha ritenuto che le doglianze difensive si riducessero a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha respinto la richiesta di escludere l'aggravante della pluralità degli agenti e ha applicato il principio per cui l'attenuante della partecipazione minima (art. 114 c.p.) non si applica quando una norma speciale considera la pluralità come aggravante (art. 12 d.lgs. 286/1998). Conseguentemente sono state confermate le condanne: per Anna Maria Marinelli anni 5 e mesi 6 di reclusione e euro 18.000 di multa; per Massimo Carmelo Ursomarso anni 5 e mesi 2 di reclusione e euro 16.000 di multa, oltre agli accessori di legge e alle spese processuali; riconosciuta la recidiva reiterata per Ursomarso e applicata la disciplina del reato continuato ove ritenuto.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ha utilizzato la nozione per attribuire la responsabilità collettiva nell'organizzazione e realizzazione dei viaggi fraudolenti.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 3 lett. d) e comma 3-ter lett. b)

    La norma special e sull'immigrazione considera la pluralità dei partecipanti come circostanza aggravante; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante sulla base degli elementi probatori (prenotazioni comuni, carte di imbarco ricorrenti, coordinamento delle trasferte).

  • Codice penale, art. 114

    L'attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile quando una norma speciale prevede la pluralità come aggravante (applicazione del principio di specialità e della clausola di riserva ex art. 112 c.p.).

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1

    Limita gli elementi di censura in cassazione; la Corte ha ricordato che non è consentito sostituire la valutazione di merito con una diversa rilettura delle prove o una rivalutazione dei fatti.

  • Codice di procedura penale, artt. 192 e 546

    Richiamati in relazione alle censure di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata una difformità palese e non controvertibile tra il senso delle dichiarazioni rese e la valutazione dei giudici di merito.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Sull'apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche: la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo motivazione illogica o contraddittoria, che qui non è stata riscontrata.

  • Codice penale, art. 112

    Richiama la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale; la Corte ha fatto leva su tale principio per escludere l'applicabilità dell'attenuante della partecipazione minima in presenza dell'aggravante speciale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le risultanze di fatto: i motivi che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili o infondati se la motivazione di merito è logica e coerente.
  • La prova documentale (prenotazioni, carte di imbarco, dati contenuti in telefoni di terzi) può essere sufficiente a ricostruire un coordinamento tra soggetti e la responsabilità per favoreggiamento dell'immigrazione, anche se non esistono riprese video o firme dirette.
  • L'aggravante costituita dalla pluralità degli agenti prevista da una norma speciale (art. 12 d.lgs. 286/1998) integra il fatto che l'attenuante della partecipazione minima non trovi applicazione; pertanto non vale l'argomento della 'ruolo marginale' se la pluralità è stata dimostrata.
  • Le deduzioni difensive che mirano solo a contestare la credibilità di singole testimonianze senza dimostrare palese travisamento della prova non superano il vaglio di legittimità.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione congrua e non contraddittoria sull'assenza di elementi favorevoli.
  • Per contestare con successo una condanna occorre indicare vizi di diritto evidenti o mostrare che la motivazione di merito è illogica, contraddittoria o manifesta-mente insufficiente, non basterà proporre ricostruzioni alternative dei fatti.
  • Gli elementi indiziari concatenati (prenotazioni comuni, ripetizione di documenti utilizzati in più trasferte, ritrovamento di immagini/crediti relativi ai viaggi sui telefoni di terzi) rafforzano la possibilità di inferire un progetto criminoso collettivo.

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