Cassazione Penale, Sentenza n. 1497/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava: (1) violazione di legge e mancata autonoma motivazione dell'ordinanza in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) e comma 2-ter c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse semplicemente riprodotto valutazioni precedenti senza confrontarsi con le argomentazioni difensive (interrogatorio e memoria) e senza adeguata valutazione degli apporti difensivi; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà in ordine al reato di estorsione (capo 19), poiché la difesa aveva dimostrato che l'intervento di Bartone era finalizzato a solidarietà familiare, privo di tornaconto personale, senza contatti organici con altri indagati e senza contributo rafforzativo concreto all'azione estorsiva; (3) mancata valutazione delle esigenze cautelari, lamentando l'assenza di elementi personologici e di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, la natura occasionale della condotta e l'ampio intervallo temporale dagli eventi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, ritenendo che l'ordinanza impugnata contenga una specifica e coerente disamina dei temi rilevanti e che la mera riproduzione di passaggi non configuri difetto di autonoma valutazione. Sono invece stati ritenuti fondati il secondo e, soprattutto, il terzo motivo. Sulla questione dell'estorsione la Corte ha rilevato che l'ordinanza non dava adeguata e completa conto del tipo e dell'effettivo contributo fornito da Bartone, non essendo dimostrato né un approccio estorsivo diretto né il concreto rafforzamento del proposito criminoso dei terzi, né un tornaconto personale; poteva dunque non escludersi che l'intervento fosse mosso da solidarietà familiare. Sul profilo cautelare la Corte ha ritenuto decisivo che il Tribunale si sia limitato ad affermazioni apodittiche, richiamando l'aggravante dell'art. 416-bis e la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., senza considerare l'assenza di specifiche interessenze del ricorrente, la natura occasionale del fatto e il decorso di oltre quattro anni dagli eventi, elementi idonei ad attenuare le esigenze cautelari e la presunzione stessa. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 1 giugno 2023, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen. (comma 2, lett. c) e c-bis) e comma 2-ter)
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e nullità del provvedimento; la Corte ha ritenuto la censura genericamente formulata e manifestamente infondata poiché l'ordinanza impugnata contiene una disamina specifica, anche se riproduttiva di precedenti passaggi
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato dal Tribunale come elemento aggravante e per valutare la contiguità a compagini di tipo mafioso; la Corte ha sottolineato che l'affermazione dell'aggravante non può sostituire la valutazione di elementi concreti relativi alla partecipazione effettiva e alla persistenza di interessenze
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione prevista da tale disposizione è stata richiamata dal Tribunale per sostenere le esigenze cautelari; la Corte ha precisato che tale presunzione può essere superata da elementi fattuali come il significativo decorso del tempo e l'assenza di indici di pericolo attuale, richiedendo valutazioni concrete e attuali
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 convertito con legge 199/2022
Norme procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha operato ai sensi delle disposizioni emergenziali e delle successive proroghe
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 26837/2008 "Alfiero"; Sez. 2, n. 2833/2012 "Adamo"; Sez. U, n. 40538/2009 "Lattanzi"; Sez. 6, n. 31587/2023 "Gargano"; Sez. 6, n. 19863/2021 "Scozzafava")
La Corte ha richiamato pronunce di legittimità secondo le quali il contributo alla commissione di un reato deve essere concretamente dimostrato per configurare concorso punibile e secondo le quali il decorso del tempo può affievolire le esigenze cautelari e contribuire a superare presunzioni processuali
Massime di principio
- La semplice riproduzione di passaggi di precedenti provvedimenti non è di per sé causa di nullità, purché il provvedimento impugnato contenga una specifica e coerente disamina dei temi rilevanti; la censura deve però essere formulata con specificità per essere ammissibile
- Per ritenere il concorso in estorsione occorre dimostrare un contributo concreto e rafforzativo alla condotta estorsiva: interventi neutri o volti alla mera solidarietà familiare, privi di tornaconto personale e di contatti organici con i coindagati, possono non integrare concorso punibile
- Le esigenze cautelari devono essere valutate in termini di concretezza e attualità; il richiamo generico ad aggravanti associative o a presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p. non è sufficiente se non supportato da elementi fattuali attuali e specifici
- Il decorso del tempo dai fatti contestati è un elemento rilevante che può attenuare le esigenze cautelari e contribuire a superare presunzioni processuali, specie quando la condotta è isolata e non emergono indici di persistenza del pericolo
- Quando un vizio cautelare è decisivo e rende manifestamente insussistenti le esigenze cautelari, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e disporre la immediata liberazione del detenuto
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