Cassazione Penale, Sentenza n. 14386/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mira ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce per plurimi episodi di furto in abitazione. Le censure principali riguardano l'utilizzabilità delle prove assunte e l'attendibilità delle chiamate in correità: la difesa contesta che talune propalazioni (De Pascali rispetto al capo a1; Calogiuri rispetto ai capi a2 e a5; Grasso rispetto al capo a3) siano state qualificate come dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 350 co. 5 c.p.p., mentre sarebbero in realtà risposte a chiarimenti richiesti dalla polizia giudiziaria (sommarie informazioni) e quindi prive del requisito della spontaneità e, se rese senza le garanzie, inutilizzabili. Il ricorso inoltre osserva che i giudici di merito si sono limitati a prenderne atto formalmente senza valutare il contenuto. Infine, considerata l'esclusione delle aggravanti in primo grado, il termine di prescrizione è decorso (ultimo fatto prescritto il 16/04/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che alcune censure sulla qualificazione formale delle dichiarazioni non fossero state adeguatamente valutate dai giudici di merito e che mancassero elementi per una pronuncia definitiva sul tema (ex art. 129, comma 2, c.p.p.). Tuttavia, verificato il decorso del termine di prescrizione dell'ultimo fatto contestato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 350 co. 5 c.p.p.
La Corte distingue tra "sommarie informazioni" e "dichiarazioni spontanee": nel caso di De Pascali le dichiarazioni sono state ritenute sommarie informazioni e quindi inutilizzabili per carenza delle garanzie; per altre dichiarazioni (Calogiuri, Grasso) i giudici di merito si sono limitati alla qualificazione formale come spontanee senza confrontarsi con il contenuto, lasciando aperta la questione dell'effettiva spontaneità e utilizzabilità.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha osservato l'assenza di elementi che permettessero di pronunciarsi definitivamente ai sensi di tale disposizione (ossia di decidere su determinati profili senza rinvio), ragion per cui non è stata resa una decisione di merito su tutte le questioni evidenziate; tuttavia il decorso della prescrizione ha reso comunque necessario l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La qualificazione formale di una dichiarazione come "spontanea" non è sufficiente: i giudici devono valutare il contenuto e le circostanze per accertare la reale spontaneità e la regolarità delle garanzie procedurali.
- Le "sommarie informazioni" rese senza le garanzie previste possono essere inutilizzabili e compromettere l'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi come elementi a sostegno di chiamate in correità.
- L'attendibilità di una chiamata in correità dipende dall'effettiva ammissibilità delle dichiarazioni su cui essa si fonda e richiede valutazione motivata dei giudici di merito; la mera trascrizione o qualificazione formale non basta.
- Se, in seguito a correzioni delle qualifiche giuridiche dei fatti (esclusione di aggravanti), il termine di prescrizione viene meno, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato quando la prescrizione è già decorso.
- In sede di legittimità la mancanza di esame sostanziale degli atti da parte dei giudici di merito può portare a riesame o all'annullamento, ma l'effetto pratico finale dipende anche dall'eventuale intervenuta prescrizione dei reati.
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