Cassazione Penale, Sentenza n. 10292/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, sostenendo che la qualifica di "fornitore" di droga non basterebbe a provare l'appartenenza all'associazione e che le intercettazioni non dimostrerebbero un vincolo associativo né esclusività di rifornimento; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, lamentando la mancata valutazione di misure meno afflittive e l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione, data la distanza temporale (circa 4 anni) tra le condotte contestate e la misura cautelare, nonché l'esistenza di un "tempo silente" senza elementi recenti a carico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo, richiamando la nozione giurisprudenziale secondo cui chi fornisce abitualmente e con continuità sostanze allo snodo di un sodalizio può essere considerato associato. Ha ritenuto rilevante la serie di forniture dal giugno 2020 all'aprile 2021 e la partecipazione del Morfea alla dinamica conflittuale tra sodali (Sciarrone e Violi), segno di coinvolgimento non meramente sinallagmatico. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che la breve latitanza/sottrazione del Morfea all'esecuzione della misura e la condivisione di quel periodo con altro coindagato sono elementi che giustificano il pericolo di fuga e la possibile perdurante capacità di mantenere rapporti con il sodalizio, quindi la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposte le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Corte di cassazione, Sezione VI, 30 dicembre 2024, n. 47563 (rv 287343)
Giurisprudenza richiamata per affermare che è configurabile la qualità di "associato" per chi abitualmente e con continuità rifornisca di sostanze stupefacenti un sodalizio preesistente
art. 616 cod. proc. pen.
citato nel dispositivo per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
citata per le comunicazioni successive
Richiesta di adempimenti comunicativi previsti dopo la statuizione
Massime di principio
- La fornitura abituale e continuativa di stupefacenti a un sodalizio può integrare la partecipazione associativa anche in assenza di esclusività del rapporto; non è necessario che il contributo sia unico.
- Intercettazioni e rapporti anche con un solo sodale possono essere valutati complessivamente per dimostrare la consapevolezza di operare all'interno di un'organizzazione delinquenziale; questioni di interpretazione delle conversazioni sono in gran parte di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Un lungo "tempo silente" fra le condotte contestate e l'adozione della misura non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se sussistono elementi concreti che attestino il mantenimento di rapporti o comportamenti (es. latitanza o sottrazione all'esecuzione) indicativi di pericolo di fuga o di reiterazione.
- La condotta di sottrarsi, anche per pochi giorni, all'esecuzione di una misura cautelare è valutata come indice significativo di volontà di eludere il processo e può giustificare la custodia cautelare.
- La presunta disparità di trattamento tra coindagati non incide sul giudizio individuale di ciascuno a meno che non si dimostri l'identità sostanziale delle posizioni e la sussistenza di un vizio comune che vada a contaminare tutti i provvedimenti.
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