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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18806/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Filippelli impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rimessione in libertà. Sostiene in primo luogo che il Giudice dell'esecuzione ha erroneamente applicato l'art. 657, comma 4, c.p.p. (disciplina sulla fungibilità della detenzione) trattando le condotte come reati distinti riunificati ex art. 81 c.p., mentre egli avrebbe subito carcerazione per un unico reato permanente iniziato nel 2000: perciò chiede che sia computato l'intero periodo di custodia cautelare sine titulo almeno a partire dall'inizio del reato permanente. In secondo luogo deduce che, dopo il riconoscimento della continuazione con provvedimento del 14 luglio 2025 (che ha rideterminato la pena inflitta con la sentenza del 6 giugno 2011), la modifica della pena originaria doveva essere considerata per riconoscere la fungibilità della pena già scontata e dunque detrarre quella quota già espia­ta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di computare come credito di pena o detrazione il periodo di custodia o la pena espiata se tali periodi sono anteriori alla commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire. Ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui tale limitazione si applica anche quando il "credito" nasce da riconoscimento di continuazione tra reati e che, nel caso di reato permanente, non è possibile frazionare il periodo in porzioni anteriori e posteriori alla detenzione senza titolo per consentire la detrazione. Ha osservato che il periodo di detenzione già scontato (23/4/2009-17/8/2016) è anteriore al periodo di commissione del fatto per cui l'interessato è ristretto (2015-2020) e quindi non era detraibile. Ha altresì richiamato le pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato la legittimità dell'art. 657, comma 4. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il comma 4 pone un limite temporale: la custodia cautelare subita o la pena espiata per reati diversi è computabile come credito solo se è stata successiva alla commissione del reato per cui si determina la pena da eseguire. La Corte interpreta la norma come barriera alla fungibilità che si applica anche quando il credito deriva dal riconoscimento della continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul cumulo/continuazione; la giurisprudenza richiede, ai fini dell'eventuale fungibilità, la scomposizione del reato continuato nelle singole violazioni per individuare le parti commesse prima della detenzione senza titolo.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella censura ma, nella decisione, inserito nel ragionamento sulla corretta determinazione esecutiva della pena (norma attinente all'esecuzione delle pene).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato per cui Filippelli è stato condannato: la sentenza d'appello ha inflitto pena per associazione mafiosa; usata nella ricostruzione dei reati che hanno formato il cumulo.

  • art. 629 cod. pen.

    Reato contestato (rapina) rilevante per la determinazione della pena in esecuzione; parte della ricostruzione fattuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Cost., artt. 3, 13, 27

    Richiamati nelle questioni di legittimità: la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile l'art. 657, comma 4, c.p.p. con tali principi costituzionali, motivando la legittimità dello sbarramento temporale.

  • Sentenza Corte Cost. n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017

    Decisioni richiamate che hanno dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, e confermato la ratio della norma (evitare che la detenzione pregressa diventi "riserva di impunità").

Massime di principio

  • La detenzione cautelare o la pena già scontata possono essere computate come credito solo se sono state successive alla commissione del reato per il quale si chiede la detrazione (art. 657, comma 4, c.p.p.).
  • Il riconoscimento della continuazione e la conseguente rideterminazione della pena non determinano automaticamente la possibilità di detrarre periodi di custodia scontati anteriormente alla commissione del reato oggetto dell'esecuzione.
  • Nel caso di reato permanente non è possibile frazionare la fattispecie in più reati anteriori e posteriori alla detenzione senza titolo per ottenere la fungibilità: la struttura unitaria del reato permanente esclude la detrazione di custodia anteriore.
  • Se si contesta il computo della pena dopo una ricognizione di continuazione, occorre documentare con precisione le date di commissione delle singole condotte e le date della detenzione espiata per valutare eventuali porzioni effettivamente deducibili; la scomposizione delle condotte è necessaria quando si voglia far valere la fungibilità per parti di continuazione che siano posteriori alla detenzione.
  • Le questioni costituzionali contro il limite temporale dell'art. 657, comma 4, sono tradizionalmente ritenute infondate: la finalità di prevenzione dell'istituto giustifica lo sbarramento temporale.

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