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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2602/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte territoriale del 28/02/2019 e aveva disposto la correzione di un errore materiale consistente nell'erronea indicazione dei componenti del collegio giudicante nell'intestazione della sentenza. Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p., sostenendo che i nominativi indicati nell'intestazione non coincidevano con quelli risultanti dal verbale di udienza e che si trattava di una violazione sostanziale, non di un mero errore materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura del ricorrente, affermando che, in caso di difformità tra i nominativi indicati nell'intestazione della sentenza e quelli risultanti dal verbale di udienza, prevale il contenuto del verbale quando la sentenza è sottoscritta dai magistrati che, secondo il verbale, hanno effettivamente deliberato. Ne consegue che l'errore nell'intestazione è mero errore materiale e non causa di nullità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, codice di procedura penale

    art. 525, comma 2, c.p.p.

    La norma è stata evocata dal ricorrente come base per sostenere la nullità per difetto del collegio; la Corte ha interpretato che la norma non determina nullità automatica quando l'errata indicazione dei giudici nell'intestazione sia smentita dal verbale e la sentenza sia sottoscritta dai reali componenti che hanno deliberato

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014; Sez. 3, n. 556 del 06/02/1996

    La giurisprudenza consolidata afferma che l'indicazione errata dei nominativi nell'intestazione della sentenza integra un mero errore materiale quando la sottoscrizione della sentenza e il verbale di udienza attestano i reali componenti del collegio; in tali casi non sussiste nullità

Massime di principio

  • In caso di discrepanza tra i nominativi indicati nell'intestazione della sentenza e quelli risultanti dal verbale di udienza, il contenuto del verbale prevale se la sentenza è sottoscritta dai magistrati che risultano aver deliberato: si tratta di errore materiale e non di nullità
  • Per sostenere la nullità della sentenza per difetto del collegio è necessario dimostrare che i reali componenti che hanno deliberato non coincidono con i sottoscrittori della sentenza o che il verbale non conferma la composizione indicata; la semplice differenza formale nell'intestazione non è sufficiente
  • La correzione dell'errore materiale nell'intestazione è procedura ordinaria e idonea a sanare l'irregolarità quando la realtà processuale è documentata nel verbale di udienza
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di inammissibilità se la questione riguarda un mero errore materiale accertabile dai documenti di causa; in caso di esito negativo, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie
  • È buona prassi contestare tempestivamente e documentare con precisione la composizione del collegio (verbali, firme, sottoscrizioni) quando si vuole eccepire la nullità per difetto di collegio, al fine di evitare che la difformità venga qualificata come errore materiale

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